Sentenza n. 121 del 1967
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SENTENZA N. 121

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia sul ricorso di Vanich Francesco contro l'Ufficio delle imposte dirette di La Spezia, iscritta al n. 229 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 23 giugno 1966 la Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, avente per oggetto la concessione di condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Dalla citata ordinanza risulta: che l'ingegnere Francesco Vanich, con dichiarazione unica presentata il 31 marzo 1960, aveva denunciato di aver realizzato nell'anno 1959, un reddito netto di lire 1.210.000; che l'ufficio imposte di La Spezia aveva, per contro, induttivamente determinato un reddito di lire 4.200.000; che contro tale accertamento il Vanich aveva in un primo tempo presentato tempestivo ricorso e successivamente, in data 20 marzo 1964, una domanda diretta all'ufficio imposte con la quale chiedeva di essere ammesso al beneficio del condono della soprattassa previsto dalla legge n. 1458 del 1963; che l'ufficio imposte, omettendo di prendere qualsiasi decisione sulla domanda di condono, chiedeva alla Commissione distrettuale di confermare l'accertamento d'ufficio.

In sede di esame del ricorso la Commissione disattendeva l'assunto del rappresentante dell'ufficio secondo il quale la legge di condono non sanciva alcun obbligo di prendere una decisione sulle istanze di condono e ricordava che lo stesso Ministero delle finanze con propria circolare della Direzione generale del contenzioso n. 9/5835 del 18 novembre 1963, aveva, per contro, fatto obbligo agli uffici, nel caso non ritenessero di accettare le domande di definizione, di darne immediata comunicazione agli interessati. Soggiungeva la Commissione che non poteva rimettere gli atti all'ufficio perché fosse provveduto sulla domanda del Vanich dato che l'art. 2 (comma terzo) della legge n. 1458 del 1963 stabilisce che il condono non si applica se la definizione dell'accertamento non interviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, termine questo che, nel caso di specie, era largamente decorso.

Sollevava, pertanto, la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, osservando che l'inerzia dell'ufficio imposte su una domanda di condono tempestivamente presentata non può evidentemente danneggiare il contribuente, che si vedrebbe trattato diversamente, con proprio danno patrimoniale, rispetto ad altri contribuenti che, avendo presentato analoghe domande, hanno avuto la fortuna di vederle esaminate nel termine di sei mesi stabilito dalla legge.

Rimetteva quindi la Commissione gli atti a questa Corte ricordando che la questione di legittimità sollevata é in tutto simile a quella già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 85 del 1965 nei riguardi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, né il Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento.

 

Considerato in diritto

 

Rileva esattamente la Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é analoga a quella promossa dalla stessa Commissione, con la precedente ordinanza del 28 aprile 1964, nei riguardi dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559, questione decisa con sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte.

Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma impugnata sia in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, perché subordina l'applicazione del condono in materia tributaria alla condizione che la definizione amministrativa dell'accertamento intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza é a dirsi che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perché i loro accertamenti non sono stati definiti. La disparità di trattamento non é poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente, possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono. Fondata é per conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione, e costituzionalmente illegittima deve dichiararsi anche la disposizione in questa sede impugnata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO -  Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.