SENTENZA N. 121
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in
materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte
di
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 giugno 1966
Dalla citata ordinanza risulta: che l'ingegnere
Francesco Vanich, con dichiarazione unica presentata
il 31 marzo 1960, aveva denunciato di aver realizzato nell'anno 1959, un
reddito netto di lire 1.210.000; che l'ufficio imposte di
In sede di esame del ricorso
Sollevava, pertanto, la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, osservando che l'inerzia dell'ufficio imposte su una domanda di condono tempestivamente presentata non può evidentemente danneggiare il contribuente, che si vedrebbe trattato diversamente, con proprio danno patrimoniale, rispetto ad altri contribuenti che, avendo presentato analoghe domande, hanno avuto la fortuna di vederle esaminate nel termine di sei mesi stabilito dalla legge.
Rimetteva quindi
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, né il Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento.
Considerato in diritto
Rileva esattamente
Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma impugnata sia in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, perché subordina l'applicazione del condono in materia tributaria alla condizione che la definizione amministrativa dell'accertamento intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza é a dirsi che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perché i loro accertamenti non sono stati definiti. La disparità di trattamento non é poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente, possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono. Fondata é per conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione, e costituzionalmente illegittima deve dichiararsi anche la disposizione in questa sede impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.