Sentenza n. 99 del 1967
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SENTENZA N. 99

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1966 dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Del Moro Giovanni, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repu1blica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

L'Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, con verbale 28 settembre 1965, denunciava al pretore di Fermo il sig. Giovanni Del Moro, titolare di un'impresa edile, per inosservanza dell'art. 10 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per non avere versato, per i lavoratori alle sue dipendenze, il contributo a favore dell'Ente scuola, previsto dal detto articolo; e, inoltre, per inosservanza dell'art. 7 del medesimo contratto collettivo provinciale per non avere accantonato la maggiorazione, ivi prevista per le ferie e la gratifica natalizia, presso un istituto di credito o presso la Cassa edile o presso lo stesso datore di lavoro.

Il Pretore, con ordinanza 7 febbraio 1966, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei detti articoli del contratto integrativo provinciale, nonché dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale, resi obbligatori erga omnes con decreti del Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto agli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741.

L'ordinanza é stata regolarmente pubblicata, notificata e comunicata, e la causa é stata trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative, non essendosi costituite le parti nel presente giudizio.

 

Considerato in diritto

 

La questione rimessa a questa Corte riguarda l'efficacia erga omnes attribuita agli artt. 7 e 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per gli operai delle industrie edilizie della provincia di Ascoli Piceno, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, e all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032.

Riguardo all'art. 34 del contratto collettivo nazionale la questione é manifestamente infondata, in quanto il decreto presidenziale 14 luglio 1960, per la parte in cui rendeva obbligatorio erga omnes detto articolo, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963. La dedotta questione ha quindi per oggetto una disposizione già divenuta inefficace in seguito a tale sentenza.

Infondata é anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 7 del contratto collettivo provinciale. Tale articolo, infatti, non prevede l'istituzione di alcuna Cassa edile, né introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al rapporto stesso o obbligazioni a questo non attinenti, mai si limita a stabilire la misura delle percentuali per ferie, festività e gratifica natalizia, disponendo l'accantonamento del loro importo presso l'impresa, alla fine di ogni periodo di paga. Il decreto presidenziale che ha esteso erga omnes l'efficacia di tali disposizioni non ha pertanto oltrepassato i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741, come, in caso analogo, questa Corte ha avuto occasione di dichiarare (sentenza n. 47 del 1966).

Sussiste, invece, l'eccesso dalla delega per quanto riguarda l'art. 10 del contratto collettivo provinciale.

Con tale articolo si stabilisce la misura di un contributo a favore dell'Ente scuola di addestramento, previsto dall'art. 61 del contratto collettivo nazionale, e si dispone che tale contributo deve essere versato in conto corrente presso un istituto bancario scelto dalle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo, e deve essere amministrato da un Comitato paritetico, composto di membri nominati dalle associazioni sindacali. Ma la formazione professionale dei lavoratori, pur corrispondendo ad una finalità economica-sociale protetta dalla Costituzione (art. 35, comma secondo), non rientra nello scopo, posto dall'art. 1 della legge n. 741, di assicurare ai lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi. In tal senso questa Corte ha già deciso a proposito del citato art. 61 del contratto collettivo nazionale e di altra clausola di contratto integrativo provinciale, simile a quella in esame, e non si ravvisano ragioni per modificare tale giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Ascoli Piceno;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato per questa parte costituzionalmente illegittimo con precedente sentenza;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 7 del predetto contratto collettivo provinciale, reso obbligatorio erga omnes dal citato D.P.R. n. 868 del 1961, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1967.