Sentenza n. 96 del 1967
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SENTENZA N. 96

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, terzo comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Saccenti Francesco e il Ministero della marina mercantile, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Visto l'atto di costituzione del Ministero della marina mercantile;

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Ministero della marina mercantile.

 

Ritenuto in fatto

 

Il comandante del compartimento marittimo di Civitavecchia, con ingiunzione resa esecutiva dal pretore il 15 maggio 1965, intimava al dott. Francesco Saccenti, quale custode giudiziario dei beni di Francesco Cinciari, il pagamento entro 20 giorni di lire 150.000, per spese riguardanti la delimitazione dei confini tra la proprietà Cinciari e il Demanio Marittimo.

Contro tale ingiunzione il Saccenti proponeva opposizione, con atto notificato il 12 giugno 1965, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della procedura ingiuntiva, a cui si era fatto ricorso in base all'art. 84 del Codice della navigazione, giacché tale articolo prevede che l'Autorità marittima può emettere ingiunzione di pagamento solo per il ricorso di spese sostenute, e non a titolo di deposito per effettuare rilievi, che nella specie interessavano solo il Demanio.

Per il comandante del comportamento si costituiva in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, per il mancato preventivo versamento della somma oggetto dell'ingiunzione, ai sensi del terzo comma del citato art. 84. Nel merito sosteneva l'infondatezza della opposizione.

L'opponente, a sua volta, sollevava questione di legittimità costituzionale del detto comma dell'art. 84, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, affermando l'analogia della disposizione ivi contenuta con quella dell'art. 24, terzo comma, della legge doganale, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte (sent. n. 79 del 1961).

Il pretore di Civitavecchia, con ordinanza 14 febbraio 1966, regolarmente notificata e pubblicata, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, terzo comma, del Codice della navigazione sotto due profili.

In primo luogo, perché la norma ivi contenuta, richiedendo all'opponente il previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione, riafferma il principio del solve et repete, ritenuto illegittimo con le sentenze n. 21 e 79 del 1961.

In secondo luogo, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto l'art. 84, terzo comma, limita il ricorso all'autorità giudiziaria ai soli motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare. Secondo l'ordinanza, nel caso in esame, l'opposizione dovrebbe ritenersi inammissibile, alla stregua della detta disposizione, in quanto l'opponente non fa questione circa l'esistenza o l'ammontare del credito, ma deduce l'illegittimità dell'atto di ingiunzione in quanto emanato in un caso non previsto dalla legge.

Nel presente giudizio si é costituito il Ministero della Marina mercantile, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 18 maggio 1966. Inesse si afferma l'inconsistenza del secondo profilo di incostituzionalità, in quanto la formula adoperata nel comma impugnato ("per motivi inerenti all'esistenza del credito e del suo ammontare") non restringe la tutela del diritto del debitore, ma enuncia tutta la gamma delle situazioni giuridiche di diritto soggettivo che possono farsi valere davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. E nella specie l'opponente, deducendo che l'atto di ingiunzione era stato emesso in un caso non previsto dalla legge, non faceva che negare l'esistenza del credito fatto valere con l'ingiunzione.

Quanto al primo motivo, nelle deduzioni dell'Avvocatura, si osserva che l'imposizione dell'onere del previo versamento delle spese sostenute dall'amministrazione per conto di privati trova una giustificazione ragionevole, desumibile dall'esigenza oggettiva di scoraggiare gli intenti dilatori di chi agisce in opposizione, per cui la violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione é più apparente che reale. La difesa dell'Amministrazione conclude rimettendosi alla giustizia della Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 84 del Codice della navigazione stabilisce che, per il rimborso di spese anticipate o comunque sostenute per conto di privati, l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutiva con decreto del pretore competente.

Il terzo comma dell'articolo dispone che, nel termine di venti giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il debitore può fare opposizione al decreto "per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

Le questioni di legittimità costituzionale proposte nel presente giudizio investono il detto terzo comma dell'art. 84 per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui esso limita la proponibilità dell'opposizione ai motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare; e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui richiede all'opponente il previo versamento della somma.

2. - La prima questione é infondata.

Il terzo comma dell'art. 84 del Codice della navigazione é direttamente collegato col primo. L'ipotesi da questo prevista é che sia sorta un'obbligazione debitoria del privato verso l'amministrazione marittima, per le spese da questa sostenute o anticipate per conto di lui. I casi in cui l'autorità marittima, per ragioni di necessità o di urgenza, é autorizzata a compiere operazioni in sostituzione dell'interessato, o a disporre l'esecuzione d'ufficio, sono previsti da altri articoli del medesimo Codice (artt. 49, 54, 63, 64, 72-75, 77, 161 ecc.).

L'ingiunzione di cui all'art. 84 é diretta, come é spiegato nella relazione del Guardasigilli (nn. 57 e 64), ad assicurare il rapido recupero delle dette spese. Ma lo stesso art. 84, al terzo comma, con la previsione dell'opposizione, offre al privato il rimedio per l'eventualità che l'amministrazione faccia ricorso a questo particolare procedimento ingiuntivo al di fuori dell'ipotesi del primo comma, o per una somma dal privato contestata.

La formula "per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare" copre quindi tutte le ipotesi di esercizio del potere ingiuntivo non conforme al detto primo comma dell'art. 84, che tale potere stabilisce e delimita. Sarà pertanto esperibile l'opposizione da parte del privato in tutti i casi in cui egli contesti l'esistenza di un suo obbligo di rifondere delle spese sostenute dall'amministrazione ai sensi del primo comma, e quindi anche nei casi in cui egli assuma che l'autorità marittima si sia servita del procedimento ingiuntivo non per il recupero di spese effettivamente sostenute, ma per ottenere il versamento di somme dovute ad altre titolo; ad esempio, come deposito per operazioni parzialmente a carico dell'interessato, ai sensi dell'art. 32 del Codice della navigazione e dell'art. 54 del regolamento di navigazione marittima.

Va soggiunto che la previsione di motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, contenuta nel comma in esame in relazione al primo, non esclude l'esperibilità dell'opposizione, secondo i comuni principi di diritto, per motivi attinenti alla forma degli atti o al procedimento, quali possono essere l'irregolarità del titolo esecutivo o l'incompetenza del giudice.

Per le esposte ragioni non può ravvisarsi nella norma in esame una limitazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Né vi é contrasto con l'art. 113 della Costituzione. L'atto amministrativo dell'autorità marittima (ordine di pagamento) acquista, infatti, efficacia esecutiva solo col decreto dell'autorità giudiziaria, il cui intervento é stato voluto dal legislatore a tutela del privato (rel. citata, n. 64). L'esperibilità dell'opposizione fornisce a quest'ultimo il mezzo di difesa dei suoi diritti, proprio dei procedimenti ingiuntivi. Secondo le norme fondamentali sulla giustizia amministrativa, in sede di giudizio di opposizione l'autorità giudiziaria competente potrà conoscere, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, della legittimità dell'atto dell'amministrazione marittima, da cui si assume sia derivata la lesione di diritti soggettivi del privato.

3. - Fondata é la censura di illegittimità costituzionale della norma che prescrive, per l'esperibilità dell'opposizione, il previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione.

In tale disposizione non può non ravvisarsi una applicazione della regola del solve et repete, che questa Corte ha in numerose pronunce ritenuta illegittima perché contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto incompatibile col principio di eguaglianza, col diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, con l'inammissibilità di limitazioni al diritto medesimo (sentenze n. 21 e 79 del 1961; n. 40, 45, 75 e 89 del 1962 ecc.) Dalle ragioni esposte nelle ricordate decisioni non ritiene la Corte doversi discostare rispetto alla disposizione in esame. La deroga in essa contenuta alle indicate norme costituzionali non é giustificata dallo scopo di scoraggiare eventuali intenti dilatori di chi, agendo in opposizione, si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario a tutela dei propri diritti, di fronte a un atto di particolare efficacia esecutiva, qual é l'atto ingiuntivo.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 84 espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

4. - Le disposizioni dell'art. 84 del Codice della navigazione, che hanno formato oggetto del presente giudizio, trovano esatto riscontro nella seconda parte del medesimo Codice riguardante la navigazione aerea, nell'art. 730 di esso.

Deriva, pertanto, come conseguenza della decisione adottata rispetto all'art. 84, l'illegittimità della disposizione dell'art. 730, che nei medesimi termini prescrive, per l'esperibilità dell'opposizione, il previo versamento della somma. Anche di tale disposizione va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953. n. 87.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 84 del Codice della navigazione, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione";

dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 730 del medesimo Codice, espressa con le stesse parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione";

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 14 febbraio 1966 del pretore di Civitavecchia, sulla legittimità costituzionale della restante parte dell'art. 84, terzo comma, del Codice della navigazione, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTAT I - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1967.