Ordinanza n. 88 del 1967
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 88

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO             

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1966, recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n. 31", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 27 luglio 1966, depositato nella cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1966;

Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che col ricorso innanzi indicato il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale sulla legittimità costituzionale della legge di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si é costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato;

che con atto depositato il 20 agosto 1966 si é costituito il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'avv. Salvatore Orlando Cascio;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto 20 marzo 1967, depositato il successivo 14 aprile;

che la Regione siciliana ha accettato la rinunzia, mediante dichiarazione in calce al predetto atto, a firma del Presidente della Regione.

Considerato che il processo é da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.