Ordinanza n. 87 del 1967
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ORDINANZA N. 87

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa in s.g. di Milano sul ricorso di Piazza Antonino contro l'Amministrazione provinciale di Milano, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa in s.g. di Torino sul ricorso di Tessore Maddalena e Garando Giovanni contro il Sindaco di Collegno, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.

Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti private ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si é costituito innanzi a questa Corte;

che con le due indicate ordinanze, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 25, comma primo, 101, comma secondo, 108, somma secondo, della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 16-22 marzo 1967, n. 30, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203;

che, in simili casi, secondo la giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle Giunte provinciali amministrative di Milano e di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -  Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -  Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.