Ordinanza n. 84 del 1967
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ORDINANZA  n. 84

15 GIUGNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1966 dal pretore di Casale Monferrato nei procedimenti penali a carico di Lavagno Luigi e di Lavagno Francesco, iscritto ai nn. 9 e 10 del Registro ordinanze 1967 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto, essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12 novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge delegata è stata emanata il successivo giorno 12 ed in quanto, essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso il termine predetto;

che le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967) questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare le precedenti decisioni;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al pretore di Casale Monferrato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO – Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.