Sentenza n. 81 del 1967
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SENTENZA N. 81

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1966 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Lazzari Francesco e Paolinelli Claudio ed altri, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 15 aprile 1966 nel procedimento civile per convalida di sequestro e risarcimento di danni derivanti da incidente stradale promosso da Lazzari Francesco contro Paolinelli Claudio ed altri, il Tribunale di Ancona, premesso che l'attore aveva ottenuto il sequestro conservativo dei beni dei convenuti fino a concorrenza di lire 5.000.000 e che, nel corso dell'istruttoria, il giudice, a norma dell'art. 674 del Codice di procedura civile, aveva altresì imposto al sequestrante una cauzione di lire 500.000 per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese conseguenti al sequestro, peraltro non versata nel termine fissato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 674 del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ritenendo rilevante la questione ai fini della decisione del giudizio, per avere, appunto, il convenuto chiesto dichiararsi la inefficacia del sequestro per omesso versamento della cauzione.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il Tribunale osserva che esisterebbe perfetta analogia tra la norma in esame e l'art. 98 del Codice di procedura civile, concernente la cauzione per le spese giudiziali, già dichiarata dalla Corte in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto ricollegava l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche del cittadino. Infatti, prosegue l'ordinanza, il sequestro costituisce spesso l'unico mezzo di efficace tutela dei diritti lesi o minacciati, consentendo la sola garanzia di pratico soddisfacimento a favore del creditore, e la norma impugnata, consentendo al giudice di imporre una cauzione al sequestrante allo scopo di controgarantire i diritti del sequestrato, in caso di vittoria di quest'ultimo, opererebbe una discriminazione collegata alle condizioni economiche del sequestrante, il quale, se non dispone della somma richiesta, si vedrebbe costretto a perdere la sostanziale tutela del creditore.

L'ordinanza si richiama, altresì, alla ulteriore giurisprudenza della Corte in materia, per trarne argomenti a favore della propria tesi, osservando che la cauzione di cui all'art. 674 del Codice di procedura civile non rivestirebbe quel carattere pubblicistico in base al quale, essenzialmente, sarebbe stato escluso il contrasto della cauzione prevista dall'art. 624 del Codice di procedura civile, in caso di sospensione del procedimento esecutivo su istanza dell'opponente, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Pertanto, conclude l'ordinanza, pur essendo innegabile la funzione di controcautela e l'effetto della remora della cauzione di cui alla norma impugnata contro l'eccessiva proclività a ricorrere al sequestro come forma vessatoria, resterebbero pur sempre validi i dubbi espressi circa la discriminazione in funzione delle condizioni economiche della parte cui obbiettivamente darebbe luogo l'imposizione della cauzione stessa, e si legittimerebbe, pertanto, il rinvio della questione alla Corte costituzionale.

L'ordinanza é stata notificata il 5 maggio 1966, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.

Avanti alla Corte non si sono costituite le parti, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la decisione della causa viene presa in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza di rinvio, nel prospettare la non manifesta infondatezza della tesi di illegittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, adduce, come unico fondamentale motivo, la considerazione delle condizioni economiche di chi propone istanza di sequestro: tali da poter costituire ostacolo, assoluto o relativo, al versamento della cauzione e, di conseguenza, al conseguimento di un beneficio, che é sovente l'unico, concreto mezzo di difesa del proprio diritto.

La Corte rileva tuttavia che, secondo la propria giurisprudenza, il giudizio sulla legittimità costituzionale degli oneri di natura patrimoniale imposti, in varia forma ed in varie occasioni, durante lo svolgimento del rapporto processuale, alla parte che intenda "agire in giudizio" (art. 24 della Costituzione), prescinde dal tener conto delle condizioni di capacità economica soggettive individuali ma ha unicamente riguardo alla funzione obbiettiva che l'atto, condizionato all'assolvimento dell'onere, viene ad assumere nel processo.

Tale principio é stato applicato per quanto riguarda la cauzione prevista dall'art. 624 del Codice di procedura civile per ottenere la sospensione del processo a seguito di opposizione all'esecuzione (sentenza n. 40 del 1962), ovvero la cauzione prevista dall'art. 668, ultimo comma del Codice di procedura civile, in caso di sospensione del processo esecutivo a seguito di opposizione dopo la convalida dell'intimazione di sfratto (sentenza n. 83 del 1963): nonché per quanto riguarda i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 1171 del Codice civile in conseguenza della denuncia di nuova opera (sentenza n. 113 del 1963).

In tutti questi casi ed in altri similari, come quello del deposito per soccombenza prescritto dall'art. 651 del Codice di procedura civile nell'opposizione a decreto ingiuntivo (sentenza n. 56 del 1963), é stato ritenuto trattarsi di misure dirette a garantire uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione a questo assegnata nell'interesse pubblico, mediante il miglior esercizio dei poteri processuali, fondati su presupposti oggettivi, senza riguardo a condizioni soggettive, personali o sociali. L'imposizione di cauzioni s'inquadra nel sistema della responsabilità processuale e tende ad evitare abusi, spesso per motivi non commendevoli, del diritto alla tutela giurisdizionale.

L'ordinanza di rinvio trae motivo di riflessione dalla sentenza di questa Corte (n. 67 del 1960) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile riguardante la cauzione per le spese giudiziali. Ma é proprio la sentenza stessa ad affermare l'autonoma valutazione di quel caso particolare, nel quale, é detto, oltre a trattarsi di cauzione che non serve al fine pubblico inerente al processo, del quale é piuttosto una remora, le condizioni economiche dell'attore, considerate non influenti dall'art. 3 della Costituzione ai fini della tutela della eguaglianza giuridica, sono invece ricollegate all'applicazione dell'istituto, prevedendosi l'imposizione della cauzione solo a carico di chi non sia ammesso al gratuito patrocinio.

2. - La cauzione, prevista dall'art. 674 del Codice di procedura civile ed affidata al potere facoltativo del giudice, partecipa della natura delle altre cauzioni, di cui si é fatto cenno.

Lo scopo é qui quello di salvaguardare, in pendenza del giudizio di merito, la parte, assoggettata alla immobilizzazione delle cose sequestrate, da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante, che soltanto l'esito del giudizio potrebbe mettere in luce.

Il diritto della difesa sostanziale, quale sancito dall'art. 24 della Costituzione, rimane integro: e le ragioni essenziali, per condizionare o meno il sequestro al versamento della cauzione, vengono qui a rispondere ad una funzione saggiamente equilibratrice degli interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo, dalla quale funzione esula qualsiasi criterio di discriminazione fra cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Le condizioni personali di colui al quale viene imposta la cauzione costituiscono soltanto un dato di fatto, variabile e contingente, che non può essere ricondotto sotto le previsioni della norma, che, come tale, ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 15 aprile 1966 del Tribunale di Ancona, sulla legittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -  Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.