Sentenza n. 73 del 1967
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SENTENZA N. 73

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Matera e Potenza, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dal Pretore di Pescopagano nel procedimento penale a carico di Vallario Ferdinando, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

L'ispettorato del lavoro di Potenza, con verbale di contravvenzione del 14 gennaio 1966, denunziava al Pretore di Pescopagano il sig. Ferdinando Vallario per non aver provveduto all'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza delle quote dovute ai lavoratori a titolo di compenso per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, a norma del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo provinciale, rispettivamente recepiti nei D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e 9 maggio 1961, n. 779.

Il Pretore di Pescopagano, con ordinanza 29 aprile 1966, richiamandosi a precedenti decisioni di questa Corte, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del richiamato contratto integrativo provinciale in relazione all'art. 76 della Costituzione.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata e pubblicata. La parte non si é costituita nel presente giudizio.

 

Considerato in diritto

 

Il presente giudizio é originato da una contravvenzione elevata dall'Ispettorato provinciale del lavoro per inosservanza di norme di contratti collettivi provinciali attuative dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 129 del 1963. La Corte é chiamata pertanto ancora una volta a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di una di tali norme; e precisamente dell'art. 10 del contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959 per la provincia di Potenza.

La questione é fondata.

É giurisprudenza ripetutamente confermata nelle decisioni di questa Corte che é costituzionalmente illegittima la estensione erga omnes di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che, uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevedono il versamento di contributi alle Casse edili, mentre non si ha illegittimità costituzionale rispetto alle norme di quei contratti integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festività, senza richiedere l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una Cassa edile.

Nel caso presente, l'art. 10 del contratto integrativo, richiamandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevede il versamento del contributo alla Cassa edile della provincia di Potenza e deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, per la parte in cui rende obbligatoria la detta disposizione anche per i non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1967.