Sentenza n. 72 del 1967
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SENTENZA N. 72

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1965 dalla Commissione distrettuale per le imposte dirette ed indirette di Casale Monferrato su ricorso del curatore del fallimento Daffara Aldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Casale Monferrato, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Lungo un procedimento aperto da ricorso del curatore del fallimento Aldo Daffara contro l'ufficio imposte dirette di Casale Monferrato, la Commissione distrettuale per le imposte dirette e indirette di Casale Monferrato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

La disposizione, prevedendo l'iscrizione provvisoria dell'imposta anche in deroga all'art. 175 dello stesso D. P. R., supererebbe il limite contenuto nelle leggi di delegazione, cioè nell'art. 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1: essa conterrebbe una norma nuova, non riscontrabile in precedenti legislativi e tale da privare il contribuente, sia pure in via provvisoria, di ogni difesa verso l'amministrazione finanziaria; cosicché violerebbe i principi direttivi della riforma tributaria contenuti nelle leggi ricordate e tutti tesi a garantire la certezza delle imposizioni su un piano di parità fra amministrazione e contribuente.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata e pubblicata.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri é intervenuto con atto depositato il 1 aprile 1966. In esso l'Avvocatura dello Stato ricorda che la facoltà dell'Amministrazione di iscrivere provvisoriamente nel ruolo straordinario il debito d'imposta deriva da leggi precedenti: dall'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, e dall'art. 24 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 2 del R.D.L. 7 dicembre 1933, n. 1762), che autorizzava l'Amministrazione a compilare "in ogni tempo" ruoli straordinari "per qualsiasi impresa"; a tale ultima norma del resto si richiama espressamente, per i ruoli straordinari, l'art. 19, ultimo comma, della legge del 1951, n. 25, nel disciplinare "la riscossione delle imposte provvisoriamente liquidate". Inoltre l'iscrizione provvisoria, secondo l'Avvocatura dello Stato, corrisponderebbe a quella razionale organizzazione dei servizi che é prevista dalla ricordata legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1 (art. 63); né contrasterebbe coi principi della riforma tributaria, che non sacrifica alla certezza delle imposizioni l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi: interesse garantito dalla norma denunciata nel consentire l'iscrizione provvisoria quando vi sia pericolo di perdita del credito. Il contribuente, d'altronde, non sarebbe privo di tutela poiché può proporre reclamo contro l'accertamento come contro il ruolo straordinario.

Nella memoria depositata il 22 marzo 1967 l'Avvocatura dello Stato insiste sull'ampiezza della delegazione legislativa; sulla funzione dei ruoli straordinari, in cui possono iscriversi anche i redditi non ancora definiti; sulla legittimità delle iscrizioni provvisorie (Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 1961) e, in particolare, della norma che, consentendo l'iscrizione provvisoria dell'imposta per l'intero ammontare, non supera i confini della delega: la norma si limita ad accentuare una garanzia preesistente (iscrizione provvisoria) contro "il pericolo di perdita del credito d'imposta", specialmente nel caso di contribuente fallito.

 

Considerato in diritto

 

Si denuncia per eccesso di delega l'art. 182, ultimo comma, del T.U. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) che consente l'iscrizione provvisoria, nei ruoli straordinari, dell'intero debito d'imposta accertato dagli uffici e non ancora definito: la norma conterrebbe un'innovazione che il legislatore delegato non aveva il potere di introdurre.

La questione é infondata.

Il Governo, per l'art. 63 della legge di delegazione (n. 1 del 1956), doveva compilare, fra l'altro, un testo unico delle "norme sulla riscossione apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie" per "una razionale organizzazione dei servizi". Con la disposizione impugnata non ha trasceso questi limiti.

Infatti le norme vigenti all'epoca della legge di delegazione erano due: l'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, e l'art. 24 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 (e successive modificazioni). Nell'art. 109 si prevedeva l'iscrizione dell'intero reddito accertato provvisoriamente dagli uffici, purché fossero passati almeno 60 giorni dalla trasmissione dell'eventuale ricorso del contribuente alla commissione di primo grado; con l'art. 24 si consentiva, su autorizzazione dell'intendente di finanza, la pubblicazione, in ogni tempo, di ruoli straordinari, senza precisare la misura dell'imponibile da iscrivervi.

Il legislatore delegato, nel raccogliere e coordinare le due norme, si é preoccupato da un canto di ridurre l'onere del contribuente nei casi normali, dall'altro, di assicurare il più possibile la riscossione in casi eccezionali. Perciò ha stabilito che di regola, fermo il termine a quo dei 60 giorni, si iscriva provvisoriamente a ruolo un'imposta corrispondente, non all'intero imponibile, ma alla metà dell'imponibile (art. 175, lett. a, del nuovo T.U.). In compenso ha ritenuto che il pericolo di futura insolvenza di certi debitori d'imposta legittimi tuttora la pubblicazione di ruoli straordinari ed in essi, ove occorra, l'iscrizione provvisoria dell'intero debito non ancora definito: in tal modo non si é discostato sostanzialmente dal sistema già in vigore (che pur esso prevedeva, addirittura quale regola, l'iscrizione dell'intera cifra), ed ha interpretato l'art. 24 del precedente T.U. (n. 1401 del 1922) così come avevano fatto gli uffici finanziari: cioè nel senso che, trattandosi di ruoli straordinari, l'iscrizione del reddito accertato unilateralmente dall'amministrazione potesse essere immediata. Con il che, ben lungi dal superarsi i limiti della potestà delegata, si é chiarita la funzione dei ruoli straordinari qual era ed é nelle leggi anteriori e nel sistema presente: un termine iniziale per iscrivere, se c'é minaccia d'insolvenza, potrebbe compromettere l'esazione dell'imposta; la quale invece é resa più sicura dalla iscrizione immediata, che d'altronde non ostacola il ricorso del contribuente.

Ad ogni modo, comunque si volesse o si potesse interpretare l'art. 24 del precedente T.U., la legislazione delegata, vista nell'insieme, cioè rispetto ad ogni genere di ruolo, piuttosto che innovare arbitrariamente ha alleggerito e razionalizzato il sistema di iscrizione provvisoria.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta dalla Commissione distrettuale di Casale Monferrato, in relazione agli artt. 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1967.