SENTENZA N. 49
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966
recante "nuovi provvedimenti a favore del grano duro", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e
l'avv. Giuseppe Guarino, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 31 maggio 1966, notificato in pari data, il
Commissario dello Stato presso
Il Commissario rileva nel ricorso in primo luogo che la legge sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione per inidoneità dei mezzi di copertura della spesa ivi prevista.
Infatti, si precisa nel ricorso, la legge impugnata autorizza per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni, alla quale dovrebbe farsi fronte "utilizzando parte della disponibilità residua esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge regionale 7 luglio 1960, n. 24, al cap. 141 del corrente esercizio finanziario" mentre nessuna somma é allocata a tale capitolo, che trovasi iscritto solo per "memoria" nel bilancio.
Inoltre, prosegue il Commissario, un secondo motivo di illegittimità della legge, (che concerne aiuti ai
produttori di grano, e riflette quindi materia rientrante nella disciplina
della Comunità economica europea) dovrebbe riscontrarsi nell'omessa
comunicazione preventiva del disegno di legge alla Commissione della predetta
Comunità, e nella conseguente violazione dell'articolo 93, paragrafo terzo, del
Trattato di Roma, che anche
Il ricorso é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1966 e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 9 luglio 1966.
L'Avvocatura dello Stato si é costituita in giudizio a sostegno del ricorso depositando in cancelleria atto di costituzione senza deduzioni il 10 giugno 1966.
Si é anche costituita
Osserva anzitutto la difesa della Regione che, il controllo della Corte costituzionale circa l'osservanza dell'art. 81 della Costituzione sarebbe di mera legittimità e non potrebbe avere ad oggetto la valutazione della sufficienza della copertura finanziaria prevista dalle leggi autorizzative di spese. Pertanto l'obbligo di cui al predetto art. 81 sarebbe assolto quando, come nella specie, la legge indichi come mezzo di finanziamento il ricorso alle disponibilità residue degli stanziamenti precedenti. Sarebbe d'altra parte irrilevante che al capitolo 141 suddetto non figuri alcuno stanziamento, in quanto il finanziamento della spesa, secondo la legge impugnata, verrebbe effettuato non con nuovi stanziamenti, ma con le disponibilità residue esistenti e, in fatto, largamente sufficienti.
Aggiunge poi la difesa della Regione che, comunque, la legge impugnata é solo una specificazione della legge precedente, e riflette oneri solo eventuali ed anzi estremamente improbabili, almeno con riferimento all'esercizio in corso.
Riguardo poi al secondo motivo di ricorso, la difesa osserva
che la legge impugnata non introduce un nuovo sistema di aiuti
ai produttori di grano rispetto a quello previsto dalla precedente legge del
1960, giacché il contributo a pareggio che viene a sostituire la garanzia fideiussoria prevista nella precedente disciplina (e cioè
il contributo agli Enti finanziatori dell'ammasso volontario del grano duro
qualora i risultati di gestione non siano sufficienti a coprire le
anticipazioni disposte e le spese sostenute) concernerebbe unicamente il
rapporto interno fra gli Enti finanziatori e
D'altra parte, prosegue la difesa della Regione, siccome la legge impugnata lascia immutato il sistema di aiuti previsto dalle leggi precedenti, in ordine alle quali non fu promossa la procedura prevista dall'art. 93, paragrafo secondo, del Trattato di Roma, riconoscendosi così la loro compatibilità con gli obblighi comunitari, dovrebbe ritenersi valido tale riconoscimento anche nel caso in esame.
Che la legge impugnata non richiedesse una specifica
approvazione della Commissione comunitaria
risulterebbe poi anche dal fatto che l'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato
di Roma attiene "ai progetti di aiuti" considerati non con
riferimento ai singoli atti relativi ma come risultati economici da conseguire
attraverso molteplici procedure. E questi effetti,
afferma
Tutto ciò premesso la difesa della Regione contesta infine che, anche se esistesse, la violazione del Trattato possa costituire vizio di legittimità costituzionale. Invero, un principio consimile sarebbe in contrasto con l'art. 11 della Costituzione che richiede condizioni di reciprocità con gli altri Stati per l'ammissibilità di limitazioni della sovranità (reciprocità che, nell'ambito dei partecipanti al M.E.C. non sussisterebbe), e sarebbe altresì in contrasto con l'art. 80 della Costituzione, secondo cui la ratifica dei Trattati, se può rappresentare adempimento di un obbligo internazionale, non può condurre però ad un vizio di legittimità della legislazione interna.
La difesa della Regione conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondato il ricorso.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa con cui ribadisce le censure di illegittimità della legge impugnata sollevate col ricorso del Commissario dello Stato, osservando in particolare che, nella specie, l'accertamento relativo alla copertura della spesa non implicherebbe indagini di merito, riflettendo solo la constatazione della inesistenza della copertura medesima.
D'altra parte, osserva pure l'Avvocatura, sarebbe innegabile l'obbligo della Regione di comunicare nei modi di legge il provvedimento impugnato alla Commissione della C.E.E., stante il suo contenuto, e non essendo vincolante, anche perché riferibile ad una precedente e diversa situazione, il mancato inizio della procedura di accertamento della eventuale incompatibilità con l'ordinamento comunitario delle precedenti leggi del 1958 e 1960 nella stessa materia.
L'Avvocatura pertanto conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Anche la difesa della Regione ha tempestivamente depositato una memoria, con la quale sviluppa le argomentazioni già svolte nelle prime deduzioni.
Afferma in particolare
Per quanto concerne poi l'altra censura di illegittimità
la difesa insiste nel negare che il lamentato contrasto della legge impugnata
con l'art. 93 del Trattato di Roma possa costituire vizio di legittimità
costituzionale, e richiamandosi anche alla sentenza n. 14 del
1964 della Corte, afferma in particolare che il Trattato stesso é stato
approvato con una legge ordinaria, la quale non avrebbe, come tale, il potere
di limitare la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di
agricoltura. Né si potrebbe ravvisare un limite alla potestà legislativa
regionale nell'impegno dello Stato verso
La difesa della Regione insiste quindi nelle già rassegnate conclusioni.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso, il Commissario dello Stato
per
Il motivo di ricorso é fondato e va accolto.
Va rilevato che alle agevolazioni per i produttori di grano duro si é provveduto con tre leggi regionali, successive nel tempo.
Una prima legge (n. 11 del 1958) ha disposto contributi ai produttori conferenti all'ammasso, con prelievo delle somme occorrenti dal capitolo 23 dello stato di previsione delle spese, salvo per gli esercizi futuri a provvedere con la legge di bilancio.
Una seconda legge (n. 24 del 1960) ha abrogato la prima e, nel concedere contributi a favore dei produttori ammassanti (artt. 3 e 4), ha disposto (art. 10) che agli oneri relativi si dovesse far fronte, utilizzando "le disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni fatte in forza della precedente legge".
Una terza legge, quella impugnata, dispone per la concessione di un contributo agli Enti finanziatori dell'ammasso granario, allo scopo di colmare il deficit di gestione ed indica per far fronte all'onere relativo, i mezzi di cui all'art. 3, stessa legge, come sopra riferito.
Ciò posto, per quanto riguarda l'obbligo di conformità delle leggi, sia nazionali che regionali, all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questa Corte ha più volte affermato (e qui ribadisce) il principio che ad ogni stanziamento di spese per nuovi oneri debba corrispondere l'indicazione positiva dei mezzi per effettuarne la copertura.
Nel caso in esame, il capitolo 141 del bilancio regionale 1966 non contiene alcuna indicazione di somma, quale mezzo di copertura, risultando la partita testualmente inscritta solo "per memoria". Trattasi, cioè, di un tipo di iscrizione senza stanziamento, che ripete la sua origine da vecchi sistemi di contabilità generale, i quali consentivano l'allocazione, nei capitoli, di eventuali importi di uscita in corrispondenza del verificarsi di determinate entrate nel corso dell'esercizio, senza una specifica autorizzazione parlamentare, resasi invece attualmente necessaria, a norma dell'art. 81 della Costituzione. Il capitolo in esame, quindi, allo stato, riflette una mera annotazione contabile sprovvista di un contenuto finanziario sostanziale, sicché quando nella legge impugnata, ai fini della copertura della prevista spesa di mille milioni, si fa riferimento alle "disponibilità residue" del capitolo stesso, si indica un mezzo di copertura non solo indeterminato nella sua consistenza, ma, addirittura ipotetico e genericamente supposto.
Comunque, sembra opportuno rilevare, a titolo meramente incidentale, circa l'asserita formazione di disponibilità residue da servire per soddisfare la spesa di mille milioni, che nei bilanci regionali che precedono quello del 1966 soltanto due del 1960 - 61 e del 1963 - 64 contengono, per i contributi in questione, indicazioni di cifre, ma rispettivamente soltanto per 200 e 360 milioni mentre, per gli altri bilanci, si ripete l'indicazione "per memoria".
Non sembra attendibile il rilievo della difesa regionale secondo cui la legge impugnata sfuggirebbe alla censura perché concernente spese la cui effettiva erogazione sarebbe subordinata alla reale disponibilità di cui al capitolo indicato.
A parte l'implicita ammissione della mera eventualità dell'esistenza della copertura che tale affermazione ovviamente contiene, l'argomento proposto dalla Regione attiene in definitiva al modo concreto di far fronte alla spesa, il che costituisce questione del tutto diversa da quella in considerazione in questa sede di giudizio di legittimità costituzionale, che comporta una valutazione circa la corrispondenza della legge ai precetti costituzionali necessariamente indipendente dalla successiva fase di attuazione materiale della legge medesima.
Neppure sembrano decisive le considerazioni svolte in udienza dalla difesa della Regione per sostenere che, riguardando la legge impugnata solo l'anno 1966 la questione perderebbe attualmente rilievo. L'obiezione, infatti, anche se potesse riconoscersi fondata con riguardo al periodo di efficacia della legge, non gioverebbe tuttavia ad eliminare il vizio rilevato, che investe la legittimità del modo di assicurare la copertura di una spesa senza riferimenti all'ambito temporale della relativa erogazione.
Con l'accoglimento del primo mezzo di ricorso, resta assorbito l'esame dei motivi di cui al secondo mezzo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966 avente per oggetto "nuovi provvedimenti a favore del grano duro".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1967.