SENTENZA N. 41
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce
efficacia erga omnes
all'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i
lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato
provinciale lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro l'Associazione degli industriali della
provincia di
Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla motivazione della sentenza di questa Corte
n. 129 del 1963,
ma che dal momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente
le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di
In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966. Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio così promosso.
Considerato in diritto
La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di
Nel merito tuttavia non vi é che da ripetere quanto allora fu
detto e cioè che le disposizioni degli accordi o
contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle
industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato attribuito il
potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e
pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche
nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati. Donde
l'illegittimità delle disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal
Tribunale di
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella
parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto
collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale
di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese
edili ed affini della provincia di
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.