SENTENZA N. 39
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria Teresa contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Enzo Veronesi, per
Ritenuto in fatto
La signora Maria Teresa Massari, con atto 30 dicembre 1951, citava innanzi al
Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, e per
quanto potesse occorrere il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentir
dichiarare che il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, col quale erano stati
trasferiti in proprietà dell'Ente alcuni terreni a lei appartenuti, non era
idoneo a trasferire la proprietà dei detti beni, e per sentir condannare l'Ente
stesso alla restituzione o, in via subordinata, al risarcimento dei danni. Si
deduceva, fra gli altri motivi della domanda, che il piano particolareggiato di esproprio non si era attenuto alla norma dell'art. 4
della legge n. 841 del 1950. I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano
su questo punto che correttamente il detto piano era stato elaborato in base alla effettiva consistenza dei fondi alla data del 15
novembre
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 28 gennaio 1964 (pervenuta a questa Corte il 9 maggio 1966), riteneva la questione rilevante ai fini del giudizio, per avere il decreto impugnato determinato la quota di esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà espropriante un fabbricato iscritto al catasto urbano. Trasmetteva pertanto gli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata notificata nella sua interezza alle parti e comunicata ai Presidenti delle Camere soltanto nel 1966 ed é pervenuta a questa Corte - come si é detto - il 9 maggio dello stesso anno.
Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente per la colonizzazione
del Delta Padano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni 17 luglio
Si é anche costituita la signora Maria Teresa Massari, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Veronesi, con deduzioni in data 4 maggio 1965, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle difese scritte.
Considerato in diritto
Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e non é contestato
nel presente giudizio, che nel procedimento di esproprio a carico della signora
Maria Teresa Massari il
piano particolareggiato tenne conto di una variazione di dati che era stata
introdotta nei registri catastali dell'anno 1951 senza la determinazione della
decorrenza, e che non era stata definitivamente accertata alla data del 15
novembre
Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in cui, basandosi sulla predetta variazione ha disposto l'espropriazione di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.
Per quanto riguarda la assunta
inclusione tra le proprietà espropriate di un fabbricato iscritto al catasto
urbano,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.