Sentenza n. 39 del 1967
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SENTENZA N. 39

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria Teresa contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enzo Veronesi, per la Massari, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

Ritenuto in fatto

 

La signora Maria Teresa Massari, con atto 30 dicembre 1951, citava innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, e per quanto potesse occorrere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentir dichiarare che il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, col quale erano stati trasferiti in proprietà dell'Ente alcuni terreni a lei appartenuti, non era idoneo a trasferire la proprietà dei detti beni, e per sentir condannare l'Ente stesso alla restituzione o, in via subordinata, al risarcimento dei danni. Si deduceva, fra gli altri motivi della domanda, che il piano particolareggiato di esproprio non si era attenuto alla norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950. I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano su questo punto che correttamente il detto piano era stato elaborato in base alla effettiva consistenza dei fondi alla data del 15 novembre 1949, in quanto era stata tenuta presente una nota di variazione dei dati catastali del 20 febbraio 1951, la quale era la risultante di una verificazione periodica effettuata nell'anno 1949. Veniva esibita una dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 28 gennaio 1964 (pervenuta a questa Corte il 9 maggio 1966), riteneva la questione rilevante ai fini del giudizio, per avere il decreto impugnato determinato la quota di esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà espropriante un fabbricato iscritto al catasto urbano. Trasmetteva pertanto gli atti a questa Corte.

L'ordinanza é stata notificata nella sua interezza alle parti e comunicata ai Presidenti delle Camere soltanto nel 1966 ed é pervenuta a questa Corte - come si é detto - il 9 maggio dello stesso anno.

Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni 17 luglio 1964. Inesse la difesa della P.A., rimettendosi alla giustizia della Corte, chiede che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisca l'atto impugnato per quella parte in cui sono stati espropriati terreni in misura eccedente la previsione della legge di delegazione.

Si é anche costituita la signora Maria Teresa Massari, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Veronesi, con deduzioni in data 4 maggio 1965, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle difese scritte.

 

Considerato in diritto

 

Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e non é contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di esproprio a carico della signora Maria Teresa Massari il piano particolareggiato tenne conto di una variazione di dati che era stata introdotta nei registri catastali dell'anno 1951 senza la determinazione della decorrenza, e che non era stata definitivamente accertata alla data del 15 novembre 1949, a cui com'é ben noto, deve aversi riguardo nella determinazione della consistenza della proprietà soggetta a esproprio, secondo le leggi di riforma agraria.

Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in cui, basandosi sulla predetta variazione ha disposto l'espropriazione di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.

Per quanto riguarda la assunta inclusione tra le proprietà espropriate di un fabbricato iscritto al catasto urbano, la Corte dispone con separata ordinanza di pari data.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, in quanto la quota di esproprio é stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.