Ordinanza n. 36 del 1967
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ORDINANZA N. 36

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1966, concernente "provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'autonomia siciliana", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28 luglio 1966, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 il Giudice relatore Antonio Manca:

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana. Ritenuto che:

con ricorso, notificato al Presidente della Regione siciliana il 28 luglio 1966, il Commissario dello Stato per la Regione medesima ha impugnato per illegittimità costituzionale il disegno di legge, approvato dall'Assemblea siciliana nella seduta del 20 luglio 1966, concernente provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'autonomia regionale.

Nel ricorso sono prospettati i seguenti motivi di contrasto con i principi costituzionali.

Il disegno di legge stabilisce nell'art. 4, ultimo comma, che "i limiti di importo per le singole spese da ordinarsi per l'attuazione del programma di manifestazioni previsto dalla legge, senza obbligo di pareri degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale e senza obbligo di registrazione preventiva dei provvedimenti di impegno, sono elevati a lire 5 milioni". Nell'art. 6, terzo comma, inoltre si attribuisce al Segretario generale della Presidenza della Regione "in deroga alle ordinarie competenze ed ai limiti di spesa indicati nella legge 23 aprile 1956, n. 31", il potere di approvazione dei contratti attinenti alle finalità della legge e di disporre delle somme all'uopo stanziate e di ordinare i relativi pagamenti.

Nei detti termini tali norme inciderebbero illegittimamente, da un lato, sulle attribuzioni di controllo del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti, dall'altro, sui poteri degli organi regionali in materia amministrativa e contabile.

Si deduce altresì violazione dell'art. 120 della Costituzione in quanto le norme impugnate apporterebbero "arbitrarie limitazioni alla sfera di attività professionale dei cittadini delle altre Regioni".

Con atto 19 agosto 1966 il Presidente della Regione siciliana si é costituito ritualmente con la rappresentanza dell'avv. Salvatore Villari, ed ha concluso per la non fondatezza del ricorso.

In data 15 dicembre 1966 nella cancelleria di questa Corte é stato però depositato atto di "rinunzia alla impugnativa" da parte del Commissario dello Stato, nell'ambito dei poteri a lui demandati dall'art. 27 dello Statuto speciale.

Detta rinunzia é stata pure sottoscritta, per accettazione, dal Presidente della Regione siciliana.

Considerato che la Corte deve prendere atto dell'avvenuta rinunzia al ricorso da parte dell'organo statale proponente e della relativa accettazione da parte dell'organo regionale; e che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative 16 marzo 1956, deve pronunziare l'estinzione del processo per rinunzia;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

Depositata in cancelleria il 22 marzo 1967.