ORDINANZA N. 36
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1966,
concernente "provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'autonomia siciliana",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 il Giudice relatore Antonio Manca:
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario
dello Stato, e l'avv. Salvatore Villari, per
con ricorso, notificato al
Presidente della Regione siciliana il 28 luglio 1966, il Commissario dello
Stato per
Nel ricorso sono prospettati i seguenti motivi di contrasto con i principi costituzionali.
Il disegno di legge stabilisce nell'art. 4, ultimo comma, che "i limiti di importo per le singole spese da ordinarsi per l'attuazione del programma di manifestazioni previsto dalla legge, senza obbligo di pareri degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale e senza obbligo di registrazione preventiva dei provvedimenti di impegno, sono elevati a lire 5 milioni". Nell'art. 6, terzo comma, inoltre si attribuisce al Segretario generale della Presidenza della Regione "in deroga alle ordinarie competenze ed ai limiti di spesa indicati nella legge 23 aprile 1956, n. 31", il potere di approvazione dei contratti attinenti alle finalità della legge e di disporre delle somme all'uopo stanziate e di ordinare i relativi pagamenti.
Nei detti termini tali norme inciderebbero illegittimamente, da un lato, sulle attribuzioni di controllo del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti, dall'altro, sui poteri degli organi regionali in materia amministrativa e contabile.
Si deduce altresì violazione dell'art. 120 della Costituzione in quanto le norme impugnate apporterebbero "arbitrarie limitazioni alla sfera di attività professionale dei cittadini delle altre Regioni".
Con atto 19 agosto 1966 il Presidente della Regione siciliana si é costituito ritualmente con la rappresentanza dell'avv. Salvatore Villari, ed ha concluso per la non fondatezza del ricorso.
In data 15 dicembre 1966 nella cancelleria di questa Corte é stato però depositato atto di "rinunzia alla impugnativa" da parte del Commissario dello Stato, nell'ambito dei poteri a lui demandati dall'art. 27 dello Statuto speciale.
Detta rinunzia é stata pure sottoscritta, per accettazione, dal Presidente della Regione siciliana.
Considerato
che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1967.