ORDINANZA N. 35
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con ricorso notificato il 17 agosto 1965, depositato in cancelleria il
27 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di
attribuzione tra lo Stato e
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 il Giudice relatore Giovanni Cassandro.
Ritenuto che con
ricorso depositato il 27 agosto 1965 lo Stato ha proposto ricorso per
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n.
che
che lo Stato con atto depositato il
7 marzo
che
Considerato che il processo é da ritenere estinto;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1967.