Ordinanza n. 19 del 1967
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ORDINANZA N. 19

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, promossi con deliberazioni emesse il 19 gennaio 1966 dal Consiglio comunale di Camaiore sul ricorso di Altamura Luigi ed altri contro Coluccini Giuseppe ed il 5 agosto 1966 dal Consiglio comunale di Palo del Colle sulle richieste di decadenza dei consiglieri comunali Lanzellotto Nicolò, Minerva Vito e Alberga Vito, iscritte ai nn. 164, 174, 175 e 176 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti che riguardano i consigli comunali, nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale";

che i consigli comunali, in materia di eleggibilità, nonché di decadenza e di revoca dei consiglieri comunali e del sindaco, non possono svolgere attività giurisdizionali né porre questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza le questioni proposte con le deliberazioni riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte costituzionale;

che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

  

 

 

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1967.