Ordinanza n. 18 del 1967
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ORDINANZA N. 18

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1964 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria comunale di Pesaro ed Ottaviani Waldemar, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con l'ordinanza 17 novembre 1964 il Tribunale di Bologna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione:

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 1966, ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale;

che non sussistono ragioni che inducono a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 1967.