SENTENZA N. 14
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promossi con due ordinanze emesse il 17 ed il 22 settembre 1966 dal Pretore di Lugo nei procedimenti penali a carico di Piazza Giovanni e di Bertazzoli Dino e Gaspare, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 26 novembre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Lugo, con ordinanze di identico contenuto emesse il 17 e il 22 settembre 1966, notificate come per legge e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966, emesse nel corso di due distinti procedimenti penali a carico di Piazza Giovanni e di Bertazzoli Dino e Gaspare, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il quale dispone che il giudice, nel pronunciare la condanna, ne ordina la pubblicazione almeno su due giornali.
La legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, all'art.
Che, del resto, la delega escludesse la comminazione di pene accessorie risulterebbe anche dal fatto che la legge, mentre non prevede tali pene, contempli espressamente la chiusura degli esercizi e la sospensione e la revoca delle licenze.
Pertanto, l'art. 108, nel comminare la pena accessoria della pubblicazione, avrebbe ecceduto i limiti della delega, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, con
memoria depositata il 15 dicembre
Comunque, il fatto che la legge delegante abbia stabilito i limiti massimi delle pene pecuniarie e detentive non induce a ritenere che la legge avrebbe delegato il Governo a stabilire soltanto pene principali e non anche pene accessorie. Poiché le une e le altre sono previste quali pene dagli articoli 17 e 19 del Codice penale, si deve ritenere che, in virtù della citata disposizione, secondo cui il Governo poteva stabilire "sanzioni penali", nella delega deve ritenersi legittimamente compreso anche il potere di comminare pene accessorie.
Considerato in diritto
La questione non é fondata.
La norma che, secondo l'art. 36 del Codice penale, deve determinare i casi di pubblicazione della sentenza di condanna, che non sia quella dell'ergastolo, può bene essere contenuta in una legge delegata. L'essenziale é che questa non ecceda i limiti della delega e sia valida sotto ogni altro aspetto. Ed é l'unica indagine da compiere ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sottoposto alla Corte.
Nell'ordinanza si deduce che la norma denunziata sarebbe illegittima perché la legge delega non avrebbe previsto la comminazione di pene accessorie in quanto non avrebbe fatto alcuna menzione di tali sanzioni, anzi le avrebbe escluse, come si evincerebbe anche dalla considerazione che, mentre non si é accennato alla pubblicazione delle sentenze, sono state espressamente previste misure particolari, quali la chiusura degli esercizi e la sospensione o la revoca delle licenze.
Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nell'espressione sanzioni penali, usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
Nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza di condanna é una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. Basti ricordare, fra altre analoghe disposizioni, l'art. 61 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, e l'art. 4 della più recente legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti, cui si può aggiungere, nella specifica materia qui considerata - anche per mostrare l'anzianità di queste sanzioni - l'art. 22 del D. L. L. 12 aprile 1917, n. 729, contenente disposizioni per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.
La pubblicazione della sentenza é uno strumento assai efficace ai fini della prevenzione e della repressione delle attività criminose in materia alimentare, giacché uno dei costanti obiettivi da raggiungere é quello di mettere in guardia il pubblico e specialmente la massa dei consumatori.
Non può, dunque, ritenersi che il legislatore, conferendo la delega, non avesse compreso nella espressione "sanzioni penali", una pena accessoria tradizionale e necessaria.
Né vale a scuotere questa considerazione il fatto che la
legge, mentre non ha parlato di pubblicazione della sentenza, ha fatto espresso
cenno di altre misure repressive. Questo argomento non
é probante, giacché non sempre la inclusione di una
previsione indica che un'altra previsione sia stata esclusa. Del resto, poiché
le altre misure repressive corrispondono solo in parte ai tipi di pena
accessoria previsti dal Codice penale, non sarebbe bastata la menzione delle
sanzioni penali per comprendervi anche le dette misure. Con ciò
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 1967.