Ordinanza n. 10 del 1967
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ORDINANZA N. 10

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con "ricorso per conflitto costituzionale di attribuzione" della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in persona del suo presidente avv. Severino Caveri, contro il Consiglio regionale della medesima Valle, nella persona del suo presidente pro- tempore, depositato in cancelleria il 30 maggio 1966 ed iscritto al n. 14 dei Registro ricorsi 1966, per l'annullamento dei seguenti atti del Consiglio della Valle: convocazione del 20 maggio 1966, portante al n. 3 "sfiducia, revoca e sostituzione della Giunta regionale e del suo Presidente"; deliberazione e decisioni adottate in relazione al punto suindicato dell'ordine del giorno nelle sedute del 23 e del 25 maggio 1966 (oggetto n. 21 del verbale del 23 maggio 1966 e n. 30 del verbale del 25 maggio 1966); e, per quanto occorra, delle deliberazioni di cui agli oggetti nn. 16 e 17 (convalida e giuramento dei consiglieri Barmaz e Manganone), n. 19 (accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio Marcoz e del vice Presidente Perrucon), nn. 27 e 29 (elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo vice Presidente, rispettivamente nelle persone dei consiglieri Montesano e Personnettaz).

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto, secondo quanto si legge nel ricorso, che il Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 18 maggio 1966, convocava il Consiglio della Regione per il 23 maggio 1966, fissandone l'ordine del giorno, contenente al n. 3 l'oggetto "sfiducia, revoca e sostituzione della Giunta regionale e del suo Presidente";

che, nella seduta del 23 maggio 1966, il Presidente dell'Assemblea, consigliere Personnettaz, dichiarava che dovesse procedersi alla revoca e sostituzione del Presidente e della Giunta ai sensi dell'art. 48 dello Statuto speciale, per le violazioni di legge compiute dal Presidente e dalla Giunta medesimi, seguendo la procedura stabilita dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62;

che il Consiglio regionale, nella seduta del 23 maggio 1966 e in quella successiva del 25 dello stesso mese, prendeva atto che per revocare il Presidente e la Giunta sarebbe stata sufficiente, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica;

che tali atti sarebbero stati già tali da ledere in modo attuale e concreto la sfera di competenza costituzionale della Giunta regionale, non essendo previsto dallo Statuto che il Consiglio possa revocare e sostituire la Giunta, tranne che nella ipotesi dell'art. 48 dello Statuto speciale che, nel caso, non ricorre;

che si verificherebbe perciò l'ipotesi di conflitto costituzionale tra poteri, poiché sia il Consiglio, sia la Giunta regionale della Valle d'Aosta sono entrambi organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri a cui appartengono;

Considerato che il ricorso proposto contro il Consiglio della Regione Valle d'Aosta dalla Giunta non può dare adito, in alcun modo, a un conflitto tra poteri dello Stato ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Quale che sia, infatti, l'interpretazione da dare alle norme ora richiamate e quali che siano di conseguenza i "poteri dello Stato" ai quali esse fanno riferimento, é di tutta evidenza che non possono essere considerati "poteri dello Stato", né la Regione, né il Consiglio o la Giunta di una Regione, anche se si volessero configurare questi due organi rispettivamente titolari del potere legislativo e del potere esecutivo della Regione. E altrettanto evidente é, di conseguenza, che né il Consiglio, né la Giunta di una Regione possono essere ritenuti organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta contro il Consiglio regionale della medesima Valle, depositato in cancelleria il 30 maggio 1966 e contrassegnato col n. 14 del Registro ricorsi dell'anno 1966.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1967.