SENTENZA N. 3
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana
con ricorso notificato il 25 maggio 1965, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 9 giugno successivo ed iscritto al n. 12 del Registro
ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Luigi Maniscalco
Basile, per
Ritenuto in fatto
1. -
A sostegno del ricorso essa rilevava che, se per l'art. 14
del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, i nuovi statuti
delle casse e le aggiunte e modificazioni a quelli esistenti debbono
essere approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ed emanarsi di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile,
in virtù dell'art. 17, lett. a, f, dello Statuto siciliano,
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle
deduzioni depositate il 14 giugno
3. - Nella memoria 5 gennaio 1966,
Le norme d'attuazione dello Statuto siciliano trasferirono alla Regione le competenze statali in ordine agli enti locali: l'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, parla di enti e di istituti di interesse regionale perché si riferisce ai trasporti, ed é ovvio che trasporti di interesse regionale possono essere solo quelli che si svolgono nell'ambito della Regione, mentre é irrilevante il richiamo ad una erronea prassi di esercizio da parte dello Stato della competenza controversa.
4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua
memoria 30 dicembre 1965, ribadisce il richiamo alla
prassi ventennale e alla legge 22 settembre 1960, n. 1054, e aggiunge che, per
gli artt. 20 e 17, lett. a, f, dello Statuto
siciliano,
5. - All'udienza del 9 novembre 1966 i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi.
Considerato in diritto
1. - A giudizio di questa Corte, le casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie, alle quali si riferisce il ricorso in esame, sono fra gli enti od istituti che le norme di attuazione dello Statuto siciliano emanate con i decreti del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1952, n. 1138, e del 17 dicembre 1953, n. 1113, hanno posto sotto la vigilanza e il controllo della Regione: sono infatti di carattere locale, secondo la formula del primo decreto, o di interesse regionale, secondo la dizione del secondo decreto, e svolgono compiti in materia di previdenza sociale per il personale dipendente da quelle aziende di trasporto pubblico che, nell'ambito della Regione, esercitano attività non spettante all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il Ministero dei trasporti ha perciò invaso la sfera delle attribuzioni della Regione quando ha promosso i decreti impugnati.
2. - Le casse di soccorso per il personale addetto ai servizi di trasporto autofilotranviari sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese (art. 215, primo comma, del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447) e operano nella cerchia ristretta delle stesse; come é dimostrato in questa causa, in cui si discorre degli statuti di due casse, riferitisi rispettivamente ai servizi pubblici di trasporto di Catania e di Trapani, del tutto autonome l'una dall'altra. Sono finanziate da ritenute al personale, da contributi degli imprenditori e da altre entrate che si riconnettono all'esercizio della singola impresa (multe inflitte al personale; ricavi delle vendite degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee; diritti di sosta sugli oggetti stessi, ecc.: art. 1 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, e art. 2 dello statuto tipo approvato con R.D. 8 gennaio 1931, n. 148); il bilancio tecnico dell'attività che esse svolgono é formato con riferimento ai carichi della singola cassa (art. 215, terzo comma, lett. b, del R.D. 9 maggio 1912 citato), e perciò risente della sola alea della gestione di ciascuna.
Non importa che l'art. 3, primo comma, del D.P.R. 25 luglio
1952, n. 1138, fa parola di enti ed istituti locali e
invece l'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, si riferisce ad enti ed
istituti di interesse regionale: le due formule, nella sostanza, coincidono,
perché di interesse regionale non sono soltanto gli enti e gli istituti che
estendono la loro azione su tutta
Nemmeno vale opporre, per escludere le casse dalla competenza
regionale, che il loro statuto deve essere uniforme e conformarsi a quello
approvato con il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con il R.D. 1 agosto
1941, n. 1063: tale uniformità di assetto va ora
guardata nello spirito dell'art. 17 dello Statuto siciliano che, per le materie
del lavoro, della previdenza e dei trasporti, vincola
3. - Obietta il Presidente del Consiglio dei Ministri che enti ed istituti di interesse regionale o locale, secondo la formula usata dalle suddette norme di attuazione dello Statuto regionale, sono soltanto quelli suscettibili di una disciplina particolare e, quando hanno carattere previdenziale, quelli che svolgono attività per categorie singole in sostituzione o in aggiunta della previdenza obbligatoria. Ma così argomentando non si avverte che qualsiasi ente o istituto provvisto di una sfera di competenza collegatesi esclusivamente al territorio regionale può avere esigenze speciali, e che la sua soggezione alla disciplina unica o di principio di una legge dello Stato non impedisce di raffigurarlo come portatore di interessi propri, quindi diversi da quelli di altri enti od istituti di identica competenza, perciò non impedisce di ritenerli come suscettibili di tutela decentrata negli organi regionali.
Con specifico riguardo alle casse di soccorso per gli autofilotramvieri si può altresì rilevare che esse assolvono funzioni di previdenza sostitutiva o aggiuntiva a quella esercitata sul piano nazionale da altri enti e quindi hanno i caratteri che, secondo l'opinione confutata, dovrebbero avere gli enti e gli istituti passati alla tutela e alla vigilanza regionale: proprio il fatto che l'ordinamento non le ha assorbite nell'organizzazione degli enti che operano sul piano nazionale indica che é impossibile legarne gli interessi ad unità, e fa arguire che esse hanno compiti ed esigenze tecniche ed amministrative di indole per ciascuno particolare.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spetta alla Regione siciliana la vigilanza e la tutela sulle casse di soccorso per il personale dipendente dalle imprese autofilotranviarie ai sensi e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto regionale;
annulla i decreti del Presidente della Repubblica 10 marzo 1965, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 successivo, concernenti modifica degli statuti delle casse di soccorso del personale dipendente rispettivamente dall'Azienda municipalizzata di trasporti (A.M.T.) con sede in Catania e dai servizi autofilotranviari urbani, gestione comunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1967.