Ordinanza n. 125 del 1966
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ORDINANZA N. 125

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 23 e 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1964 dalla Corte di appello di Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e 13 novembre 1964 dalla Commissione elettorale mandamentale di Imola sui ricorsi di Betti Renzo ed altro e di Stanziani Rino ed altri, iscritte ai nn. 186, 187 e 188 del Registro ordinanze 1964 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con le predette ordinanze é stata rimessa a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, nonché degli articoli 23, 24 e 25 della medesima legge, in quanto connessi al predetto secondo comma dell'art. 3, in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

che le ordinanze sono state notificate e comunicate come per legge;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con le proprie deduzioni e con successiva memoria, ha chiesto che le dedotte questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che la legge 22 gennaio 1966, n. 1, successiva alle ordinanze di rimessione dei giudizi a questa Corte, ha abrogato l'art. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

che, data la successione nel tempo delle disposizioni predette, é necessario un nuovo giudizio circa la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale rimesse a questa Corte con le ordinanze in epigrafe;

che, a tale scopo, restando impregiudicate le eccezioni sollevate dalla difesa del Presidente del Consiglio circa la ammissibilità dei giudizi introdotti con le dette ordinanze, deve ordinarsi la restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di appello di Ancona e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1966.