Ordinanza n. 117 del 1966
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ORDINANZA N. 117

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3283, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Romano Gaetano, Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Romano Gaetano e dell'Ente riforma;

udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per l'Ente riforma:

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 nel procedimento civile pendente tra i signori Romano Gaetano e Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, il Tribunale di Bari ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3282, relativo al "trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Gaetano nel comune di Castellaneta";

che la questione é stata sollevata in relazione agli artt. 1 e 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;

che l'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 31 ottobre 1964;

che nel presente giudizio si sono costituiti il signor Gaetano Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barile (atto 16 settembre 1964), e la Sezione dell'Ente di riforma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nelle deduzioni aggiunte depositate il 10 ottobre 1966 l'Avvocatura dello Stato ha dato notizia che le parti sono addivenute ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio a quo;

Considerato che i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.