Ordinanza n. 115 del 1966
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 115

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 24 gennaio ed il 1 febbraio 1966 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Mazzoni Giuseppe, Bonazza Natale, Alberghini Leonello e Grandi Rino, e il 12 febbraio 1966 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Giubertoni Raoul, iscritte ai nn. 41, 42, 43, 44 e 55 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966;

2) ordinanze emesse il 16 febbraio 1966 dal Pretore di Benevento nel procedimento penale a carico di Zollo Antonio e il 1 aprile 1965 dal Pretore di Montichiari nel procedimento penale a carico di Peli Renato ed altro, iscritto ai nn. 64 e 66 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;

3) ordinanze emesse il 12 febbraio 1966 dal Pretore di Cagli nel procedimento penale a carico di Fiorani Luigi ed altri, il 14 febbraio 1966 dal Pretore di Rovigo nel procedimento penale a carico di Martinelli Giancarlo ed altri e il 24 febbraio 1966 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Carboncini Vincenzo, iscritte ai nn. 78, 80 e 83 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;

4) ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Costariol Giuseppe, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'11 giugno 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei procedimenti pretorili l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che, in questa sede, non vi é stata costituzione di parte;

Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;

che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29, della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunite le cause indicate nell'epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.