Ordinanza n. 114 del 1966
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ORDINANZA N. 114

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal Pretore di Palmi nel procedimento penale a carico di Putignano Maurizio, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanza 19 novembre 1965, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatoria erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria;

che nessuna delle parti si é costituita nel presente giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 48 del 23 maggio 1966, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del predetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con la ordinanza in epigrafe, in merito alla norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria, già dichiarata da questa Corte costituzionalmente illegittima.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.