Ordinanza n. 85 del 1966
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ORDINANZA N. 85

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 12 ottobre 1965 dal Pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Giardi Clemente ed altri ed il 21 settembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Bonomi Alfeno, iscritte ai nn. 204 e 211 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 dell'11 dicembre 1965;

2) ordinanza emessa il 12 novembre 1965 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Ventimiglia Michele, iscritta al n. 215 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965;

3) ordinanze emesse il 9 novembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Sabbadin Otello e Aveta Giuseppe, iscritte ai nn. 218 e 219 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966;

4) ordinanze emesse il 26 ottobre ed il 16 novembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Fabbri Giorgio e Tomaini Maria, iscritte ai nn. 225 e 226 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;

5) ordinanze emesse il 20 novembre 1965 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Valieri Fabrizio ed il 16 e 23 novembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Ferraresi Alfonso, Benati Abramo, Zannini Franco e Manfrini Antonio, iscritte rispettivamente al n. 228 del Registro ordinanze 1965 e ai nn. 2, 3, 4 e 5 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966;

6) ordinanze emesse il 7 e 21 dicembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Innocenti Egisto, Grossi Enzo, Anguillari Antonio, Buzzacchi Zeno e Mattarelli Paolo ed il 17 dicembre 1965 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Serafin Benedetto ed altro, iscritte ai nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 24 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei procedimenti pretoriali l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che, in questa sede, non vi é stata costituzione di parte;

Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;

che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunite le cause indicate nell'epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 2 luglio 1966.