ORDINANZA N. 69
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Pizzorni Alessandro e Luigi e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso di un procedimento civile vertente tra i signori Alessandro e Luigi Pizzorni e il Ministero del tesoro, interventori
i signori Ulisse Franco Soldini ed Ene Poli, il
Tribunale di Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n.
1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n.
che davanti a questa Corte si é
costituito il sig. Alessandro Pizzorni, rappresentato
e difeso dagli avvocati Raffaele Cimmino e Giuliano Declich, con deduzioni depositate l'11 novembre 1965,
chiedendo che
che si é costituito altresì il Ministro per il tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 24 luglio 1965, concludendo per la dichiarazione di infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;
che l'Avvocatura in una breve
memoria illustrativa, depositata il 18 aprile
Considerato che
che la questione di legittimità costituzionale sollevata ora dal Tribunale di Roma in relazione all'art. 43 della Costituzione si fonda sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di riservare allo Stato con atti non aventi forza di legge il commercio delle divise e dei mezzi di pagamento all'estero;
che tale questione é, nella sostanza, identica alle altre già decise, fondandosi, come queste, su una pretesa violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 43 della Costituzione;
che pertanto essa risulta infondata
per gli stessi motivi che hanno indotto
che non occorre esaminare ai fini del presente giudizio se sia esatta la tesi del carattere non tassativo dell'elenco delle imprese indicate nell'art. 43 della Costituzione; né se sia fondata l'altra che il potere di riserva originaria stabilito dalla norma costituzionale riguarda le attività economiche e non già le imprese;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
delle questioni sollevate con ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma
sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n.
1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.