Sentenza n. 64 del 1966
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SENTENZA N. 64

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del T.U. della legge sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1965 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria civica di Cremona, l'amministrazione delle finanze dello Stato ed il fallimento Serventi Vittorio, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19 giugno 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e dell'Esattoria civica di Cremona;

udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Silvano Citi, per l'Esattoria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'amministrazione finanziaria dello Stato.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso d'un giudizio civile promosso dall'Esattoria civica di Cremona contro il fallimento Vittorio Serventi, il Tribunale di Cremona emetteva, il 30 marzo 1965, un'ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando l'art. 211 del T.U. della legge sulle imposte dirette (D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza l'art. 211 attribuisce privilegio ai crediti d'imposta corrispondenti alle due ultime annualità in qualsiasi ruolo iscritte, nonché ai crediti relativi ad annualità anteriori col limite dell'"ultimo biennio": perciò, se sono iscritte nei ruoli quattro annualità, esse vengono sempre garantite. Le norme vigenti anteriormente al T.U. avevano invece una portata meno ampia (artt. 2752 e 2771 del Codice civile): il privilegio assisteva le due annualità iscritte nei ruoli principali degli ultimi due anni e le ultime due iscritte nei ruoli suppletivi degli stessi anni; con la conseguenza che, se nei ruoli suppletivi erano iscritte le imposte degli anni in corso o di uno degli anni in corso, le annualità coperte dal privilegio erano in tutto due o tre, non quattro.

Poiché l'art. 211 attribuisce sempre il privilegio alle ultime quattro annualità, esso avrebbe modificato le norme contenute nel Codice civile e perciò sarebbe viziato da eccesso di delega. Infatti il Governo, nel compilare il T.U., poteva apportare alla legislazione vigente, oltre che modifiche utili per un migliore coordinamento, solo quelle necessarie a soddisfare l'esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi e a perfezionare le norme concernenti l'attività di accertamento dei redditi. Dato che in queste materie non rientrano i privilegi, il legislatore delegato non poteva innovare la loro disciplina.

2. - L'Esattoria civica di Cremona si é costituita con deduzioni depositate il 3 luglio 1965 e con una lunga memoria depositata il 24 novembre 1965.

Essa afferma innanzi tutto che i privilegi, da cui sono assistiti i crediti d'imposta, assicurano una maggiore intensità all'azione esecutiva del titolare del credito; perciò attengono alla materia indicata nella legge di delega, il che basterebbe a respingere la denuncia contenuta nell'ordinanza di rinvio.

Ad ogni modo, secondo l'Esattoria comunale, la storia delle norme rivelerebbe che non c'é stata innovazione. La disposizione impugnata si é resa necessaria perché il Codice civile si riferiva ai ruoli principali e a quelli suppletivi, cioè ad atti e denominazioni scomparsi proprio per effetto del nuovo testo unico. La norma impugnata assiste col privilegio legale le quattro ultime annualità così come facevano gli artt. 2752 e 2771 del Codice civile: solo che queste annualità sono quelle iscritte, non più nei ruoli principali (imposte dell'anno in corso e del precedente) e nei suppletivi (imposte di altri due anni precedenti, anche non consecutivi), ma nei ruoli ordinari, speciali e straordinari; in ciascuno dei quali possono essere iscritte tanto le imposte dell'anno in corso quanto quelle degli anni precedenti.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato sono intervenuti, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 maggio 1965: la questione sarebbe infondata poiché l'art. 211 del T.U. non ha innovato, ma ha soltanto attuato il necessario coordinamento fra l'art. 2752 del Codice civile e il nuovo sistema dei ruoli inaugurato con lo stesso T.U.: coordinamento che era stato autorizzato in generale dalla legge di delegazione. Secondo l'Avvocatura dello Stato la norma impugnata, al pari di quell'art. 2752, non assicura sempre il privilegio anche a due annualità precedenti l'ultimo biennio, come afferma invece l'ordinanza di rinvio; ma lo attribuisce solo quando si tratta di annualità che, se sussistessero ancora i ruoli suppletivi, vi costituirebbero le due ultime annualità ivi iscritte: tanto é vero che la norma rinvia proprio al limite previsto nel Codice civile (ultime due annualità iscritte nei ruoli suppletivi). Non essendovi in sostanza alcuna innovazione, sarebbe da escludere l'"eccesso di delega".

 

Considerato in diritto

 

É stato denunciato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645): questa norma assicurerebbe sempre il privilegio legale delle ultime quattro annualità di imposta iscritte nei ruoli e perciò rappresenterebbe una vera e propria innovazione rispetto agli articoli 2752 e 2771 del Codice civile; il che non rientrava, secondo l'ordinanza di rinvio, nei poteri conferiti al Governo con la legge di delegazione (legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63).

La questione é infondata.

Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore il T.U. il privilegio assisteva le due annualità iscritte nei ruoli principali degli ultimi due anni e le ultime due iscritte nel complesso dei ruoli suppletivi degli stessi anni. Da questa interpretazione degli artt. 2752 e 2771 del Codice civile, fra le tante che ne sono state date, occorre muovere per stabilire se la nuova norma (cioè l'art. 211 del T.U.) se ne discosti più di quanto consentivano i poteri delegati al Governo.

L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni, cioè riafferma il limite massimo dei due bienni non discostandosi in ciò dalla legislazione previgente, anzi richiamandosi espressamente ai due articoli del Codice civile. Sotto questo aspetto non c'é stata innovazione.

Ma per il Tribunale di Cremona l'art. 211 del T.U. assicura sempre il privilegio alle ultime quattro annualità di imposte che siano iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari: lo assicurerebbe anche nel casi in cui prima che entrasse in vigore il T.U. il privilegio avrebbe assistito in tutto, non quattro, ma due o tre annualità (il che accadeva se i ruoli suppletivi degli ultimi due anni si riferivano alle imposte degli anni, o di uno degli anni, in corso: cosicché l'"ultimo biennio" dei tributi iscritti nei ruoli suppletivi coincideva in tutto o in parte con quello dei ruoli principali, invece di distinguersi e di sommarsi). Questa interpretazione, data dal Tribunale di Cremona all'art. 211, non é sicura né indiscussa, ma, anche se lo fosse, non porterebbe alla incostituzionalità della norma impugnata.

Infatti, il Governo, avendo introdotto un nuovo sistema di iscrizione, quanto ai privilegi non doveva riprodurre la disciplina vigente sotto il vecchio, come se la distinzione fra ruoli principali e ruoli suppletivi fosse ancora vitale; ma doveva soltanto coordinare la vecchia disciplina dei privilegi legali con la nuova disciplina delle iscrizioni e rispettare il limite del doppio biennio. Cosa che é stata fatta puntualmente. Se ne fosse disceso, come ritiene il Tribunale di Cremona, che talora le annualità coperte dal privilegio possano non corrispondere a quelle coperte negli stessi casi in passato, questa sarebbe più che altro una conseguenza, puramente eventuale, del mutamento del sistema di iscrizione: cioè del tipo e del contenuto dei ruoli, che sostituiscono i c.d. ruoli principali e suppletivi, e del loro meccanismo; meccanismo e sistema che non sono stati denunciati. L'art. 211 del T.U. non rivela pertanto un disegno innovativo, ma il legittimo esercizio di quegli ampi poteri di coordinamento che la legge di delegazione aveva conferito al Governo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966