SENTENZA N. 51
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante
"istituzione di un centro di puericultura", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Commissario
dello Stato, e l'avv. Eugenio Cannada Bartoli, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana
il 28 ottobre 1965 e depositato il 6 novembre successivo, il Commissario dello
Stato per l'anzidetta Regione ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 20 ottobre
L'impugnativa si basa sul fatto che la legge di cui chiede l'annullamento, istituendo l'anzidetto centro presso l'Università di Palermo "al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università interessata o di accordi con i competenti organi accademici o amministrativi dell'ateneo medesimo", violerebbe il principio dell'autonomia universitaria affermato nell'art. 33 della Costituzione.
Al ricorso resiste
In data 1 marzo
Anche la difesa della Regione ha depositato una memoria in data 2 marzo. In essa, dopo aver insistito sul carattere generico dell'impugnativa, dato che il ricorso non preciserebbe a quale specie di autonomia abbia inteso riferirsi, si deduce che il provvedimento impugnato non lederebbe in alcun modo l'autonomia universitaria. In base alla vigente legislazione l'ordinamento tecnico delle università, e cioè il coordinamento degli insegnamenti in guisa da costituire facoltà, scuole, corsi, ecc. spetta alla legge: siccome opera appunto in tale campo, la legge impugnata non avrebbe dunque ferito l'autonomia universitaria. Tanto meno la avrebbe ferita, in quanto il direttore del centro é un professore dell'Università e al corpo accademico di questa sono attinti i sette decimi dei componenti del Consiglio di amministrazione (secondo una percentuale più elevata rispetto a quella dei consigli di amministrazione delle università in base alla legislazione vigente). La designazione dei componenti del Consiglio ratione materiae dimostrerebbe poi la conformità della legge ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione enunciati nell'art. 97 della Costituzione. Sarebbe inoltre difficile capire perché la legge, nel porre un utile strumento a disposizione della cattedra di puericultura di recente istituzione (senza peraltro imporne la utilizzazione), inciderebbe sull'autonomia: tanto più che solo a carico della Regione é previsto un onere finanziario, essendo per contro meramente facoltativa l'erogazione di fondi da parte dell'Università. Quanto alla mancanza di accordi con gli organi dell'Università, si osserva che nessun accordo occorreva: 1) perché la legge nulla impone all'Università; 2) perché la legislazione non prevede alcun accordo. La memoria sottolinea infine che la legge in esame rientra nella materia dell'istruzione universitaria e dell'igiene e sanità pubblica, per entrambe le quali la competenza spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, anche per ciò che riguarda l'organizzazione degli uffici.
All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
Nel ricorso il Commissario dello Stato denuncia che
l'istituzione, a opera della legge regionale
impugnata, di un centro di puericultura presso
All'uopo si deduce, tra l'altro, nel ricorso che la legge in questione "dispone autoritativamente l'istituzione del centro di che trattasi, al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università interessata". L'anzidetta censura é da considerare fondata.
L'art. 33 della Costituzione dispone che le università "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi". Allo stato tale diritto si esercita nei modi indicati dall'art. 17 del T.U. 21 agosto 1933, n. 1592, sull'istruzione superiore, in base al quale le norme degli statuti delle università e le relative modificazioni debbono essere predisposte e proposte dagli organi universitari: onde l'emanazione dei decreti governativi attraverso cui le innovazioni statutarie vengono introdotte nell'ordinamento non può aver luogo se non sulla base di una iniziativa degli anzidetti organi. L'art. 18 dello stesso testo unico rimette poi appunto agli statuti universitari la determinazione delle facoltà, scuole, corsi e seminari - vale a dire delle diverse articolazioni dell'organizzazione didattica - che le singole università possono, nella loro autonomia, istituire in aggiunta a quelle originarie.
Non v'ha dubbio che al rispetto
dell'autonomia universitaria
Tanto più, poi, essa é tenuta a rispettare la autonomia dell'Università di cui trattasi nella legge in esame, in quanto tale Università continua ad essere una istituzione statale.
Con l'istituire presso l'anzidetta Università il descritto centro di puericultura, che dovrebbe costituirne una nuova autonoma articolazione, il testo approvato dall'Assemblea regionale che il Commissario dello Stato ha impugnato é venuto dunque palesemente a incidere in modo non consentito nell'ambito dell'autonomia dell'Università stessa, che non era nei suoi poteri né di regolare, né di alterare.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante "istituzione di un centro di puericultura".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1966.