Sentenza n. 51 del 1966
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SENTENZA N. 51

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante "istituzione di un centro di puericultura", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28 ottobre 1965, depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 6 novembre successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Eugenio Cannada Bartoli, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 28 ottobre 1965 e depositato il 6 novembre successivo, il Commissario dello Stato per l'anzidetta Regione ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 20 ottobre 1965, a lui comunicata il 23 successivo, recante "istituzione di un centro di puericultura".

L'impugnativa si basa sul fatto che la legge di cui chiede l'annullamento, istituendo l'anzidetto centro presso l'Università di Palermo "al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università interessata o di accordi con i competenti organi accademici o amministrativi dell'ateneo medesimo", violerebbe il principio dell'autonomia universitaria affermato nell'art. 33 della Costituzione.

Al ricorso resiste la Regione, costituitasi in giudizio depositando deduzioni e mandato il 24 novembre 1965. Nelle deduzioni si eccepisce l'inammissibilità o nullità del ricorso a causa della genericità dei motivi, nonché l'incompetenza della Corte, dato che il ricorso profilerebbe delle mere censure di merito. Nel merito si osserva poi che il previo accordo con organi accademici o amministrativi non sarebbe richiesto da alcuna norma o principio; che la legge in questione non sarebbe che la "logica applicazione della precedente legge regionale istitutiva della cattedra di puericultura presso la medesima Università"; che la struttura e il funzionamento del centro escluderebbero ogni menomazione dell'autonomia universitaria.

In data 1 marzo 1966 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria in difesa del Commissario dello Stato. In essa si illustra innanzi tutto l'organizzazione del centro di studi e ricerche di nuova istituzione, al quale presiedono un Consiglio di amministrazione e un direttore nominati dall'Assessore regionale per la sanità attingendo in buona parte al corpo accademico dell'Università; e si sottolinea che detto centro "si viene a porre come parte integrante della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo", inserendosi con atto di imperio nel complesso organizzativo-didattico di essa. Si osserva poi che il principio costituzionale della autonomia universitaria comporta una regolamentazione, la quale "può trovare origine solo in una norma statale". Con la legge impugnata, sarebbe stata realizzata comunque una indebita ingerenza nella sfera di autonomia dell'Università di Palermo, quale risulta dalla vigente legislazione statale e precisamente dal T.U. 21 agosto 1933, n. 1592, in base al quale non possono essere introdotte innovazioni all'organizzazione statutaria delle Università se non per iniziativa delle autorità accademiche. Ingerenza tanto più indebita, ponendosi il centro di nuova istituzione "addirittura al di fuori di ogni previsione normativa".

Anche la difesa della Regione ha depositato una memoria in data 2 marzo. In essa, dopo aver insistito sul carattere generico dell'impugnativa, dato che il ricorso non preciserebbe a quale specie di autonomia abbia inteso riferirsi, si deduce che il provvedimento impugnato non lederebbe in alcun modo l'autonomia universitaria. In base alla vigente legislazione l'ordinamento tecnico delle università, e cioè il coordinamento degli insegnamenti in guisa da costituire facoltà, scuole, corsi, ecc. spetta alla legge: siccome opera appunto in tale campo, la legge impugnata non avrebbe dunque ferito l'autonomia universitaria. Tanto meno la avrebbe ferita, in quanto il direttore del centro é un professore dell'Università e al corpo accademico di questa sono attinti i sette decimi dei componenti del Consiglio di amministrazione (secondo una percentuale più elevata rispetto a quella dei consigli di amministrazione delle università in base alla legislazione vigente). La designazione dei componenti del Consiglio ratione materiae dimostrerebbe poi la conformità della legge ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione enunciati nell'art. 97 della Costituzione. Sarebbe inoltre difficile capire perché la legge, nel porre un utile strumento a disposizione della cattedra di puericultura di recente istituzione (senza peraltro imporne la utilizzazione), inciderebbe sull'autonomia: tanto più che solo a carico della Regione é previsto un onere finanziario, essendo per contro meramente facoltativa l'erogazione di fondi da parte dell'Università. Quanto alla mancanza di accordi con gli organi dell'Università, si osserva che nessun accordo occorreva: 1) perché la legge nulla impone all'Università; 2) perché la legislazione non prevede alcun accordo. La memoria sottolinea infine che la legge in esame rientra nella materia dell'istruzione universitaria e dell'igiene e sanità pubblica, per entrambe le quali la competenza spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, anche per ciò che riguarda l'organizzazione degli uffici.

All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

Nel ricorso il Commissario dello Stato denuncia che l'istituzione, a opera della legge regionale impugnata, di un centro di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, lederebbe l'autonomia di quest'ultima Università. In tal modo essa violerebbe l'art. 33 della Costituzione e l'art. 17, lett. d, dello Statuto regionale.

All'uopo si deduce, tra l'altro, nel ricorso che la legge in questione "dispone autoritativamente l'istituzione del centro di che trattasi, al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università interessata". L'anzidetta censura é da considerare fondata.

L'art. 33 della Costituzione dispone che le università "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi". Allo stato tale diritto si esercita nei modi indicati dall'art. 17 del T.U. 21 agosto 1933, n. 1592, sull'istruzione superiore, in base al quale le norme degli statuti delle università e le relative modificazioni debbono essere predisposte e proposte dagli organi universitari: onde l'emanazione dei decreti governativi attraverso cui le innovazioni statutarie vengono introdotte nell'ordinamento non può aver luogo se non sulla base di una iniziativa degli anzidetti organi. L'art. 18 dello stesso testo unico rimette poi appunto agli statuti universitari la determinazione delle facoltà, scuole, corsi e seminari - vale a dire delle diverse articolazioni dell'organizzazione didattica - che le singole università possono, nella loro autonomia, istituire in aggiunta a quelle originarie.

Non v'ha dubbio che al rispetto dell'autonomia universitaria la Regione siciliana sia tenuta, in quanto le attribuzioni a essa riconosciute in materia di istruzione universitaria dall'art. 17, lett. d, dello Statuto regionale debbono esercitarsi "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".

Tanto più, poi, essa é tenuta a rispettare la autonomia dell'Università di cui trattasi nella legge in esame, in quanto tale Università continua ad essere una istituzione statale.

Con l'istituire presso l'anzidetta Università il descritto centro di puericultura, che dovrebbe costituirne una nuova autonoma articolazione, il testo approvato dall'Assemblea regionale che il Commissario dello Stato ha impugnato é venuto dunque palesemente a incidere in modo non consentito nell'ambito dell'autonomia dell'Università stessa, che non era nei suoi poteri né di regolare, né di alterare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante "istituzione di un centro di puericultura".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1966.