Sentenza n. 40 del 1966
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SENTENZA N. 40

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1965 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Gerbaudo Giuseppe, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento per opposizione a decreto penale di condanna davanti al Pretore di Saluzzo contro Gerbaudo Giuseppe, imputato della contravvenzione di cui all'art. 121 del Codice stradale, la difesa di Buniva Rodolfo, dichiarato civilmente obbligato per l'ammenda, eccepiva la illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 196 del Codice penale, concernente l'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente.

Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza del 18 maggio 1965 sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Il Pretore ravvisa nella responsabilità del civilmente obbligato per l'ammenda una responsabilità penale oggettiva del terzo, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e ritiene che l'obbligo del pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole sia una vera e propria pena.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 17 luglio 1965. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con atto depositato in cancelleria il 21 giugno 1965.

L'Avvocatura dello Stato, facendo anche richiamo ai precedenti storici, ai lavori preparatori del codice penale e alla dottrina, rileva che l'obbligazione prevista dall'art. 196 ha carattere civile e non può essere assimilata in alcun modo a una sanzione penale. Onde la non configurabilità di un contrasto fra detta disposizione e l'art. 27 della Costituzione.

In questo senso appunto l'Avvocatura, dopo aver ricordato che l'art. 196 é collocato nel titolo del Codice penale riservato alle sanzioni civili, osserva che detta norma prevede l'obbligo di pagare non l'ammenda, ma una somma pari all'ammontare di questa e stabilisce che, in caso di insolvenza non solo del condannato ma anche del civilmente obbligato, le norme in materia di conversione delle pene pecuniarie si applicano solo al primo. Tutto ciò non senza considerare, infine, che la responsabilità configurata dall'art. 196 concerne anche le persone giuridiche, secondo quanto é espressamente preveduto dal successivo art. 197.

 

Considerato in diritto

 

L'affermazione del Pretore di Saluzzo secondo la quale l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del Codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilità penale per fatto altrui é totalmente priva di fondamento.

L'obbligo in questione é compreso dal Codice nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro b, ed é in rubrica qualificato "obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente". Ma anche a voler prescindere da questi dati classificatori, il testo dell'art. 196 si esprime in tal modo da stabilire, senza possibilità di dubbi, la natura meramente civile della obbligazione. Infatti, essendo il pagamento della somma dovuto nel caso che il condannato risulti insolvibile, ne consegue il carattere sussidiario di questa misura, carattere che viceversa non può essere attribuito alla pena proprio per la sua natura essenzialmente personale, che esclude la possibilità di un suo trasferimento su altro soggetto.

L'art. 196 inoltre pone un altro elemento atto ad escludere il carattere penale della obbligazione, e ciò con lo stabilire che la somma é dovuta quando la persona rivestita dell'autorità, direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente.

Ma il carattere civile della obbligazione é poi ribadito anche nettamente dal secondo comma dell'art. 196, secondo il quale le disposizioni dell'art. 136 del Codice penale, relative alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilità del condannato, si applicano al condannato per la contravvenzione e non anche alla persona preposta, quando anche questa risulti insolvibile.

Del carattere civile della obbligazione si ha infine piena conferma dalla disposizione dell'art. 197 del Codice penale, il quale dispone che la obbligazione al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole é estesa, quando ci sia un rapporto di dipendenza, anche alle persone giuridiche, le quali, come é ben noto, sono prive di capacità di diritto penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice penale sollevata dal Pretore di Saluzzo con ordinanza del 18 maggio 1965 in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 3 maggio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1966.