Ordinanza n. 36 del 1966
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ORDINANZA N. 36

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1964 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova su ricorso di Vianson Giorgio contro l'Ufficio delle imposte dirette di Genova, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Vianson Giorgio e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Victor Uckmar, per il Vianson, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Ritenuto che nel corso di un giudizio davanti alla Commissione provinciale di Genova delle imposte dirette é stata sollevata, nei confronti dell'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata e con ordinanza in data 20 novembre 1964 ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio si é costituito l'ing. Giorgio Vianson rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Forgione, Victor Uckmar e Guido Guidi, con deduzioni depositate il 23 marzo 1965, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che si é pure costituita l'Amministrazione finanziaria ed é intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto unico di deduzioni e di intervento, depositato il 26 febbraio 1965, concludendo perché la Corte dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del ripetuto T.U.;

Considerato che l'art. 136, lett. b, é stato sostituito dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente "Modificazioni ed aggiunte agli artt. 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

che nell'ordinanza di remissione manca qualsiasi menzione di questa legge e dei riflessi che, eventualmente, può avere ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 136 del T.U., l'ora indicato art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che quello ha sostituito;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO  

 

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1966.