SENTENZA N. 18
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
164, n. 1, del Codice di procedura penale e dell'art. 684 del Codice penale,
promossi con due ordinanze emesse il 14 ottobre 1964 dal Tribunale di Bologna
nei procedimenti penali a carico di Spadolini
Giovanni e
Visti gli atti di costituzione di Spadolini
Giovanni e di
udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì,
uditi l'avv. Riccardo Artelli, per lo Spadofini, l'avv.
Luigi Vecchi, per il
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale contro i direttori dei giornali
"Il Resto del Carlino" e "L'Avvenire d'Italia", prof. Spadolini Giovanni e dott.
L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 16 novembre 1963.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, si sono costituiti il
prof. Spadolini e il dott.
La questione é stata discussa all'udienza del 13 maggio 1964,
ma
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 14 ottobre
Con altra ordinanza della stessa data, il Tribunale di
Bologna, su istanza della difesa, ha sollevato
l'identica questione di legittimità costituzionale in un altro procedimento a
carico del prof. Spadolini e del dott.
Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 282 e n. 295 del 14 e del 28 novembre 1964.
La difesa del prof. Spadolini premesso che ogni limite alla libertà di pensiero e di stampa, che non trovi la sua giustificazione nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, é manifestamente in contrasto con la norma costituzionale dell'art. 21, osserva che la legge può porre a determinati soggetti, in materie pubbliche o private uno specifico obbligo al segreto, la cui violazione costituisce reato. In tal caso, la notizia segreta non può essere rivelata né dal privato né da altri, ne ovviamente può essere pubblicata. Ma gli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale non puniscono la violazione del segreto istruttorio, da altra norma tutelato in rapporto a chi ne é obbligato; puniscono invece esclusivamente il fatto della pubblicazione di atti non segreti; siffatto divieto quindi prescinde dalla esistenza o meno di un obbligo al segreto, prescinde dal titolare dell'obbligo e concreta esclusivamente una limitazione della libertà del pensiero informativo col mezzo di diffusione. Poiché secondo l'art. 307 del Codice di procedura penale le parti private ed i testimoni possono liberamente rivelare il contenuto degli atti istruttori ai quali hanno partecipato, si deve dedurre - secondo la difesa dello Spadolini - che gli atti previsti dalla norma impugnata non sono essenzialmente segreti. Ed in un regime costituzionale di libertà non deve potere esistere notizia la quale possa essere detta dal privato e non dalla stampa con i suoi legittimi mezzi di diffusione, senza che con ciò si offenda il principio di libertà garantito dall'art. 21.
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, la stessa difesa assume che non si può, per le notizie non segrete, stabilire un divieto parziale soltanto a carico di chi esercita l'attività di stampa e di divulgazione, senza con ciò violare la parità davanti alla legge.
Il difensore del
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato invece la questione non é fondata.
Dopo avere premesso che in dottrina da taluno si dubita che la diffusione di notizie sia pensiero, e come tale non sia costituzionalmente garantita, l'Avvocatura dello Stato osserva che il problema della libertà di stampa, tutelata costituzionalmente, é circoscritto alle manifestazioni del pensiero "proprio" e non si estende alle manifestazioni, che abbiano per oggetto un pensiero "giuridicamente altrui". Ed é pensiero non proprio quello che si acquisisce in virtù delle funzioni esercitate nell'interesse pubblico o privato altrui. Di tale pensiero non si può disporre perché non si é avuta la possibilità di conseguirlo indipendentemente dalla funzione esercitata. Fra i soggetti tenuti al segreto istruttorio, indicati dall'art. 307 del Codice di procedura penale sono comprese le persone che compiono o concorrono a compiere atti istruttori o assistono al compimento di essi. La eccezione fatta dall'art. 307 per le parti private e per i testimoni e giustificata dalla circostanza che le prime sono ammesse alla conoscenza dell'atto istruttorio nel loro interesse (non nell'interesse altrui), mentre il testimone, rivelando una conoscenza, manifesta, di regola, un pensiero proprio. Il divieto di pubblicazione nei confronti di chi dalle parti o dai testimoni abbia avuto comunicazione delle notizie trova fondamento, innanzi tutto - sempre secondo l'Avvocatura - nella esigenza di tutelare l'interesse costituzionalmente rilevante alla riservatezza personale. E trova fondamento, soprattutto, nell'esigenza che sia garantito il corretto svolgimento del processo penale contro ogni pericolo di interferenze e di suggestioni esterne. L'interesse dell'amministrazione della giustizia di non essere ostacolata da influenze esterne, é un bene parimenti garantito dalla Costituzione, perché attiene alla imparzialità della pronuncia e quindi alla indipendenza del giudice.
Alle deduzioni dell'avvocato generale dello Stato hanno
replicato i difensori dello Spadolini e del
Considerato in diritto
I due procedimenti possono essere riuniti, dovendo
1. - Va dichiarata in primo luogo priva di fondamento la questione di legittimità degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione per altro sollevata, senza alcuna motivazione, soltanto con le due ordinanze del 14 ottobre 1964. Ed invero l'art. 684 del Codice penale non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attività di stampa e di divulgazione, siccome si sostiene, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioè anche le parti private ed i testimoni i quali facciano o concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtù del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.
2. - Priva di fondamento é altresì la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dei medesimi articoli sotto il profilo che le norme in essi contenute sarebbero in contrasto con la libertà di stampa, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto vietano la pubblicazione anche di notizie che potendo essere rivelate dalle parti private e dai testimoni non avrebbero carattere di segretezza. Le norme impugnate verrebbero quindi a punire esclusivamente il fatto della pubblicazione.
Queste stesse ragioni spiegano per quale motivo la tutela del segreto istruttorio nei confronti della stampa é rafforzata, nel senso che il divieto di pubblicazione é totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, né esoneri, né distinzioni fra atto ed atto.
3. - Il divieto di pubblicazione degli atti istruttori del procedimento penale non é una novità nell'ordinamento giuridico italiano. L'Editto del 26 marzo 1848 sulla libertà di stampa vietava "la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale" (art. 2); l'art. 106 del Codice di procedura penale del 1913 conteneva una norma analoga a quella dell'art. 164 dell'attuale Codice; e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, si afferma che l'esercizio della libertà di espressione, (comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare le informazioni o le idee senza che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale,... alla prevenzione del delitto,... alla protezione della reputazione e dei diritti altrui... od a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" (art. 10). Ed un richiamo espresso alla stampa é fatto dall'art. 6 della stessa Convenzione, laddove, trattando della pubblicità delle udienze, si prevede che può essere vietato alla stampa ed al pubblico l'accesso alla sala d'udienza, allorquando "la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia".
La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione trova, dunque, un limite in una esigenza fondamentale di giustizia. Ed il bene della realizzazione della giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurate l'esercizio di tutte le libertà, compresa quella in esame, é anche esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione.
4. -
PER QUESTI MOTIVI
previa riunione dei due giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna del 14 ottobre 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1966.