Ordinanza n. 14 del 1966
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ORDINANZA N. 14

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Tosti Enrico, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che secondo l'ordinanza di rimessione, gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, così come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, imponendo al condannato con decreto penale il pagamento di un contributo alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Considerato che il Pretore non ha indicato le disposizioni della legge 25 febbraio 1963, n. 289, in vigore alla data dell'ordinanza;

in pendenza del giudizio davanti questa Corte é intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale non si limita a sostituire alcuni articoli della legge dell'8 gennaio 1952, n. 6, come avevano fatto le precedenti leggi, ma apporta modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963, talché si impone un nuovo esame, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua delle nuove disposizioni;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1966.