SENTENZA N. 2
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, promosso con ordinanza emessa
il 29 novembre 1963 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile
vertente tra
Visto l'atto di costituzione della Gestione I.N.A.-Casa;
udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per
Ritenuto in fatto
Con citazione 16 maggio 1961
Il Prota, costituitosi in giudizio,
eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
adito sostenendo che, ai sensi dell'art. 17 del D.L.L.gt.
27 febbraio 1919, n. 219, la controversia dovesse essere devoluta alla Giunta
speciale costituita presso
Con sentenza del 26 ottobre 1962 il Tribunale, in accoglimento della dedotta eccezione, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Avverso tale pronuncia l' I.N.A. - Casa proponeva appello osservando che una retta interpretazione dell'art. 17 del D.L.L.gt. n. 219 del 1919 avrebbe dovuto far ritenere la giurisdizione del magistrato ordinario adito e che ad una diversa conclusione non si sarebbe potuto pervenire in base al disposto degli artt. 1, 2 e 3 del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, emesso dal Governo in virtù della delega contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante "Provvedimenti sulla organizzazione degli uffici per l'esecuzione delle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole".
Ove, infatti, con le norme contenute nei citati articoli si
fosse inteso operare un ampliamento della giurisdizione della Giunta speciale
presso
Muovendo dalla premessa che ai sensi del
coordinato disposto dell'art. 17 del D.L.L.gt. n.
219 del 1919 e degli artt. 2 e 3 del R.D. n. 752 del
1926 la giurisdizione della Giunta speciale é stata estesa alle procedure espropriative concernenti immobili situati nella Provincia
di Napoli, l'ordinanza osserva - in punto di non manifesta infondatezza della
questione di legittimità - che sia dal testo dell'art.
1 della legge delegante n. 2299 del 1925 (in forza della quale é stato emanato
il R.D.L. n. 752) sia dagli atti parlamentari ad essa
relativi, si evince chiaramente che il Governo era stato autorizzato ad emanare
disposizioni in un campo ben delimitato, quale quello del decentramento di
poteri amministrativi. Non poteva, pertanto, il Governo in
base a detta delega modificare l'ambito della potestà giurisdizionale
della Giunta speciale. Da ciò discenderebbe - secondo l'ordinanza -
l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte
dell'art. 2 del R.D.L. n.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é
costituita soltanto
L'Avvocatura, dopo aver riassunto i termini della
controversia, conclude chiedendo che
Nella successiva memoria, depositata in data 4 novembre
Considerato in diritto
1. - Secondo l'ordinanza la
disposizione contenuta nell'art. 2, comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n.
752, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, estendendo alla
Provincia di Napoli la giurisdizione della Giunta speciale delle espropriazioni
presso
Trattandosi di questione di legittimità costituzionale relativa ad una delegazione legislativa anteriore alla entrata in vigore della Costituzione, l'indagine della Corte va limitata all'accertamento della esistenza di una legge di delegazione avente ad oggetto una materia ben definita, ed all'osservanza, da parte del legislatore delegato, della estensione data alla delega.
2.
L'ambito territoriale di questa speciale giurisdizione subì,
però, una estensione per effetto del R.D. 11 aprile
1926, n. 752, contenente "Poteri dell'Alto Commissariato per la città e
3. - Ciò premesso, venendo all'esame di merito della questione prospettata, per giudicare circa la sussistenza o meno del dedotto eccesso di delega occorre accertare, attraverso un processo di raffronto tra la norma delegata e quella delegante, se vi sia conformità o divergenza tra le due norme; se cioè rientri nella legge di delegazione il potere del Governo in ordine alla operata estensione della competenza territoriale della Giunta.
Il quesito trova facile risposta, in senso negativo, nel titolo e ancor più nel testo letterale della legge di delega 24 dicembre 1925, n. 2299. Con essa il legislatore dell'epoca, nell'intento di adottare "provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel mezzogiorno e nelle isole". autorizzava il Governo (art. 1) "ad emanare disposizioni aventi vigore di legge per regolare... mediante modificazioni agli ordinamenti attuali il decentramento e l'unificazione delle funzioni ora esercitate dai diversi Ministeri per l'esecuzione delle opere pubbliche nonché per l'adozione di tutte le provvidenze comunque dirette al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle province meridionali".
Trattavasi, com'é evidente, di una delega per la realizzazione di un largo decentramento e contemporanea unificazione di funzioni esclusivamente amministrative che il Governo intendeva attuare al fine di avviare a concreta soluzione l'annoso e grave problema del Mezzogiorno.
La natura e l'estensione dei poteri delegati risultano, peraltro, evidenti al lume dei lavori preparatori della legge in esame in cui si parla di "decentrare i poteri amministrativi, per modo che la deliberazione sia più vicina alla realtà", di "decentramento limitato ad un campo amministrativo perfettamente identificato e determinato", di creazione di nuovi istituti nei quali "dovranno essere concentrate le facoltà che in materia di lavori pubblici e di interventi statali... sono adesso distribuite tra le varie branche dell'Amministrazione centrale" e precisamente del "Ministero dei lavori pubblici, della economia nazionale, dell'interno e della pubblica istruzione".
Non poteva quindi il Governo, nell'attuazione di una delega riguardante esclusivamente gli ordinamenti amministrativi, dettare norme in materia di giurisdizione estendendo al territorio della Provincia di Napoli la competenza della Giunta speciale che l'art. 17 del D.L.L.gt. n. 219 del 1919 aveva previsto solo per la città di Napoli. Così operando il legislatore delegato ha esorbitato dai poteri conferitigli e, pertanto, l'art. 2, comma secondo, del R.D. n. 752 del 1926 va dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione al disposto dell'art. 77, comma primo, della Costituzione, secondo il quale il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, del R D. 11
aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estende la competenza della Giunta
speciale presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1966.