SENTENZA
N. 101
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 316, 317 e 320 del Codice civile e 22,
23 e 91 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
giugno 1964 dal Pretore di Tricarico nel procedimento penale a carico di
Evangelista Rocco, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale davanti al Pretore di Tricarico a carico di Evangelista
Rocco imputato di lesioni colpose in danno della minore Schiavone Rosa, si
costituiva parte civile nell'interesse di quest'ultima la madre Bolettieri
Caterina. Contro tale atto faceva opposizione la difesa dell'imputato,
osservando che il diritto di costituirsi parte civile avrebbe potuto essere legittimamente
esercitato solo dal padre della minore, non risultando nei suoi riguardi alcuna
ragione di impedimento.
Nell'ulteriore corso
del processo, essendosi intanto il Pretore riservato di pronunciarsi sulla
opposizione, il difensore della Bolettieri eccepiva la illegittimità
costituzionale degli artt. 316, 317 e 320 del Codice civile e 22, 23 e 91 del
Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
In tale sede si faceva espresso richiamo alla sentenza della Corte costituzionale
n. 9 del 5 febbraio 1964, con cui fu dichiarata la illegittimità costituzionale
in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 573
e 574 del Codice penale, che prevedono rispettivamente i reati di sottrazione
consensuale di minorenne e di sottrazione di incapace, in quanto le predette
norme limitavano il diritto di querela al solo genitore esercente la patria
potestà.
Il Pretore, ritenute
sussistenti le condizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
con ordinanza del 10 giugno 1964 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 22, 23 e 91 del Codice
di procedura penale e 316, 317 e 320 del Codice civile" in riferimento al
solo art. 29, secondo comma, della Costituzione e ha rimesso gli atti alla
Corte costituzionale, sospendendo il giudizio.
Nell'ordinanza si
osserva che in virtù del combinato disposto delle suddette norme, il diritto
all'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale compete, quando l'offeso
é un minore, solo al genitore esercente la patria potestà. Da ciò discenderebbe
- ad avviso del Pretore - una limitazione del principio della eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, limitazione però non giustificata dal fine di
garantire l'unità familiare. Questa infatti - sempre secondo l'opinione del
Pretore - non potrebbe dirsi compromessa per il solo fatto di possibili
dissensi fra i coniugi circa la opportunità di esercitare o meno l'azione
civile nell'interesse di un figlio minore offeso da un reato.
L'ordinanza é stata
regolarmente comunicata e notificata e risulta pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 225 del 12 settembre 1964.
Non vi é stata
costituzione di parti.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene
insussistente la lesione del principio della eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi nel caso denunziato nell'ordinanza del Pretore. Il diritto di
costituirsi parte civile nel procedimento penale nell'interesse del minore é
attribuito nel vigente ordinamento al genitore esercente la patria potestà non
da una particolare norma limitatrice della posizione dell'altro coniuge, bensì
in applicazione del sistema generale della rappresentanza dell'incapace, di cui
la rappresentanza in giudizio é una delle manifestazioni. L'esercizio dell'azione
civile nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile, non
ostante la sua particolare disciplina, in nulla differisce da una qualsiasi
azione civile per risarcimento di danni; ed é ben noto che le ragioni del
danneggiato dal reato possono essere esercitate anche autonomamente davanti al
magistrato civile. Pertanto, nei confronti del minore incapace essa altro non é
che una delle tante azioni che nel suo interesse possono essere esercitate dal
suo legittimo rappresentante. Né la posizione del coniuge non esercente la
patria potestà subisce in questo caso una limitazione che possa dirsi diversa
da quella che si verifica in ogni altra ipotesi di rappresentanza del minore.
La Corte ritiene
d'altra parte che non a proposito, nel giudizio di merito, nella istanza della
difesa con cui si proponeva la questione, sia stata invocata la sentenza n. 9 del 1964. Con questa sentenza fu dichiarata la
illegittimità costituzionale degli artt. 573 e 574 del Codice penale nella
parte in cui limitavano il diritto di querela al solo genitore esercente la
patria potestà; ma ciò avvenne per ragioni che se, in via generale, possono
farsi rientrare nella tutela degli interessi dei minori, in realtà non sono
identificabili con quelle che specificamente riguardano il sistema della
rappresentanza degli interessi civili, e risalgono invece a quelle preminenti
esigenze di interesse pubblico che si riassumono nel principio del favor
querelae e in rapporto alle quali la disparità fra i due coniugi non ha
ragione di essere.
Ritiene tuttavia la
Corte che le questioni di legittimità costituzionale che vengono in materia
sollevate, a parte la loro fondatezza in ciascun caso, stiano a rivelare uno
stato della pubblica coscienza assai sensibile al principio costituzionale
della parità morale e giuridica dei coniugi, per la cui piena attuazione, nel
rispetto dell'altro principio costituzionale dell'unità familiare, é da
auspicare un organico intervento del legislatore.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Tricarico
con ordinanza del 10 giugno 1964, degli artt. 22, 23, 91 del Codice di
procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del Codice civile, in
riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.