SENTENZA
N. 99
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in
relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il Testo
unico della legge comunale e provinciale, promosso con ordinanza emessa il 9
febbraio 1965 dal Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di
Fedrigoni Gianfranco ed altri, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Pretore di
Riva del Garda, con ordinanza del 9 febbraio 1965, ha proposto a questa Corte
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura
penale, in relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente
il Testo unico della legge comunale e provinciale.
La norma denunciata
stabilisce la procedura necessaria per richiedere l'autorizzazione a procedere
nei vari casi in cui essa é necessaria, e l'art. 158 del R. D. 4 febbraio 1915,
n. 148, estende al sindaco la garanzia amministrativa prevista per il prefetto.
Secondo il Pretore
entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28 della Costituzione, in quanto
si tradurrebbero in una violazione del principio della diretta responsabilità
dei funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici; contrastano
altresì manifestamente con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
2. - L'ordinanza del
Pretore, emessa in pubblica udienza, é stata notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1965; il 10 febbraio 1965 é stata
comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato
della Repubblica, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85
del 3 aprile 1965.
Nel giudizio innanzi
alla Corte nessuno si é costituito.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 158 del
R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e
provinciale, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di
questa Corte del 4 febbraio 1965, n. 4, e
quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).
La questione proposta deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.
2. - É stata anche
prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione. La norma
denunciata, però, traccia le linee del procedimento da seguire in ogni caso in
cui é richiesta un' autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche
ipotesi previste dalla Carta costituzionale. Si tratta di norme necessarie ai
fini di tali ipotesi, e sotto questo profilo é del tutto infondato l'assunto
della sua illegittimità.
D'altro canto essa
non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché regola in modo uniforme
tutte le suddette ipotesi di autorizzazione a procedere. Né può parlarsi di
contrasto con l'art. 28, poiché questo si riferisce agli atti compiuti in
violazione della legge dai dipendenti dello Stato e, non contenendo alcuna
disposizione cui possa fare riferimento l'art. 15 del Codice di procedura
penale, deve ritenersi invocato soltanto agli effetti della questione
concernente l'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; quindi agli effetti di
una questione che, per essere stata dichiarata illegittima la norma cui si
richiamava, é divenuta manifestamente infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge
comunale e provinciale, proposta dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza
del 9 febbraio 1965;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura
penale proposta dallo stesso Pretore con la medesima ordinanza, in riferimento
agli artt. 3 e 28 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.