Ordinanza n. 96 del 1965
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ORDINANZA N. 96

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1964 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Carella Giulio ed altri; La Rotonda Aurelio; Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli Giuseppe ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa Carmela ed altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Prefetto di Foggia e il Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, di Carella Giulio ed altri e di Inglese Vincenzo;

udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Carella Giulio ed altri, l'avv. Francesco Costa, per Inglese Vincenzo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e per il Prefetto di Foggia;

Ritenuto in fatto che, con ordinanza del 27 maggio 1964, nel corso del giudizio promosso da Carella Giulio ed altri; La Rotonda Aurelio; Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli Giuseppe ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa Carmela ed altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, e del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (contenente norme di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno);

che, l'ordinanza notificata e comunicata a norma di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 269 del 31 ottobre 1964;

che, in questa sede, si sono costituite alcune delle parti private rappresentate dagli avvocati Pasquale D'Angelo, Francesco Costa, e Giuseppe Guarino;

che si sono pure costituiti il Consorzio, rappresentato dall'avv. Carlo Maria laccarino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ed il Prefetto di Foggia, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'ultimo comma della citata legge n. 1462 del 1962 é stato modificato dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608, e poi sostituito dall'art. 31 della legge del 25 giugno 1965, n. 717, il quale, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, ha rinviato alle disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167;

che le disposizioni di questa legge relative alla predetta determinazione dell'indennizzo, sono state sostituite dalla legge 20 luglio 1965, n. 904;

che pertanto, data la successione nel tempo delle disposizioni predette, con particolare riguardo a quelle contenute nell'ultima legge n. 904 del 1965, é necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe;

che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio di Stato;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 1965.