ORDINANZA
N. 92
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1965 dal Tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Malara Umberto e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del
17luglio 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
Ritenuto che nel
giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Genova fra Malara Umberto, già
ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato, quale
impiegato statale alle dipendenze del Ministero delle finanze, e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la
pensione di invalidità e vecchiaia sulla base dei contributi già versati, e previo
riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto
le armi durante la guerra 1915-18, é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
(che non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano
computabili per altri trattamenti pensionistici), in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione perché detta disposizione avrebbe ecceduto dai limiti
della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218;
che il Tribunale,
dopo avere escluso che la norma impugnata potesse essere considerata norma di
attuazione della legge delegante oppure di coordinamento di questa con la
legislazione vigente in materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata la sollevata questione ed ha disposto con
ordinanza del 23 marzo 1965 la remissione degli atti alla Corte costituzionale;
che nel giudizio
dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite né é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la
materia disciplinata dalla norma impugnata (art. 10, ultimo comma, D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818) é stata successivamente regolata con la disposizione
contenuta nell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e che il Tribunale
ha omesso di accertare se la controversia potesse essere decisa in base alla
nuova norma;
che pertanto si rende
necessario disporre la trasmissione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della proposta questione di legittimità;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.