ORDINANZA
N. 91
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso
dal Consorzio dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - zona
nord, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1965 ed
iscritto al n. 23 del Registro ricorsi 1965, per l'annullamento della
deliberazione della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, con la
quale era stata dichiarata, nei confronti dell'On. Vito Scalia, la
incompatibilità della carica di membro del Comitato direttivo del Consorzio
Area di sviluppo industriale Sicilia orientale - zona nord con il mandato
parlamentare, ai sensi della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
Ritenuto che nel
ricorso suddetto il Consorzio ha esposto che in data 27 aprile 1964 l'On. Vito
Scalia era stato nominato membro del Comitato direttivo del Consorzio stesso;
senonché con lettera raccomandata in data 8 giugno 1964 il Presidente della
Camera dei deputati, in seguito alla comunicazione della nomina ricevuta dallo
stesso On. Scalia, ed alla conseguente deliberazione della Giunta delle
elezioni, la quale aveva dichiarato la incompatibilità fra le due cariche, lo
aveva invitato ad optare fra l'uno e l'altro ufficio.
Lo Scalia, a sua
volta, aveva trasmesso la notizia al Presidente del Consorzio e presentato le
proprie dimissioni da componente del Comitato direttivo; ma il Consiglio
generale del Consorzio aveva deliberato di proporre ricorso per conflitto di
attribuzioni contro la decisione della Giunta delle elezioni, dichiarando che
"la dichiarazione di incompatibilità pronunciata nei confronti dell'On.
Scalia interferisce nell'interna organizzazione dell'ente e priva il suo organo
direttivo di uno dei suoi componenti".
A norma dell'art. 37,
comma terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 26 delle
Norme per i giudizi, il Presidente convocava la Corte in camera di consiglio,
per la decisione sulla sussistenza della materia di un "conflitto tra i
poteri dello Stato "insorto" tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione
della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme
costituzionali" e conseguentemente sulla ammissibilità del ricorso (art.
37, primo comma, legge 1953, n. 87);
Considerato che la
controversia sottoposta alla Corte con il ricorso suddetto non può in alcun
modo ritenersi compresa fra quelle contemplate dalle norme sopra ricordate, né
per quel che concerne i soggetti, né per l'oggetto, né per la motivazione della
domanda;
Atteso che non sembra
assolutamente consentito considerare il Consorzio dell'area di sviluppo
industriale della Sicilia orientale - zona nord come un organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà di uno dei poteri dello Stato, tenuto
conto anche del fatto che esso stesso si qualifica - nel testo del ricorso -
come "ente autarchico";
che quello stesso
carattere che il Consorzio si attribuisce, assimilando la propria natura a quella
dei Comuni e delle Province, o dei Consorzi fra tali enti, e pertanto
espressione della c.d. "amministrazione indiretta" dello Stato, non
consente di includerlo fra gli "organi dello Stato", legittimati ad
agire "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i
vari poteri da norme costituzionali" (art. 37, primo comma, della legge n.
87 del 1953);
che la Costituzione
della Repubblica dispone espressamente che "Ciascuna Camera giudica dei
titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità" (art. 66);
che, pertanto, la
questione proposta all'esame della Corte costituzionale non configura un
conflitto tra i poteri dello Stato nel senso previsto dall'art. 134 della
Costituzione e dagli artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal Consorzio Area di
sviluppo della Sicilia orientale - zona nord contro la Camera dei deputati,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 2 agosto 1965 e
contrassegnato con il n. 23 del Registro ricorsi 1965, in riferimento all'art.
134 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.