SENTENZA
N. 90
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
Seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante: "Sgravi fiscali per le
nuove costruzioni in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 1 aprile 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 10 successivo ed iscritto al n. 4 del
Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di
costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Pietro Peronaci, per il Commissario dello Stato,
e l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato il 1 aprile 1965 al Presidente della Regione siciliana il
Commissario dello Stato presso la Regione stessa ha impugnato la legge
approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965,
recante: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", ed ha
chiesto che ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale.
Il ricorrente espone
che tale provvedimento statuisce che le agevolazioni tributarie sui materiali
impiegati nelle nuove costruzioni edilizie, concesse dalla legge 18 ottobre
1954, n. 37, si applicano alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1966,
con una riduzione del 95 per cento dell'aliquota dell'imposta per l'anno 1965 e
del 90 per cento per l'anno 1966.
La citata legge
regionale del 1954 concedeva l'esenzione fiscale fino a tutto il 31 dicembre
1957 per la costruzione di edifici destinati ad abitazioni civili non aventi
carattere di lusso oppure destinati ad albergo, anche se comprendenti ambienti
a piano terreno da adibire a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento e la
sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi. Il termine suddetto era
poi stato ulteriormente prorogato con leggi successive: n. 46 del 29 luglio
1957, n. 29 del 12 novembre 1959 e n. 22 del 27 novembre 1961, giungendo fino
alla data del 31 dicembre 1965; ma quest'ultima legge, impugnata in via
incidentale davanti alla Corte costituzionale, era stata da questa dichiarata
illegittima, con la sentenza n. 2 del 22-26 gennaio 1965, in relazione agli
artt. 36, 17 e 15 dello Statuto della Regione.
A parere del
ricorrente, anche la legge ora denunciata si discosta dai criteri seguiti dal
legislatore nazionale, che, nell'evidente intento di salvaguardare le entrate
dei Comuni, ha provveduto gradualmente al ripristino dell'imposta, limitandone
la riduzione alla misura del 20 per cento.
Pertanto la legge
regionale é da ritenere viziata di incostituzionalità per violazione degli
artt. 15 e 36 dello Statuto siciliano.
Il ricorso era
depositato nella cancelleria della Corte in data 10 aprile, e poi pubblicato
nel n. 98 del 17 aprile 1965 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel n.
18 del 30 aprile detto nella Gazzetta della Regione.
Il Presidente della
Regione si é costituito in giudizio presentando un controricorso, pervenuto
alla cancelleria il 29 aprile, nel quale si conclude perché la Corte
costituzionale voglia dichiarare "cessata la materia del contendere"
e subordinatamente "respingere (il ricorso) perché inammissibile per
acquiescenza" o quanto meno "perché infondato", dichiarando
costituzionalmente legittima la legge denunciata.
A sostegno di tali
conclusioni si osserva anzitutto che la norma della legge regionale aveva
trovato applicazione per ben quattro anni consecutivi, senza che il Commissario
dello Stato avesse sollevato alcuna censura di incostituzionalità, tanto che la
ricordata decisione della Corte era stata emessa in sede di giudizio
incidentale, in seguito ad una ordinanza del Tribunale di Patti.
Si aggiunge che con
la legge ora impugnata la Regione ha provveduto - in accoglimento del principio
fissato in tale decisione - ad accordare non già una esenzione totale, bensì
solo una riduzione: del 95 per cento per il 1965 e del 90 per cento per il
1966. Inoltre, con un'altra legge, approvata dall'Assemblea regionale il 9
aprile 1965, si é inteso provvedere "allo scopo di far fronte alle minori
entrate derivanti ai Comuni siciliani dagli sgravi fiscali per le nuove
costruzioni edilizie", autorizzando il Presidente della Regione "a
decurtare i crediti verso i Comuni medesimi, relativi alle anticipazioni
concesse ai sensi delle leggi vigenti in rapporto al minore ammontare delle
entrate anzidette, fino alla complessiva concorrenza di un miliardo di
lire".
Dalla circostanza che
la nuova legge non é stata impugnata dal Commissario dello Stato la difesa
della Regione arguisce che nessuna censura si intende sollevare da parte dello
Stato circa il modo con cui la Regione ha garantito l'autonomia finanziaria dei
Comuni; donde si traggono le conclusioni sopra riferite relative alla
cessazione della materia del contendere oppure alla acquiescenza.
A tali argomentazioni
ha risposto l'Avvocatura generale dello Stato con una memoria depositata in
cancelleria il 3 novembre 1965, nella quale afferma che invece la legge
regionale impugnata nel presente giudizio si é discostata dal principio
direttivo enunciato nella sentenza della Corte, corrispondente al metodo
adottato dalla legislazione dello Stato (art. 45 del D. L.15 marzo 1965, n.
124, ratificato dalla legge 13 maggio 1965, n. 431), inteso a ripristinare
l'imposizione. Si aggiunge che la legge regionale impugnata aggrava la
situazione, estendendo gli sgravi fiscali anche alle costruzioni di alberghi e
accordando così una agevolazione, che non trova alcuna corrispondenza nella
legislazione statale.
Secondo l'Avvocatura
generale dello Stato neppure la nuova legge regionale, approvata il 24 marzo
1965, può eliminare i vizi contenuti in quella precedente rispetto
all'autonomia finanziaria spettante ai Comuni, cui si é imposto il rimborso
delle imposte di consumo incassate medio tempore, mentre i presunti vantaggi,
contenuti comunque entro un limite massimo, non possono giovare ai Comuni che
non siano debitori verso la Regione. Essa insiste perciò nella domanda di
accoglimento del ricorso.
In una "breve
memoria", pervenuta alla cancelleria il 3 novembre, la difesa della
Regione ribadisce le tesi già sostenute, richiamando altre disposizioni
legislative posteriori, emanate dalla Regione (15 giugno 1965) e dallo Stato
(13 maggio 1965, n. 431), per concludere che non esistono differenze
sostanziali in materia fra i due ordinamenti e che, se mai, i Comuni hanno
ottenuto maggiori vantaggi proprio dalle norme emanate dalla Regione siciliana.
I difensori delle
parti hanno confermato le proprie conclusioni e gli argomenti dedotti a
sostegno di esse alla pubblica udienza del 17 novembre 1965.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene
fondato il ricorso proposto dal Commissario dello Stato presso la Regione
siciliana contro la legge, approvata nella seduta del 24 marzo 1965
dell'Assemblea regionale siciliana, recante "Sgravi fiscali per le nuove
costruzioni in Sicilia".
Dalle circostanze,
esposte dalla Avvocatura generale dello Stato e non contestate in linea di
fatto dalla difesa della Regione, e dal confronto fra le norme statali e quelle
contenute nella legge regionale impugnata risulta in modo evidente che la
Regione non si é adeguata in alcun modo alla tipologia della legislazione
statale in materia, né ha tenuto conto dei principi richiamati nella sentenza n. 2 del 22-28 gennaio 1965 della Corte costituzionale, con la quale
venne dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale 27
novembre 1961, n. 22.
Questa Corte non
trova nelle deduzioni difensive esposte dalla Regione nel presente giudizio
alcun motivo, che possa valere ad indurla a modificare la propria
giurisprudenza in materia neppure per quanto concerne il rispetto
dell'autonomia finanziaria garantita ai Comuni dallo Statuto regionale e
l'adozione di un serio ristoro per la cessazione di cespiti tributari ad essi spettanti.
Né, d'altra parte,
sembra possibile negare che il metodo adottato dalla legislazione statale nel
disposto dell'art. 45 del D. L.15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13
maggio 1965, n. 431, é fondamentalmente diverso da quello seguito dalla legge
regionale impugnata; e che, pertanto, anche nel caso in esame é mancato quel
coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale, sulla cui necessità la
Corte si é pronunciata ripetute volte, e da ultimo nella ricordata sentenza n. 2 del 1965.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante: "Sgravi fiscali per le
nuove costruzioni in Sicilia", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello
Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.