Sentenza n. 90 del 1965
 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 90

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la Seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 1 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 10 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Pietro Peronaci, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato il 1 aprile 1965 al Presidente della Regione siciliana il Commissario dello Stato presso la Regione stessa ha impugnato la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", ed ha chiesto che ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale.

Il ricorrente espone che tale provvedimento statuisce che le agevolazioni tributarie sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni edilizie, concesse dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37, si applicano alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1966, con una riduzione del 95 per cento dell'aliquota dell'imposta per l'anno 1965 e del 90 per cento per l'anno 1966.

La citata legge regionale del 1954 concedeva l'esenzione fiscale fino a tutto il 31 dicembre 1957 per la costruzione di edifici destinati ad abitazioni civili non aventi carattere di lusso oppure destinati ad albergo, anche se comprendenti ambienti a piano terreno da adibire a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento e la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi. Il termine suddetto era poi stato ulteriormente prorogato con leggi successive: n. 46 del 29 luglio 1957, n. 29 del 12 novembre 1959 e n. 22 del 27 novembre 1961, giungendo fino alla data del 31 dicembre 1965; ma quest'ultima legge, impugnata in via incidentale davanti alla Corte costituzionale, era stata da questa dichiarata illegittima, con la sentenza n. 2 del 22-26 gennaio 1965, in relazione agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto della Regione.

A parere del ricorrente, anche la legge ora denunciata si discosta dai criteri seguiti dal legislatore nazionale, che, nell'evidente intento di salvaguardare le entrate dei Comuni, ha provveduto gradualmente al ripristino dell'imposta, limitandone la riduzione alla misura del 20 per cento.

Pertanto la legge regionale é da ritenere viziata di incostituzionalità per violazione degli artt. 15 e 36 dello Statuto siciliano.

Il ricorso era depositato nella cancelleria della Corte in data 10 aprile, e poi pubblicato nel n. 98 del 17 aprile 1965 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel n. 18 del 30 aprile detto nella Gazzetta della Regione.

Il Presidente della Regione si é costituito in giudizio presentando un controricorso, pervenuto alla cancelleria il 29 aprile, nel quale si conclude perché la Corte costituzionale voglia dichiarare "cessata la materia del contendere" e subordinatamente "respingere (il ricorso) perché inammissibile per acquiescenza" o quanto meno "perché infondato", dichiarando costituzionalmente legittima la legge denunciata.

A sostegno di tali conclusioni si osserva anzitutto che la norma della legge regionale aveva trovato applicazione per ben quattro anni consecutivi, senza che il Commissario dello Stato avesse sollevato alcuna censura di incostituzionalità, tanto che la ricordata decisione della Corte era stata emessa in sede di giudizio incidentale, in seguito ad una ordinanza del Tribunale di Patti.

Si aggiunge che con la legge ora impugnata la Regione ha provveduto - in accoglimento del principio fissato in tale decisione - ad accordare non già una esenzione totale, bensì solo una riduzione: del 95 per cento per il 1965 e del 90 per cento per il 1966. Inoltre, con un'altra legge, approvata dall'Assemblea regionale il 9 aprile 1965, si é inteso provvedere "allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti ai Comuni siciliani dagli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie", autorizzando il Presidente della Regione "a decurtare i crediti verso i Comuni medesimi, relativi alle anticipazioni concesse ai sensi delle leggi vigenti in rapporto al minore ammontare delle entrate anzidette, fino alla complessiva concorrenza di un miliardo di lire".

Dalla circostanza che la nuova legge non é stata impugnata dal Commissario dello Stato la difesa della Regione arguisce che nessuna censura si intende sollevare da parte dello Stato circa il modo con cui la Regione ha garantito l'autonomia finanziaria dei Comuni; donde si traggono le conclusioni sopra riferite relative alla cessazione della materia del contendere oppure alla acquiescenza.

A tali argomentazioni ha risposto l'Avvocatura generale dello Stato con una memoria depositata in cancelleria il 3 novembre 1965, nella quale afferma che invece la legge regionale impugnata nel presente giudizio si é discostata dal principio direttivo enunciato nella sentenza della Corte, corrispondente al metodo adottato dalla legislazione dello Stato (art. 45 del D. L.15 marzo 1965, n. 124, ratificato dalla legge 13 maggio 1965, n. 431), inteso a ripristinare l'imposizione. Si aggiunge che la legge regionale impugnata aggrava la situazione, estendendo gli sgravi fiscali anche alle costruzioni di alberghi e accordando così una agevolazione, che non trova alcuna corrispondenza nella legislazione statale.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato neppure la nuova legge regionale, approvata il 24 marzo 1965, può eliminare i vizi contenuti in quella precedente rispetto all'autonomia finanziaria spettante ai Comuni, cui si é imposto il rimborso delle imposte di consumo incassate medio tempore, mentre i presunti vantaggi, contenuti comunque entro un limite massimo, non possono giovare ai Comuni che non siano debitori verso la Regione. Essa insiste perciò nella domanda di accoglimento del ricorso.

In una "breve memoria", pervenuta alla cancelleria il 3 novembre, la difesa della Regione ribadisce le tesi già sostenute, richiamando altre disposizioni legislative posteriori, emanate dalla Regione (15 giugno 1965) e dallo Stato (13 maggio 1965, n. 431), per concludere che non esistono differenze sostanziali in materia fra i due ordinamenti e che, se mai, i Comuni hanno ottenuto maggiori vantaggi proprio dalle norme emanate dalla Regione siciliana.

I difensori delle parti hanno confermato le proprie conclusioni e gli argomenti dedotti a sostegno di esse alla pubblica udienza del 17 novembre 1965.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ritiene fondato il ricorso proposto dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana contro la legge, approvata nella seduta del 24 marzo 1965 dell'Assemblea regionale siciliana, recante "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia".

Dalle circostanze, esposte dalla Avvocatura generale dello Stato e non contestate in linea di fatto dalla difesa della Regione, e dal confronto fra le norme statali e quelle contenute nella legge regionale impugnata risulta in modo evidente che la Regione non si é adeguata in alcun modo alla tipologia della legislazione statale in materia, né ha tenuto conto dei principi richiamati nella sentenza n. 2 del 22-28 gennaio 1965 della Corte costituzionale, con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale 27 novembre 1961, n. 22.

Questa Corte non trova nelle deduzioni difensive esposte dalla Regione nel presente giudizio alcun motivo, che possa valere ad indurla a modificare la propria giurisprudenza in materia neppure per quanto concerne il rispetto dell'autonomia finanziaria garantita ai Comuni dallo Statuto regionale e l'adozione di un serio ristoro per la cessazione di cespiti tributari ad essi spettanti.

Né, d'altra parte, sembra possibile negare che il metodo adottato dalla legislazione statale nel disposto dell'art. 45 del D. L.15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, é fondamentalmente diverso da quello seguito dalla legge regionale impugnata; e che, pertanto, anche nel caso in esame é mancato quel coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale, sulla cui necessità la Corte si é pronunciata ripetute volte, e da ultimo nella ricordata sentenza n. 2 del 1965.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.