Sentenza n. 89 del 1965
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SENTENZA N. 89

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3455, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1963 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Matthaeis Maria, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Visti gli atti di costituzione di De Matthaeis Maria, della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania e del Ministero della agricoltura e foreste;

udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Teodoro Doria, per la De Matthaeis, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1963, emessa nel corso del procedimento civile vertente fra De Matthaeis Maria e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3455, perché in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Osserva il Tribunale nell'ordinanza che l'attrice era proprietaria di terreni nei Comuni di Rotello e S. Croce di Magliano, ove, il 15 novembre 1949, era ancora vigente il vecchio catasto, così come é dato desumere dalla relativa certificazione in atti dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso. Ciò premesso - prosegue l'ordinanza - dalla copia del piano particolareggiato di esproprio compilato dalla Sezione ed esibito dalla De Matthaeis risulta che l'Ente di riforma, per i beni siti nel comune di S. Croce, accettò come corrispondenti a quelli effettivi i dati di superficie determinati dal vecchio catasto, indicando però l'ammontare del reddito dominicale in lire 7.561,86, anziché in lire 704,07, quale invece risulta dall'estratto catastale di partita esibito dall'attrice. Per i beni siti nel Comune di Rotello, l'Ente, ritenendo i dati del vecchio catasto non aderenti alla realtà, adì la Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, chiedendo che, in sostituzione di quelli, venisse riconosciuta la superiore consistenza effettiva accertata da esso Ente e indicata nel piano di esproprio. La Commissione censuaria, con deliberazione n. 2556 del 2 settembre 1952, dichiarava "irrilevanti e non impegnativi gli elementi tratti dall'Ente da indagini dirette e dal nuovo catasto" e dava incarico al Collegio dei periti di "eseguire i necessari rilievi ed indagini intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla base delle "risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio 1952". Di conseguenza veniva determinata "per i beni nel Comune di Rotello la consistenza di ha. 198.27.20 per un reddito imponibile di lire 70.531,32", in luogo degli ha. 171.87.38 con reddito di lire 6.889,45 risultanti, invece, con espresso riferimento al 15 novembre 1949, dal certificato dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso esibito dall'attrice nel giudizio.

In base a tali risultanze e previa adozione di un nuovo piano di esproprio, che teneva conto del fatto che la espropriata era solo comproprietaria dei terreni in questione, veniva emesso il D. P. impugnato, col quale si approvava il piano di esproprio per una superficie di ha, 10.64.39, per un reddito dominicale di lire 5.321,95.

Dal descritto svolgimento dei fatti il giudice a quo ha tratto la convinzione che, sia per quanto riguarda i beni siti nel Comune di S. Croce che per quelli siti nel Comune di Rotello, l'esproprio non sarebbe stato fondato sulla consistenza dei terreni al 15 novembre 1949: quanto ai primi, per la discrepanza esistente fra il reddito dominicale indicato nel piano di esproprio e quello risultante dal certificato dell'Ufficio tecnico erariale e non giustificata in alcun modo dall'Ente; e, quanto ai secondi, perché dal tenore della deliberazione della Commissione censuaria dovrebbe desumersi che quella delibera fu adottata tenendo conto della consistenza risultante dal nuovo catasto, il che sarebbe confermato dal prospetto del nuovo catasto esibito in atti, i cui dati corrispondono perfettamente a quelli fatti propri dal Collegio dei periti e dalla Commissione censuaria. Con ciò perderebbe ogni valore sostanziale la citata affermazione della Commissione circa la irrilevanza dei dati desunti dall'Ente dal nuovo catasto.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

2. - Si é costituita avanti alla Corte costituzionale la sig.ra De Matthaeis, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Doria, il quale ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 dicembre 1963.

In queste si precisa che la proprietà complessiva ed indivisa della De Matthaeis e della madre Celestina, secondo le risultanze del vecchio catasto, era, al 15 novembre 1949, di ha. 194.17.66, con un reddito dominicale di lire 7.553,52, suddivisi in ha. 171.87.38 nel Comune di Rotello ed ha. 23.39.83 nel Comune di S. Croce, con reddito dominicale rispettivamente di lire 6.886,45 e lire 704,07, onde trattavasi di proprietà esente da scorporo.

A tale consistenza non corrisponderebbe quella posta a base del provvedimento di scorporo, alla quale, per la porzione di beni in Comune di Rotello, si sarebbe giunti attraverso il giudizio della Commissione censuaria centrale, arbitrario ed illegittimo per le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio; e per la porzione di beni in Comune di 5. Croce, attraverso l'ingiustificata alterazione del reddito dominicale risultante dal vecchio catasto, ancora in vigore al 15 novembre 1949.

Onde la difesa della De Matthaeis ribadisce le conclusioni dell'ordinanza di rinvio, insistendo nella violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

3. - Si sono costituiti il Ministero dell'agricoltura e foreste, in persona del Ministro pro tempore, e la Sezione speciale per la riforma fondiaria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 17 luglio 1964.

Osserva l'Avvocatura che, per quanto riguarda la porzione di terreni siti in Comune di S. Croce, la questione sarebbe posta prematuramente, giacché il Tribunale avrebbe omesso di accertare in modo tranquillante la realtà dei relativi dati catastali, risultanti in misura contrastante dal certificato esibito dalla parte e dal piano di esproprio, che pure, secondo l'ordinanza, fu per questa parte, compilato in adesione ai dati del vecchio catasto.

Per quanto riguarda, invece, i terreni in Comune di Rotello, l'Avvocatura sostiene che il riferimento ai dati del nuovo catasto, contenuto nella relazione del Collegio peritale e nella deliberazione della Commissione censuaria centrale, starebbe solo a significare che i dati stessi furono presi in considerazione "ai fini del collegamento", e non quindi ai fini della determinazione sostanziale della consistenza effettiva dei terreni. Se infatti la Commissione avesse voluto fondarsi sui dati del nuovo catasto, sarebbe stato superfluo affidare al Collegio dei periti rilievi ed indagini in loco potendosi i dati medesimi rilevare direttamente dai registri catastali. I dati, dunque, sarebbero stati determinati a seguito di regolari ed effettive operazioni di accertamento, così come risulterebbe dalla deliberazione stessa, né varrebbe a inficiare tale affermazione la circostanza che, in realtà, l'accertamento della Commissione corrisponde esattamente ai dati del nuovo catasto. É noto infatti - afferma l'Avvocatura - che gli accertamenti per la formazione del nuovo catasto dovevano necessariamente risalire ad epoca precedente di anni la sua entrata in vigore, onde la cennata corrispondenza ben potrebbe rispecchiare le variazioni effettivamente intervenute al 15 novembre 1949 rispetto alla situazione risultante dal vecchio catasto, e come tali suscettibili di essere prese in considerazione ai fini dello scorporo, a norma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Conclude l'Avvocatura chiedendo dichiararsi inammissibile la questione per quanto riguarda i terreni in Comune di S. Croce, ed infondata per quanto riguarda i terreni in Comune di Rotello.

4. - La difesa della sig.ra De Matthaeis ha depositato nei termini una memoria illustrativa con la quale insiste nelle tesi già svolte e, in particolare, in contrasto con le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, afferma anzitutto, per quanto riguarda i terreni siti in S. Croce di Magliano, che, essendo stato esibito il certificato catastale durante la fase istruttoria del processo di primo grado, ed in difetto di qualunque rilievo al riguardo da parte dell'Ente espropriante, così come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, dovrebbe dedursene che, in realtà, l'Ente stesso non aveva elementi validi da opporre alla documentazione esibita, in quanto, in effetti, per i terreni suddetti, si era avvalso direttamente dei dati del nuovo catasto.

Per quanto riguarda poi i terreni siti in Comune di Rotello, la difesa della parte privata osserva che nessun valore potrebbe attribuirsi al rilievo dell'Avvocatura secondo cui, nella stima della Commissione censuaria, il riferimento ai dati del nuovo catasto avrebbe, in realtà, coinvolto la situazione di fatto esistente diversi anni prima - e cioè, certamente, al 15 novembre 1949 - risalendo necessariamente ad epoca remota gli accertamenti in base ai quali venne formato il nuovo catasto medesimo. Invero, secondo la difesa della De Matthaeis, tale argomentazione denuncia da sé la propria inconsistenza, specie ove si ricordino le decisioni della Corte costituzionale che hanno costantemente ritenuto la necessità di fare riferimento, per la determinazione della quota espropriabile ai fini della riforma fondiaria, alla consistenza catastale dei beni esistente al 15 novembre 1949, ed al relativo reddito dominicale determinato sulla base della tariffa in vigore al 1 gennaio 1943.

Insiste pertanto nelle già rese conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Come risulta dall'ordinanza di rinvio, l'Ente di riforma, per i beni di proprietà della De Matthaeis siti nel Comune di S. Croce, ha considerato, ai fini dello scorporo, un reddito dominicale non corrispondente a quello risultante dal certificato catastale esibito dalla espropriata.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che la consistenza della proprietà soggetta ad esproprio ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge n. 841 del 1959 (estensione e classificazione dei terreni) deve essere determinata con riferimento alla data del 15 novembre 1949, e che le tariffe di estimo applicabili per la determinazione del reddito dominicale, ai fini suddetti, sono quelle in vigore al 1 gennaio 1943. Ora, come del resto le parti hanno ammesso concordemente, il reddito dominicale tenuto presente dall'Ente di riforma con riguardo ai terreni siti in Comune di S. Croce é diverso e superiore a quello indicato nel certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, recante l'espresso riferimento alla data del 15 novembre 1949, ed é diverso quindi da quello che avrebbe dovuto determinarsi a norma di legge.

Né su tale conclusione possono incidere le obiezioni dell'Avvocatura, perché l'accertamento che il Tribunale avrebbe omesso, dovrebbe tendere unicamente a rilevare come e perché l'Ente abbia tenuto presente un reddito dominicale superiore a quello indicato nel certificato catastale, il che non sembra possa avere rilievo nella specie, essendo sufficiente, a concretare la violazione dei limiti della delega, la non rispondenza dei dati sopra descritti.

2. - Per quanto riguarda poi la deliberazione della Commissione censuaria centrale concernente i terreni nel Comune di Rotello, é da rilevare che, in base ad essa, é stata determinata una superficie superiore a quella risultante dal certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, e superiore risulta altresì il reddito dominicale relativo, rispetto a quello riportato nel certificato medesimo. Né su tale elemento obiettivo vi é questione fra le parti. Ciò su cui invece si discute é la legittimità della deliberazione, che viene negata dalla espropriata, e sostenuta dall'Ente e dal Ministero.

Al riguardo deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal verbale del collegio dei periti e dal testo della deliberazione, al collegio stesso fu dato mandato "di eseguire i necessari rilievi ed indagini intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla base delle risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio 1952", e che il collegio dei periti "ha effettuato le indagini del caso, e avvalendosi degli accertamenti compiuti sul luogo a cura dell'Ufficio tecnico del catasto di Campobasso con l'intervento dell'Ente e della ditta esproprianda, regolarmente invitati, ha determinato i seguenti elementi ecc.".

Da ciò emerge che la Commissione, nel conferire al collegio dei periti il mandato, fissò i criteri direttivi per l'esecuzione, assegnando allo scopo un elemento di riferimento obbligatorio, costituito dalle risultanze aggiornate del nuovo catasto entrato in vigore il 1 febbraio 1952. E questo elemento non aveva carattere meramente indicativo, ma era determinante in quanto avrebbe dovuto costituire "la base", il punto di partenza dei rilievi e delle indagini tendenti ad accertare gli elementi da tenere presenti ai fini dell'esproprio. Ora, tali direttive, integralmente applicate dal Collegio dei periti, sono indubbiamente in contrasto col disposto dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950. Secondo il disposto di tale articolo, si può ricorrere, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, "per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto".

Chiaramente la legge prevede così un mezzo di aggiornamento dei dati catastali da tenere presenti ai fini dell'esproprio, ed é ovvio che, se di aggiornamento si tratta, i tecnici chiamati ad operarlo, come nella specie, avrebbero dovuto tenere presenti, quale elemento base, i dati del vecchio catasto, in relazione ai quali, attraverso le indagini e gli accertamenti necessari, avrebbero dovuto effettuare le eventuali modifiche tendenti a ripristinarne la rispondenza con la realtà alla data del 15 novembre 1949.

I tecnici, invece, hanno adottato, come base, non già il catasto vigente a tale data, bensì quello nuovo successivamente entrato in vigore, ed hanno così introdotto un elemento di giudizio non voluto dalla legge.

Infatti non sulla base delle risultanze del vecchio catasto, ed attraverso gli accertamenti, si é giunti alla realtà del 15 novembre 1949, ma sulla base dei dati del nuovo catasto, diversi, si é giunti ad una realtà di fatto diversa, che é altresì sprovvista di qualsiasi esatto riferimento temporale sulla validità dei dati accertati, e non é quindi neppure collocabile nel tempo con quella precisione che, invece, l'art. 4 della legge impone, così come la Corte ha numerose volte stabilito. Assume così un inequivocabile significato la perfetta rispondenza dei dati forniti dalla Commissione a quelli censiti dal nuovo catasto, in quanto é chiaro che, in tal modo, il collegio dei periti ha addirittura fatto propri quei dati che la Commissione, pur illegittimamente, come si é visto, si era comunque limitata ad indicare come base della loro indagine.

Onde é da escludersi che la corrispondenza in parola, come afferma l'Avvocatura, sia spiegabile con l'effettiva rispondenza alla realtà dei dati del nuovo catasto fin dalla data del 15 novembre 1949, essendo, per contro, tale asserzione solo una ipotesi, non suffragata da nessuna prova, e perciò non idonea ad eliminare l'illegittimità del procedimento adottato.

3. - Deve concludersi che l'impugnato decreto é in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo stato emesso in violazione dei limiti imposti dalla legge di delegazione, e pertanto se ne deve dichiarare la illegittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.