SENTENZA
N. 89
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3455, promosso con
ordinanza emessa il 18 ottobre 1963 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra De Matthaeis Maria, la Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti gli atti di
costituzione di De Matthaeis Maria, della Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania e del Ministero della agricoltura e foreste;
udita nell'udienza
pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli
Avolio;
uditi l'avv. Teodoro
Doria, per la De Matthaeis, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ordinanza
del 18 ottobre 1963, emessa nel corso del procedimento civile vertente fra De
Matthaeis Maria e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e
Lucania, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3455, perché in contrasto con
gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Osserva il Tribunale
nell'ordinanza che l'attrice era proprietaria di terreni nei Comuni di Rotello
e S. Croce di Magliano, ove, il 15 novembre 1949, era ancora vigente il vecchio
catasto, così come é dato desumere dalla relativa certificazione in atti
dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso. Ciò premesso - prosegue
l'ordinanza - dalla copia del piano particolareggiato di esproprio compilato
dalla Sezione ed esibito dalla De Matthaeis risulta che l'Ente di riforma, per
i beni siti nel comune di S. Croce, accettò come corrispondenti a quelli
effettivi i dati di superficie determinati dal vecchio catasto, indicando però
l'ammontare del reddito dominicale in lire 7.561,86, anziché in lire 704,07,
quale invece risulta dall'estratto catastale di partita esibito dall'attrice.
Per i beni siti nel Comune di Rotello, l'Ente, ritenendo i dati del vecchio
catasto non aderenti alla realtà, adì la Commissione censuaria centrale, ai
sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, chiedendo che, in
sostituzione di quelli, venisse riconosciuta la superiore consistenza effettiva
accertata da esso Ente e indicata nel piano di esproprio. La Commissione censuaria,
con deliberazione n. 2556 del 2 settembre 1952, dichiarava "irrilevanti e
non impegnativi gli elementi tratti dall'Ente da indagini dirette e dal nuovo
catasto" e dava incarico al Collegio dei periti di "eseguire i
necessari rilievi ed indagini intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli
elementi catastali sulla base delle "risultanze aggiornate del nuovo
catasto in vigore dal 1 febbraio 1952". Di conseguenza veniva determinata
"per i beni nel Comune di Rotello la consistenza di ha. 198.27.20 per un
reddito imponibile di lire 70.531,32", in luogo degli ha. 171.87.38 con
reddito di lire 6.889,45 risultanti, invece, con espresso riferimento al 15
novembre 1949, dal certificato dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso
esibito dall'attrice nel giudizio.
In base a tali
risultanze e previa adozione di un nuovo piano di esproprio, che teneva conto
del fatto che la espropriata era solo comproprietaria dei terreni in questione,
veniva emesso il D. P. impugnato, col quale si approvava il piano di esproprio
per una superficie di ha, 10.64.39, per un reddito dominicale di lire 5.321,95.
Dal descritto
svolgimento dei fatti il giudice a quo ha tratto la convinzione che, sia per
quanto riguarda i beni siti nel Comune di S. Croce che per quelli siti nel Comune
di Rotello, l'esproprio non sarebbe stato fondato sulla consistenza dei terreni
al 15 novembre 1949: quanto ai primi, per la discrepanza esistente fra il
reddito dominicale indicato nel piano di esproprio e quello risultante dal
certificato dell'Ufficio tecnico erariale e non giustificata in alcun modo
dall'Ente; e, quanto ai secondi, perché dal tenore della deliberazione della
Commissione censuaria dovrebbe desumersi che quella delibera fu adottata
tenendo conto della consistenza risultante dal nuovo catasto, il che sarebbe
confermato dal prospetto del nuovo catasto esibito in atti, i cui dati
corrispondono perfettamente a quelli fatti propri dal Collegio dei periti e
dalla Commissione censuaria. Con ciò perderebbe ogni valore sostanziale la
citata affermazione della Commissione circa la irrilevanza dei dati desunti
dall'Ente dal nuovo catasto.
L'ordinanza,
notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
2. - Si é costituita
avanti alla Corte costituzionale la sig.ra De Matthaeis, rappresentata e difesa
dall'avv. Teodoro Doria, il quale ha depositato le proprie deduzioni in
cancelleria il 13 dicembre 1963.
In queste si precisa
che la proprietà complessiva ed indivisa della De Matthaeis e della madre
Celestina, secondo le risultanze del vecchio catasto, era, al 15 novembre 1949,
di ha. 194.17.66, con un reddito dominicale di lire 7.553,52, suddivisi in ha.
171.87.38 nel Comune di Rotello ed ha. 23.39.83 nel Comune di S. Croce, con
reddito dominicale rispettivamente di lire 6.886,45 e lire 704,07, onde
trattavasi di proprietà esente da scorporo.
A tale consistenza
non corrisponderebbe quella posta a base del provvedimento di scorporo, alla
quale, per la porzione di beni in Comune di Rotello, si sarebbe giunti
attraverso il giudizio della Commissione censuaria centrale, arbitrario ed
illegittimo per le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio; e per la porzione
di beni in Comune di 5. Croce, attraverso l'ingiustificata alterazione del
reddito dominicale risultante dal vecchio catasto, ancora in vigore al 15
novembre 1949.
Onde la difesa della
De Matthaeis ribadisce le conclusioni dell'ordinanza di rinvio, insistendo
nella violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e, conseguentemente,
degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
3. - Si sono
costituiti il Ministero dell'agricoltura e foreste, in persona del Ministro pro
tempore, e la Sezione speciale per la riforma fondiaria, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 17 luglio 1964.
Osserva l'Avvocatura
che, per quanto riguarda la porzione di terreni siti in Comune di S. Croce, la
questione sarebbe posta prematuramente, giacché il Tribunale avrebbe omesso di
accertare in modo tranquillante la realtà dei relativi dati catastali,
risultanti in misura contrastante dal certificato esibito dalla parte e dal
piano di esproprio, che pure, secondo l'ordinanza, fu per questa parte,
compilato in adesione ai dati del vecchio catasto.
Per quanto riguarda,
invece, i terreni in Comune di Rotello, l'Avvocatura sostiene che il
riferimento ai dati del nuovo catasto, contenuto nella relazione del Collegio
peritale e nella deliberazione della Commissione censuaria centrale, starebbe
solo a significare che i dati stessi furono presi in considerazione "ai
fini del collegamento", e non quindi ai fini della determinazione
sostanziale della consistenza effettiva dei terreni. Se infatti la Commissione
avesse voluto fondarsi sui dati del nuovo catasto, sarebbe stato superfluo
affidare al Collegio dei periti rilievi ed indagini in loco potendosi i dati
medesimi rilevare direttamente dai registri catastali. I dati, dunque,
sarebbero stati determinati a seguito di regolari ed effettive operazioni di
accertamento, così come risulterebbe dalla deliberazione stessa, né varrebbe a
inficiare tale affermazione la circostanza che, in realtà, l'accertamento della
Commissione corrisponde esattamente ai dati del nuovo catasto. É noto infatti -
afferma l'Avvocatura - che gli accertamenti per la formazione del nuovo catasto
dovevano necessariamente risalire ad epoca precedente di anni la sua entrata in
vigore, onde la cennata corrispondenza ben potrebbe rispecchiare le variazioni
effettivamente intervenute al 15 novembre 1949 rispetto alla situazione
risultante dal vecchio catasto, e come tali suscettibili di essere prese in
considerazione ai fini dello scorporo, a norma dell'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841.
Conclude l'Avvocatura
chiedendo dichiararsi inammissibile la questione per quanto riguarda i terreni
in Comune di S. Croce, ed infondata per quanto riguarda i terreni in Comune di
Rotello.
4. - La difesa della
sig.ra De Matthaeis ha depositato nei termini una memoria illustrativa con la
quale insiste nelle tesi già svolte e, in particolare, in contrasto con le
argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, afferma anzitutto, per quanto
riguarda i terreni siti in S. Croce di Magliano, che, essendo stato esibito il
certificato catastale durante la fase istruttoria del processo di primo grado,
ed in difetto di qualunque rilievo al riguardo da parte dell'Ente espropriante,
così come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, dovrebbe dedursene che, in realtà,
l'Ente stesso non aveva elementi validi da opporre alla documentazione esibita,
in quanto, in effetti, per i terreni suddetti, si era avvalso direttamente dei
dati del nuovo catasto.
Per quanto riguarda
poi i terreni siti in Comune di Rotello, la difesa della parte privata osserva
che nessun valore potrebbe attribuirsi al rilievo dell'Avvocatura secondo cui,
nella stima della Commissione censuaria, il riferimento ai dati del nuovo
catasto avrebbe, in realtà, coinvolto la situazione di fatto esistente diversi
anni prima - e cioè, certamente, al 15 novembre 1949 - risalendo
necessariamente ad epoca remota gli accertamenti in base ai quali venne formato
il nuovo catasto medesimo. Invero, secondo la difesa della De Matthaeis, tale
argomentazione denuncia da sé la propria inconsistenza, specie ove si ricordino
le decisioni della Corte costituzionale che hanno costantemente ritenuto la
necessità di fare riferimento, per la determinazione della quota espropriabile
ai fini della riforma fondiaria, alla consistenza catastale dei beni esistente
al 15 novembre 1949, ed al relativo reddito dominicale determinato sulla base
della tariffa in vigore al 1 gennaio 1943.
Insiste pertanto
nelle già rese conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Come risulta
dall'ordinanza di rinvio, l'Ente di riforma, per i beni di proprietà della De
Matthaeis siti nel Comune di S. Croce, ha considerato, ai fini dello scorporo,
un reddito dominicale non corrispondente a quello risultante dal certificato
catastale esibito dalla espropriata.
Questa Corte ha
costantemente ritenuto che la consistenza della proprietà soggetta ad esproprio
ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge n. 841 del 1959 (estensione e
classificazione dei terreni) deve essere determinata con riferimento alla data
del 15 novembre 1949, e che le tariffe di estimo applicabili per la
determinazione del reddito dominicale, ai fini suddetti, sono quelle in vigore
al 1 gennaio 1943. Ora, come del resto le parti hanno ammesso concordemente, il
reddito dominicale tenuto presente dall'Ente di riforma con riguardo ai terreni
siti in Comune di S. Croce é diverso e superiore a quello indicato nel
certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, recante l'espresso
riferimento alla data del 15 novembre 1949, ed é diverso quindi da quello che
avrebbe dovuto determinarsi a norma di legge.
Né su tale
conclusione possono incidere le obiezioni dell'Avvocatura, perché
l'accertamento che il Tribunale avrebbe omesso, dovrebbe tendere unicamente a
rilevare come e perché l'Ente abbia tenuto presente un reddito dominicale
superiore a quello indicato nel certificato catastale, il che non sembra possa
avere rilievo nella specie, essendo sufficiente, a concretare la violazione dei
limiti della delega, la non rispondenza dei dati sopra descritti.
2. - Per quanto
riguarda poi la deliberazione della Commissione censuaria centrale concernente
i terreni nel Comune di Rotello, é da rilevare che, in base ad essa, é stata
determinata una superficie superiore a quella risultante dal certificato catastale
esibito dalla De Matthaeis, e superiore risulta altresì il reddito dominicale
relativo, rispetto a quello riportato nel certificato medesimo. Né su tale
elemento obiettivo vi é questione fra le parti. Ciò su cui invece si discute é
la legittimità della deliberazione, che viene negata dalla espropriata, e
sostenuta dall'Ente e dal Ministero.
Al riguardo deve
osservarsi che, secondo quanto risulta dal verbale del collegio dei periti e
dal testo della deliberazione, al collegio stesso fu dato mandato "di
eseguire i necessari rilievi ed indagini intesi ad accertare, per i beni
reclamati, gli elementi catastali sulla base delle risultanze aggiornate del
nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio 1952", e che il collegio dei periti
"ha effettuato le indagini del caso, e avvalendosi degli accertamenti
compiuti sul luogo a cura dell'Ufficio tecnico del catasto di Campobasso con
l'intervento dell'Ente e della ditta esproprianda, regolarmente invitati, ha
determinato i seguenti elementi ecc.".
Da ciò emerge che la
Commissione, nel conferire al collegio dei periti il mandato, fissò i criteri
direttivi per l'esecuzione, assegnando allo scopo un elemento di riferimento
obbligatorio, costituito dalle risultanze aggiornate del nuovo catasto entrato
in vigore il 1 febbraio 1952. E questo elemento non aveva carattere meramente
indicativo, ma era determinante in quanto avrebbe dovuto costituire "la
base", il punto di partenza dei rilievi e delle indagini tendenti ad
accertare gli elementi da tenere presenti ai fini dell'esproprio. Ora, tali
direttive, integralmente applicate dal Collegio dei periti, sono indubbiamente
in contrasto col disposto dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950. Secondo il
disposto di tale articolo, si può ricorrere, nelle zone in cui sono in vigore i
vecchi catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale
imponibile, "per ogni questione riflettente la non corrispondenza
dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del
fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto".
Chiaramente la legge
prevede così un mezzo di aggiornamento dei dati catastali da tenere presenti ai
fini dell'esproprio, ed é ovvio che, se di aggiornamento si tratta, i tecnici
chiamati ad operarlo, come nella specie, avrebbero dovuto tenere presenti,
quale elemento base, i dati del vecchio catasto, in relazione ai quali,
attraverso le indagini e gli accertamenti necessari, avrebbero dovuto
effettuare le eventuali modifiche tendenti a ripristinarne la rispondenza con
la realtà alla data del 15 novembre 1949.
I tecnici, invece,
hanno adottato, come base, non già il catasto vigente a tale data, bensì quello
nuovo successivamente entrato in vigore, ed hanno così introdotto un elemento
di giudizio non voluto dalla legge.
Infatti non sulla
base delle risultanze del vecchio catasto, ed attraverso gli accertamenti, si é
giunti alla realtà del 15 novembre 1949, ma sulla base dei dati del nuovo
catasto, diversi, si é giunti ad una realtà di fatto diversa, che é altresì
sprovvista di qualsiasi esatto riferimento temporale sulla validità dei dati
accertati, e non é quindi neppure collocabile nel tempo con quella precisione
che, invece, l'art. 4 della legge impone, così come la Corte ha numerose volte
stabilito. Assume così un inequivocabile significato la perfetta rispondenza
dei dati forniti dalla Commissione a quelli censiti dal nuovo catasto, in
quanto é chiaro che, in tal modo, il collegio dei periti ha addirittura fatto
propri quei dati che la Commissione, pur illegittimamente, come si é visto, si
era comunque limitata ad indicare come base della loro indagine.
Onde é da escludersi
che la corrispondenza in parola, come afferma l'Avvocatura, sia spiegabile con
l'effettiva rispondenza alla realtà dei dati del nuovo catasto fin dalla data
del 15 novembre 1949, essendo, per contro, tale asserzione solo una ipotesi,
non suffragata da nessuna prova, e perciò non idonea ad eliminare
l'illegittimità del procedimento adottato.
3. - Deve concludersi
che l'impugnato decreto é in contrasto con gli artt. 76 e 77 della
Costituzione, essendo stato emesso in violazione dei limiti imposti dalla legge
di delegazione, e pertanto se ne deve dichiarare la illegittimità
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n.
3455, in quanto sono stati posti alla base della formazione del piano di
espropriazione dati non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15
novembre 1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.