SENTENZA
N. 87
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti:
1) di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 9
aprile 1965, recante "Stati di previsione dell'entrata e della spesa della
Regione siciliana per l'anno finanziario 1965" limitatamente al capitolo
77 bis dell'entrata, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 17 aprile 1965, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro
ricorsi 1965;
2) di conflitto di
attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso
notificato il 30 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 7 maggio 1965 ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1965,
sorto a seguito del decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo della
Regione siciliana 27 aprile 1949, n. 1, e dell'annesso regolamento.
Visti gli atti di
costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana e per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
e gli avvocati Massimo Severo Giannini, Giuseppe Guarino, Antonio Sorrentino e
Vittorio Ottaviano, per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato al Presidente della Regione siciliana il 17 aprile 1965, il
Commissario dello Stato presso la detta Regione impugnava la legge approvata
nella seduta dell'Assemblea regionale del precedente giorno 9, con la quale
erano stati approvati gli stati di previsione per l'esercizio finanziario
dell'anno 1965. Si sosteneva nel ricorso la illegittimità costituzionale del
capitolo 77 bis dell'entrata, che contemplava i proventi dell'esercizio del
gioco d'azzardo nel casinò di Taormina. Con successive memorie l'Avvocatura
generale dello Stato, che si era costituita in giudizio per il Commissario
dello Stato, con ampiezza di argomentazioni illustrava i motivi del ricorso.
Si costituiva
resistente la Regione, col patrocinio degli avvocati Pietro Bodda, Massimo
Severo Giannini e Giuseppe Guarino, che contrastavano, con allegazioni del pari
ampie, i detti motivi, e chiedevano la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso o, comunque, il rigetto.
Altro ricorso veniva
frattanto prodotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per conflitto di
attribuzione, con atto notificato il 30 aprile 1965. L'Avvocatura generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio, giustificava la
proposizione di questo secondo ricorso riferendosi al caso che, con
l'approvazione della legge del bilancio si potesse ritenere di essersi
attribuita efficacia - che era stata dall'Avvocatura negata nel precedente
ricorso - al decreto dell'Assessore al turismo della Regione siciliana del 27
aprile 1949, n. 1, e all'annesso regolamento, sul quale era stata basata
l'iscrizione in bilancio del capitolo 77 bis. Trattandosi di proventi di gioco
d'azzardo, incidente in materia penale riservata al potere legislativo dello
Stato, l'Avvocatura sosteneva l'incompetenza della Regione e conseguentemente
chiedeva, con l'affermazione del potere dello Stato, che il ricordato decreto
fosse dichiarato nullo e, comunque, inefficace.
Resisteva la Regione
col patrocinio degli avvocati Vittorio Ottaviano e Antonio Sorrentino i quali,
con le deduzioni di costituzione e successiva memoria, chiedevano che il
ricorso fosse dichiarato irricevibile, inammissibile o, in merito, respinto.
Nell'udienza del 14
ottobre 1965, fissata per la discussione dei due ricorsi, i patroni della
Regione siciliana esibivano copia del verbale della seduta dell'Assemblea
siciliana dell'8 ottobre, dalla quale risulta che era stata presentata una nota
di variazione al bilancio regionale del 1965, con cui, fra l'altro, era stato
soppresso il capitolo 77 bis delle entrate, sul quale era controversia, e
chiedevano perciò che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Siccome la detta nota risultava approvata, in quella seduta dell'Assemblea, ma
non votata, poiché la votazione era stata rinviata ad una seduta successiva, la
Corte rinviava le cause alla successiva udienza del 27 ottobre.
In questa i difensori
della Regione presentavano il verbale della seduta dell'Assemblea regionale del
19 ottobre 1965 relativo alla votazione finale della legge contenente la nota
di variazione, copia conforme della lettera di trasmissione della legge del
Presidente dell'Assemblea al Presidente della Regione; e, infine, la Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, n. 47 del 27 ottobre, nel quale la legge é
pubblicata, col n. 32: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
ecc.". Insistevano quindi nella richiesta di dichiarazione di cessazione
della materia del contendere per tutti e due i ricorsi.
L'avvocato dello
Stato dichiarava di rimettersi alla Corte.
Considerato
in diritto
Approvata, votata e
pubblicata la legge regionale 27 ottobre 1965, n. 32, concernente la nota di
variazione con la quale é stato, tra l'altro, soppresso il capitolo 77 bis, già
inserito nel bilancio delle entrate del 1965, é effettivamente venuta meno la
materia del contendere, e ne deve conseguentemente essere dichiarata la
cessazione.
Tale dichiarazione va
peraltro fatta per tutti e due i ricorsi.
Col primo, invero, si
sosteneva la illegittimità costituzionale del capitolo 77 bis sotto il riflesso
che, essendo basato tale capitolo sul regolamento annesso al decreto
dell'Assessore regionale al turismo del 27 aprile 1949, n. 1, si affermava dal
Commissario governativo, e veniva confermato dall'Avvocatura dello Stato, che
il decreto e l'annesso regolamento erano rimasti caducati o, almeno, erano da
considerarsi inefficaci a seguito delle pronunzie contenute nelle sentenze
della Corte costituzionale 26 novembre 1959, n. 58, e 12 maggio 1961, n. 23. Venuta meno, con la soppressione del
capitolo, l'assegnazione in bilancio, cessa ovviamente la materia del
contendere rispetto al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso il
detto capitolo e la relativa assegnazione. Ma viene a cessare la materia del
contendere anche rispetto al ricorso prodotto per conflitto di attribuzione dal
Presidente del Consiglio. Questo secondo ricorso - deve notarsi - fu proposto,
sempre in relazione al ricordato decreto dell'Assessore al turismo e
all'annesso regolamento, per semplice misura cautelativa; per il caso cioè,
come espressamente é spiegato nelle premesse del ricorso, che con
l'approvazione della legge di bilancio si ritenesse che fosse stata attribuita
efficacia al decreto stesso e al regolamento. Ora caduto, per la sopravvenuta
legge soppressiva, il capitolo e l'assegnazione in bilancio, non é più da
ipotizzare alcuna ragione di una nuova efficacia del decreto e del regolamento.
Ciò dimostra come il secondo ricorso sia da riconnettere al primo,
esclusivamente in relazione al quale é scaturito, in una ipotesi condizionata
ad una eventuale risoluzione, in un certo senso, del primo ricorso (e perciò al
primo é da dichiararsi riunito); e dimostra come, in conseguenza, la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere debba essere riferita
anche a questo secondo ricorso.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due
ricorsi, come sopra indicati in epigrafe, e dichiara, per entrambi, cessata la
materia del contendere.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.