Sentenza n. 87 del 1965
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SENTENZA N. 87

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti:

1) di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 9 aprile 1965, recante "Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965" limitatamente al capitolo 77 bis dell'entrata, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1965;

2) di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 maggio 1965 ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1965, sorto a seguito del decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo della Regione siciliana 27 aprile 1949, n. 1, e dell'annesso regolamento.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Massimo Severo Giannini, Giuseppe Guarino, Antonio Sorrentino e Vittorio Ottaviano, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 17 aprile 1965, il Commissario dello Stato presso la detta Regione impugnava la legge approvata nella seduta dell'Assemblea regionale del precedente giorno 9, con la quale erano stati approvati gli stati di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1965. Si sosteneva nel ricorso la illegittimità costituzionale del capitolo 77 bis dell'entrata, che contemplava i proventi dell'esercizio del gioco d'azzardo nel casinò di Taormina. Con successive memorie l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in giudizio per il Commissario dello Stato, con ampiezza di argomentazioni illustrava i motivi del ricorso.

Si costituiva resistente la Regione, col patrocinio degli avvocati Pietro Bodda, Massimo Severo Giannini e Giuseppe Guarino, che contrastavano, con allegazioni del pari ampie, i detti motivi, e chiedevano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto.

Altro ricorso veniva frattanto prodotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione, con atto notificato il 30 aprile 1965. L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio, giustificava la proposizione di questo secondo ricorso riferendosi al caso che, con l'approvazione della legge del bilancio si potesse ritenere di essersi attribuita efficacia - che era stata dall'Avvocatura negata nel precedente ricorso - al decreto dell'Assessore al turismo della Regione siciliana del 27 aprile 1949, n. 1, e all'annesso regolamento, sul quale era stata basata l'iscrizione in bilancio del capitolo 77 bis. Trattandosi di proventi di gioco d'azzardo, incidente in materia penale riservata al potere legislativo dello Stato, l'Avvocatura sosteneva l'incompetenza della Regione e conseguentemente chiedeva, con l'affermazione del potere dello Stato, che il ricordato decreto fosse dichiarato nullo e, comunque, inefficace.

Resisteva la Regione col patrocinio degli avvocati Vittorio Ottaviano e Antonio Sorrentino i quali, con le deduzioni di costituzione e successiva memoria, chiedevano che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, inammissibile o, in merito, respinto.

Nell'udienza del 14 ottobre 1965, fissata per la discussione dei due ricorsi, i patroni della Regione siciliana esibivano copia del verbale della seduta dell'Assemblea siciliana dell'8 ottobre, dalla quale risulta che era stata presentata una nota di variazione al bilancio regionale del 1965, con cui, fra l'altro, era stato soppresso il capitolo 77 bis delle entrate, sul quale era controversia, e chiedevano perciò che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Siccome la detta nota risultava approvata, in quella seduta dell'Assemblea, ma non votata, poiché la votazione era stata rinviata ad una seduta successiva, la Corte rinviava le cause alla successiva udienza del 27 ottobre.

In questa i difensori della Regione presentavano il verbale della seduta dell'Assemblea regionale del 19 ottobre 1965 relativo alla votazione finale della legge contenente la nota di variazione, copia conforme della lettera di trasmissione della legge del Presidente dell'Assemblea al Presidente della Regione; e, infine, la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 47 del 27 ottobre, nel quale la legge é pubblicata, col n. 32: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ecc.". Insistevano quindi nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per tutti e due i ricorsi.

L'avvocato dello Stato dichiarava di rimettersi alla Corte.

 

Considerato in diritto

 

Approvata, votata e pubblicata la legge regionale 27 ottobre 1965, n. 32, concernente la nota di variazione con la quale é stato, tra l'altro, soppresso il capitolo 77 bis, già inserito nel bilancio delle entrate del 1965, é effettivamente venuta meno la materia del contendere, e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.

Tale dichiarazione va peraltro fatta per tutti e due i ricorsi.

Col primo, invero, si sosteneva la illegittimità costituzionale del capitolo 77 bis sotto il riflesso che, essendo basato tale capitolo sul regolamento annesso al decreto dell'Assessore regionale al turismo del 27 aprile 1949, n. 1, si affermava dal Commissario governativo, e veniva confermato dall'Avvocatura dello Stato, che il decreto e l'annesso regolamento erano rimasti caducati o, almeno, erano da considerarsi inefficaci a seguito delle pronunzie contenute nelle sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 1959, n. 58, e 12 maggio 1961, n. 23. Venuta meno, con la soppressione del capitolo, l'assegnazione in bilancio, cessa ovviamente la materia del contendere rispetto al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso il detto capitolo e la relativa assegnazione. Ma viene a cessare la materia del contendere anche rispetto al ricorso prodotto per conflitto di attribuzione dal Presidente del Consiglio. Questo secondo ricorso - deve notarsi - fu proposto, sempre in relazione al ricordato decreto dell'Assessore al turismo e all'annesso regolamento, per semplice misura cautelativa; per il caso cioè, come espressamente é spiegato nelle premesse del ricorso, che con l'approvazione della legge di bilancio si ritenesse che fosse stata attribuita efficacia al decreto stesso e al regolamento. Ora caduto, per la sopravvenuta legge soppressiva, il capitolo e l'assegnazione in bilancio, non é più da ipotizzare alcuna ragione di una nuova efficacia del decreto e del regolamento. Ciò dimostra come il secondo ricorso sia da riconnettere al primo, esclusivamente in relazione al quale é scaturito, in una ipotesi condizionata ad una eventuale risoluzione, in un certo senso, del primo ricorso (e perciò al primo é da dichiararsi riunito); e dimostra come, in conseguenza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere debba essere riferita anche a questo secondo ricorso.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i due ricorsi, come sopra indicati in epigrafe, e dichiara, per entrambi, cessata la materia del contendere.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.