SENTENZA
N. 86
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n.
1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Disertori Pietro e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 73 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132
del 30 maggio 1964;
2) ordinanza emessa
il 26 febbraio 1965 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile
vertente tra la società Albergo Regina e il Ministero del tesoro, iscritta al
n. 77 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 139 del 5 giugno 1965.
Visti gli atti di
costituzione di Disertori Pietro, della società Albergo Regina e del Ministero
del tesoro;
udita nell'udienza
pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Raffaele
Cimmino, per Disertori Pietro e per la società Albergo Regina, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Ministero del tesoro.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento civile vertente davanti al Tribunale di Roma tra il signor Pietro
Disertori e il Ministero del tesoro, l'attore impugnò di incostituzionalità
l'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207 (convertito nella legge 11
gennaio 1932, n. 18), il quale dispone: "É data facoltà al Ministro per le
finanze di emanare con propri decreti provvedimenti diretti a disciplinare il
commercio dei cambi". Sul fondamento di questa norma il Ministro per le
finanze emanò in data 26 maggio 1934 un decreto che, all'art. 1, vietava ogni
operazione in cambi e divise che non rispondesse "a reale necessità
dell'industria e del commercio ed ai bisogni di chi viaggia all'estero" e
all'art. 4 "a banche e banchieri, cambiavalute ecc. di eseguire per conto proprio
o di altri l'acquisto su mercati esteri di titoli e valori sia esteri che
italiani emessi all'estero..."; e in data 8 dicembre 1934 un altro decreto
col quale riservava al solo Istituto nazionale per i cambi con l'estero il
commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia. A sua
volta il Ministro per gli scambi e le valute in data 14 luglio 1943 emanava un
terzo decreto, col quale si faceva obbligo alle persone di nazionalità
italiana, aventi sede o residenza nel territorio italiano di offrire in
cessione all'Istituto per i cambi con l'estero le valute di cui fossero o
divenissero proprietarie, "fatta eccezione delle valute assegnate
dall'Istituto fino a quando fosse durato lo scopo per il quale fosse stata
disposta l'assegnazione". Fondato su questi decreti il Ministero del
tesoro ha irrogato al signor Disertori, con decreto 15 ottobre 1959, una pena
pecuniaria di lire 95 milioni per accertate illecite operazioni valutarie; e di
questo decreto appunto l'attore ha chiesto la pronunzia giudiziale di
illegittimità.
Il Tribunale ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
sollevata e, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1963, ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza, dopo le notificazioni e
comunicazioni di rito, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del
30 maggio 1964.
Le ragioni che
escludono la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
sarebbero ad avviso del Tribunale di Roma le seguenti:
a) esposti
preliminarmente i motivi per i quali il sindacato di legittimità costituzionale
si estende anche alle norme anteriori all'entrata in vigore della Costituzione
e a quelle abrogate - com'é del caso, il D.L. sopra citato essendo stato abrogato
dall'art. 16 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476 -, il Tribunale ritiene che la
norma impugnata abbia violato l'art. 76 della Costituzione, che prevede la
delega dell'esercizio della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, non
dal Governo (autore del D.L.) a un suo membro, nel caso il Ministro delle
finanze; e se é vero che per deleghe anteriori alla Costituzione non é
richiesta l'osservanza delle regole poste dall'art. 76 circa i principi
direttivi e i termini, é vero altresì che anche nei confronti di deleghe
siffatte debbono essere osservati principi generalmente validi in tutti gli
ordinamenti in cui viga la divisione dei poteri. Né potrebbe sostenersi,
prosegue l'ordinanza, che nel caso in esame la norma non abbia previsto una
delega legislativa, ma abbia inteso riconoscere al Ministro per le finanze un
potere amministrativo regolamentare: i decreti ministeriali, infatti, emanati
in applicazione della norma, non si limitano a introdurre modalità di esercizio
di preesistenti poteri in materia di limitazione dell'iniziativa privata nel
settore del commercio valutario o a disporre il cosiddetto monopolio delle
valute, ma dettano precetti generali ed astratti per la disciplina della
complessa materia dei cambi e delle valute e prevedono particolari figure di
illeciti valutari e le correlative sanzioni.
b) La norma
violerebbe anche l'art. 77 della Costituzione, dato che il Governo non ha
emanato disposizioni normative per disciplinare la materia dei cambi, come
sarebbe stato necessario, se fosse sussistita l'assoluta necessità ed urgenza
dell'intervento legislativo, ma si é limitato a delegare ad un altro organo il
potere di disciplinarla, potere per di più esercitato soltanto alcuni anni
dopo. E questo contrasto, che riguarda la legittimità costituzionale della
norma, non già la sua opportunità politica, non può ritenersi sanato con la
successiva conversione in legge, la quale non comporta una radicale sanatoria
di tutti i vizi del D. L. sotto il profilo della costituzionalità, quali la
inesistenza della necessità ed urgenza, risultante dal medesimo decreto legge,
la delega legislativa disposta con decreto legge, l'approvazione ed
autorizzazione di provvedimenti governativi a mezzo di decreti-legge e via.
c) Violato
risulterebbe l'art. 41 della Costituzione per il fatto che la norma impugnata
costituì il fondamento di una serie di disposizioni che limitarono gravemente
l'iniziativa economica privata. L'art. 41 introduce una riserva di legge; la
norma impugnata, viceversa, non soltanto non contiene alcuna diretta disciplina
normativa del settore valutario, ma non ha nemmeno segnato al Ministro per le
finanze i fini da raggiungere e i criteri da seguire nel dettare la nuova
disciplina, lasciando così il nuovo assetto normativo all'arbitrio della
amministrazione.
Il Tribunale ha,
viceversa, ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale del D. L. citato in riferimento agli artt. 23 e 43 della
Costituzione, e ne ha assegnato le ragioni.
2. - Nel presente
giudizio si é costituito il signor Pietro Disertori, rappresentato e difeso
dall'avv. Raffaele Cimmino, con deduzioni depositate il 18 giugno 1964.
La difesa del
Disertori - dopo alcune osservazioni preliminari circa il regime stabilito coi
decreti ministeriali ricordati in materia di cambi, l'ammissibilità del
sindacato di costituzionalità relativamente a norme anteriori alla Costituzione
o abrogate, e dopo aver precisato che la questione di legittimità
costituzionale investe anche la legge di conversione con la conseguenza che,
anche se si ritenessero insussistenti le violazioni degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, resterebbe in piedi la questione di legittimità costituzionale
sollevata in relazione all'art. 41 della Costituzione -, sostiene nel merito
quanto segue.
La violazione
dell'art. 76 della Costituzione non potrebbe essere superata col rilievo che i
decreti ministeriali in questione si presentano nelle loro forme come atti
regolamentari e non come veri e propri decreti delegati. La linea di
demarcazione tra decretazione delegata e regolamenti sarebbe evanescente; per
identificare gli atti che assumono forza di legge, il criterio meramente
formale sarebbe insufficiente e si dovrebbe tenere l'occhio al carattere
innovativo delle statuizioni contenute nell'atto; né potrebbe negarsi la forza
di legge ad atti formalmente regolamentari che, nella mancanza di atti
legislativi, assumono, come i decreti in esame, la funzione di disciplinare ex
novo materie o parti di materie, ponendosi così come fonte diretta ed esclusiva
di nuovi doveri, diritti o interessi legittimi dei singoli. Da ciò risulterebbe
evidente il contrasto con l'art. 76: la norma in esso contenuta, interpretata
in rapporto col primo comma dell'art. 77, stabilisce che l'attribuzione del
potere di emanare atti con forza di legge può avvenire solo con legge delle
Camere e solo a favore del Governo. E questa disposizione rappresenta un
principio già in vigore nell'ordinamento precostituzionale (art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926, n. 100) ed é manifestazione dell'altro e più generale
principio della divisione dei poteri.
Il contrasto con
l'art. 77 riprodurrebbe un contrasto già esistente nel precedente ordinamento,
nel quale (art. 3 della mentovata legge 31 gennaio 1926, n. 100) la necessità e
l'urgenza di provvedere costituivano essenziale presupposto per l'emanazione
dei decreti legge. Nel caso in esame la insussistenza del prescritto
presupposto, che la difesa qualifica, come già l'ordinanza, un vero e proprio
vizio di legittimità costituzionale, risulterebbe obiettivamente dal medesimo
decreto legge, che attribuisce al Ministro una facoltà, subordinandone
l'esercizio all'arbitrio di questo, che può disporre non soltanto il come, ma
addirittura il se di una normativa, della quale, tuttavia, si presuppone la necessità
e l'urgenza. Aggiunge la difesa che, anche se si volessero ritenere non
sufficienti tali rilievi, bisognerebbe richiamare la tesi, autorevolmente
sostenuta, che vi sono casi nei quali, come quelli in cui vi sia riserva di
legge, non é sufficiente una generica e astratta necessità di provvedere, ma é
richiesta invece una particolare necessità di fatto, una necessità pratica e
concreta, che non può essere soddisfatta se non con la diretta disciplina della
materia riservata.
Quanto alla terza
questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 41
della Costituzione, la difesa della parte privata, illustrato il principio
costituzionale della riserva di legge in generale e con riferimento agli artt.
41-47 della Costituzione, osserva che la violazione di tale principio risulta
nel caso dalle seguenti considerazioni: a) la norma impugnata riguarda
un'attività sicuramente "economica" ai sensi e agli effetti dell'art.
41 della Costituzione; b) essa assoggetta l'iniziativa e lo svolgimento dell'attività
economica del singolo a un'amplissima possibilità di limitazioni, senza
disporre alcunché quanto al merito di esse, limitandosi soltanto ad attribuire
ad un organo non legislativo il potere di disporle se, come e quando vorrà; c)
la norma rivela la totale mancanza di quella predeterminazione legislativa di
fini, criteri e mezzi richiesta inderogabilmente in ogni ipotesi di riserva di
legge, consentendo così alla prevista decretazione ministeriale di giungere
alla gravissima ed estrema conseguenza non solo di limitare l'iniziativa
economica privata, ma anche di eliminarla del tutto, contro il principio
secondo il quale l'art. 41 ammette solo limitazioni, non divieti assoluti
dell'iniziativa economica privata.
3. - Nel giudizio si
é costituita l'Amministrazione del tesoro, nella persona del Ministro pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che ha
depositato deduzioni il 18 giugno del 1964.
La tesi di fondo
dell'Avvocatura é che la norma impugnata non contenga una delega legislativa,
ma soltanto un'attribuzione di potestà regolamentare. Tuttavia l'Avvocatura
espone in primo luogo gli argomenti che a suo avviso dimostrano l'infondatezza
di quelli coi quali l'ordinanza del Tribunale di Roma ha motivato la non
manifesta infondatezza delle tre sollevate questioni di costituzionalità.
Secondo la
giurisprudenza di questa Corte il sindacato di costituzionalità delle
delegazioni legislative anteriori alla Costituzione, dovrebbe limitarsi a
stabilire: a) l'esistenza di una delega, b) l'osservanza di essa da parte del
Governo, nel senso che questo deve essersi tenuto nei confini della
delegazione. Tutti e due questi limiti sarebbero stati osservati nel caso in
esame. Né si potrebbe sostenere che l'illegittimità del decreto legge impugnato
derivi dalla incompetenza sia dell'organo delegante (Governo), sia dell'organo
delegato (Ministro). Il decreto legge fu infatti convertito in legge nei
termini fissati dall'ordinamento costituzionale dell'epoca e i provvedimenti
delegati non furono emanati prima di codesta conversione. D'altra parte in quel
medesimo ordinamento costituzionale erano ammessi i decreti legislativi di
urgenza, senza che se ne delimitasse il possibile contenuto. Sotto il vigore di
una Costituzione elastica, si vuol dire, non v'era possibilità di
differenziazioni rilevanti costituzionalmente fra il contenuto di un decreto
legge e quello di una legge formale. Né, sempre nell'ordinamento
precostituzionale, era possibile un giudizio sull'urgenza e la necessità della
decretazione governativa altro da quello politico del Parlamento (art. 3, n.
2), il quale fu esercitato al momento della conversione, ed é perciò precluso a
qualsiasi organo successivamente competente in base a nuove norme
costituzionali.
Quanto al secondo
profilo - quello cioè dell'incompetenza dell'organo delegato -, l'Avvocatura
osserva che non sarebbe stato violato alcuno dei principi essenziali dei regimi
che accolgono la divisione dei poteri, dato che sia il Governo sia il Ministro
appartengono al potere esecutivo. Non risulterebbe violato nemmeno l'art. 41
della Costituzione. Se la norma impugnata infatti contiene una vera e propria
delega legislativa, come si sostiene ex adverso, le eventuali
limitazioni della libera iniziativa economica privata sarebbero state apportate
con leggi, "tali dovendo ritenersi i decreti ministeriali delegati",
i quali, d'altra parte, sarebbero stati recepiti o se si vuole convalidati dal
R.D.L.5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, col quale
sono state emanate le norme per la repressione delle violazioni della legge
valutaria. E di questa legge non é contestata la costituzionalità.
4. - Tutto ciò
premesso, l'Avvocatura svolge la tesi, che si é detta di fondo, che col D. L.
impugnato e con la legge di conversione si volle attribuire al Ministro per le
finanze la potestà di emanare regolamenti delegati, dei quali sono descritti il
carattere, la natura e l'efficacia giuridica. Nel caso in esame, sarebbero
ricorse le circostanze che di solito giustificano il ricorso ai regolamenti
delegati e le stesse espressioni testuali del decreto impugnato e dei
provvedimenti che ne derivano confermerebbero che ci si trova in presenza di
regolamenti di questo genere. Vero é, continua l'Avvocatura, che la dottrina
più recente ritiene che la figura dei regolamenti delegati sia da ammettere
solo in quanto essi non invadano la sfera normativa riservata dalla legge alla
Costituzione; e che quindi nel caso la riserva di legge posta dall'art. 41
costituirebbe un ostacolo alla legittimità di regolamenti siffatti; ma occorre
osservare in contrario che la richiamata riserva di legge, introdotta ex novo
dalla Costituzione attuale, non potrebbe vincolare il legislatore del 1931-32.
Quanto, infine, al
contrasto con l'art. 41, la Corte costituzionale, pur avendo ammesso che la
riserva di legge posta da questo precetto riguardi anche i provvedimenti
legislativi anteriori alla Costituzione, avrebbe ritenuto tuttavia,
"seppure per implicito", che si tratterebbe di riserva relativa, non
assoluta, nel senso che l'intervento del legislatore nell'applicazione di
limitazioni all'iniziativa economica privata non può esaurire l'intera
regolamentazione della materia.
Ciò premesso,
l'Avvocatura osserva che il principio fondamentale della disciplina dei cambi
fu stabilito con legge, precisamente col decreto legge e la legge di
conversione ora impugnati, che tutti i decreti ministeriali emanati per
l'attuazione del D. L. 1207 del 1931 e dei successivi provvedimenti in materia
valutaria furono, come s'é visto, recepiti dal R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, e dal R.D.L. 5 dicembre 1938, n.
1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
5. - Nel corso di un
procedimento civile davanti alla Corte d'appello di Roma tra la Società Albergo
Regina e il Ministero del tesoro furono sollevate le medesime questioni di
legittimità costituzionale del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito
nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in relazione agli articoli 76, 77, 41, 23 e
43 della Costituzione.
La Corte d'appello,
sulla base degli argomenti svolti già nell'ordinanza del Tribunale di Roma, ha
ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni relative agli
artt. 76, 77 e 41 della Costituzione, manifestamente infondate le altre.
L'ordinanza, emessa
il 26 febbraio 1965, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 139 del 5
giugno 1965.
6. - Nel presente
giudizio si é costituita la Società per azioni Albergo Regina, in persona
dell'amministratore unico sig. Marino Magli, rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaele Cimmino. Nelle deduzioni depositate il 21 giugno 1965 la difesa
dell'Albergo Regina ripropone le medesime tesi fatte valere nel giudizio
introdotto con l'ordinanza del Tribunale di Roma e già riferite.
Lo stesso é da dire
delle deduzioni, che, in difesa del Ministero del tesoro, l'Avvocatura dello
Stato, che lo rappresenta ex lege, ha depositato il 31 maggio 1965.
7. - Tanto la difesa
del signor Disertori e della s.p.a. Albergo Regina, quanto l'Avvocatura dello
Stato hanno ribadite le loro tesi e respinte quelle avversarie in memorie
depositate, rispettivamente il 13 ottobre e il 9 ottobre 1965.
8. - Nell'udienza del
27 ottobre 1965 le difese delle parti hanno illustrato le tesi già proposte
negli scritti difensivi e insistito nelle già prese conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi,
che hanno ad oggetto le medesime questioni di legittimità costituzionale e sono
stati trattati congiuntamente nella pubblica udienza del 27 ottobre 1965, vanno
decisi con unica sentenza.
2. - Ai fini
dell'esatta definizione dei presenti giudizi di costituzionalità, occorre fare
qualche precisazione. Non é esatto, in primo luogo, che i tre decreti dai quali
ha preso le mosse il Tribunale di Roma per sottoporre alla Corte la questione
di legittimità costituzionale, siano fondati esclusivamente sul D. L. 29
settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, giacché
il D. M. 26 maggio 1934 intitolato "Norme che regolano le operazioni in
cambi o divise" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 124 dello stesso
giorno, fu emanato dal Ministro delle finanze nell'esercizio di poteri che gli
derivavano, oltre che dal decreto legge impugnato, anche dal D. L. 26 maggio
1934, n. 804; e il D.M. 14 luglio 1943, intitolato "Cessione obbligatoria
delle valute estere", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 168 del 14
luglio 1943, emanato dal Ministro per gli scambi e per le valute, fa richiamo
oltre che al decreto legge impugnato, anche al D.L. 8 dicembre 1934, n. 1942,
convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 1936, n. 103,
"contenente provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la
dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero". Vero é che il
D.M. 8 dicembre 1934, intitolato "Obbligatorietà della cessione dei mezzi
di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo
che possa servire a pagamenti all'estero" fa richiamo al solo decreto
legge impugnato, ma occorre tener presente che esso reca la stessa data del
decreto legge ora citato, che regolava, per lo meno parzialmente, la medesima
materia.
In secondo luogo, il
decreto del Ministro delle finanze che inflisse la pena al signor Disertori,
contesta a costui infrazioni previste, oltre che dall'art. 2 del D. M. 8
dicembre 1934 - il quale dispone che "é riservato al solo Istituto
nazionale per i cambi con l'estero il commercio di ogni mezzo che possa servire
ai pagamenti fuori d'Italia" (norma che compare anche in altri
provvedimenti legislativi) -, anche dagli artt. 3 del D.L. 8 dicembre 1934, n.
1942,1 del D.L. 7 agosto 1936, n. 1631, 1 e 4 del D.M. 26 maggio 1934 e 1 del
D.M. 14 luglio 1943 combinati fra loro - e si richiama per l'irrogazione della
pena all'art. 1 del D. L. 5 dicembre 1938, n. 1928, e all'art. 2 del D.L. 12
maggio 1938, n. 794; e il decreto che inflisse la sanzione pecuniaria alla
Società "Albergo Regina", soltanto nei confronti di uno dei
trasgressori, un certo signor Vaccaro, si fondò sulla norma contenuta nell'art.
9 del già citato D.M. 8 dicembre 1934.
Tutto questo si
richiama non già per rifare in questa sede il giudizio di rilevanza delle
sollevate questioni di costituzionalità della legge impugnata e degli atti che
soltanto parzialmente ne derivano, - giudizio che é di competenza del giudice a
quo e che, nel caso presente, é stato tale da introdurre legittimamente il
giudizio di costituzionalità -, quanto per constatare come la legge impugnata e
i relativi decreti ministeriali si inseriscono in un complesso sistema
organizzatorio e normativo dell'importante settore dei cambi e delle valute,
del quale i decreti legge e ministeriali citati costituiscono soltanto la parte
minore, laddove la maggiore restò in vigore anche dopo la promulgazione della
cosiddetta legge valutaria 25 luglio 1956, n. 786, che convertì con modifiche
il D. L. 6 giugno 1956, n. 476.
3. - In tale
complesso sistema le norme dei decreti ministeriali impugnati sono state
recepite nella contemporanea o successiva legislazione anteriore alla legge
valutaria che abrogò, insieme con altre leggi, anche quella oggetto del
presente giudizio. E in effetti molte delle norme che concretano i decreti
ministeriali ricordati si ritrovano, con modifiche o senza modifiche, in atti
della cui forza di legge non é possibile dubitare, con un procedimento non raro
nel regime precostituzionale, sotto il quale le disposizioni che regolavano la
produzione delle norme giuridiche e stabilivano le relative competenze non avevano
la "forza" che le nuove norme costituzionali in materia hanno,
viceversa, in un regime di costituzione rigida, tanto che l'osservanza di
quelle può essere controllata in sede di legittimità costituzionale soltanto in
un ambito ed entro limiti ridotti, come é stato ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte.
Nel caso attuale, in
particolare, occorre tener presenti le "Norme per l'accertamento delle
trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero" e le
"Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie"
emanate con i decreti legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928,
convertiti, rispettivamente, nelle leggi 9 gennaio 1938, n. 380, e 2 giugno
1939, n. 739, le quali non soltanto regolarono ex novo la materia
dell'accertamento e della repressione delle trasgressioni valutarie, innovando
per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie irrogate dalle precedenti leggi e
decreti, ma recepirono anche le norme di comportamento contenute nei decreti
legge e nei decreti ministeriali enumerati nell'art. 1 del R.D.L. 5 dicembre
1938, n. 1928, tra i quali il D. L. 29 settembre 1931, n. 1207, e i decreti
ministeriali che ne discendono, che devono essere ricompresi tra "tutti i
decreti ministeriali emanati per l'attuazione dei citati provvedimenti
legislativi", dei quali fa parola esplicitamente la norma ora citata.
Se così stanno le
cose, restano assorbite non soltanto le questioni di legittimità costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, ma anche quella
relativa alla riserva di legge prevista dall'art. 41, riserva di legge
puntualmente osservata, una volta che la materia oggetto dei decreti
ministeriali sia stata recepita in atti aventi forza di legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate
le questioni sollevate con ordinanze 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Roma e
26 febbraio 1965 dalla Corte d'appello di Roma, sulla legittimità
costituzionale del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11
gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione,
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.