SENTENZA
N. 85
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559,
promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1964 dalla Commissione distrettuale
delle imposte dirette e indirette di La Spezia sul ricorso della Società in
nome collettivo "Ing. Nino Ferrari" contro l'Ufficio delle imposte
dirette di La Spezia, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto
1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 28
aprile 1964 la Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di La
Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559,
avente per oggetto la concessione di condono in materia tributaria per sanzioni
non aventi natura penale.
Secondo quanto
risulta dalla citata ordinanza l'ufficio imposte di La Spezia aveva
rettificato, con atto del 2 marzo 1955, in lire 111.500.000 il patrimonio
tassabile agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio della Società
in nome collettivo "Ing. Nino Ferrari", accertando la relativa
sopratassa per infedele dichiarazione in lire 2.230.000. A seguito di ricorso
della Società interessata, il Comitato direttivo per gli agenti di cambio di
Genova, con pronuncia del 20 ottobre 1959, determinò il valore del patrimonio
in lire 35.000.000. Con istanza del successivo 9 novembre diretta all'ufficio
imposte di La Spezia, la Società chiese di essere ammessa ai benefici di
amnistia e condono rispettivamente previsti dal D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460,
e dalla legge sopra ricordata. La istanza non fu presa in considerazione
dall'ufficio, essendosi questo a sua volta appellato contro la decisione del
Comitato direttivo degli agenti di cambio, appello che venne respinto dalla
Commissione provinciale, sezione speciale di Genova, con decisione del 23
novembre 1961, risultando il patrimonio tassabile definitivamente accertato
secondo la determinazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio.
A seguito di ciò l'ufficio
imposte di La Spezia, prendendo in esame la istanza per l'applicazione del
condono, la respinse rilevando che non si era realizzata una delle condizioni
richieste dall'art. 2, cioè la definizione dell'accertamento entro l'anno
dall'entrata in vigore della legge n. 559. A sua volta la Società interessata
produsse ricorso contro la iscrizione a ruolo della sopratassa per infedele
dichiarazione, rilevando di avere tempestivamente prodotto la istanza per
l'applicazione del condono e di averne ripetutamente sollecitata la definizione
sulla base dell'imponibile valutato dal Comitato direttivo degli agenti di
cambio. La Società "Nino Ferrari" chiedeva, in ogni caso, che venisse
sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Commissione, con l'ordinanza
suindicata, accoglieva la istanza, rilevando che la norma impugnata farebbe in
definitiva dipendere il riconoscimento del beneficio dal fatto che intervenga o
no tempestivamente la definizione amministrativa dell'accertamento, con un
conseguente diverso trattamento da contribuente a contribuente.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata e comunicata, e risulta pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 212 del 29 agosto 1964. Si é costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato depositato il 27 luglio 1964.
L'Avvocatura premette
alcuni rilievi in ordine alla finalità della norma impugnata, osservando in
particolare che il beneficio da essa preveduto non darebbe luogo ad un vero e
proprio atto di clemenza, ma sarebbe piuttosto diretto a stimolare i
contribuenti alla sollecita definizione degli accertamenti. E in questo senso
andrebbe quindi interpretata la funzione del termine e delle condizioni
preveduti dalla norma stessa.
L'Avvocatura osserva
inoltre che, nel caso in esame, dinanzi alla Commissione distrettuale la non
tempestiva definizione dell'accertamento dipese non da inerzia dell'Ufficio
delle imposte di La Spezia, ma dal fatto che, a seguito dei reclami prodotti da
entrambe le parti, non fu possibile addivenire al concordato nel termine
prescritto dalla legge. D'altra parte, in via di conclusione, l'Avvocatura
osserva che la vera causa di eventuali differenze di trattamento non andrebbe
ricercata nella norma impugnata, ma piuttosto in situazioni di fatto cui quella
legge rimane estranea. Si fa richiamo a tal proposito alla sentenza di questa Corte n. 171 del 1963.
Considerato
in diritto
Non é dubbio che
dalla condizione imposta dal comma terzo dell'art. 2 della legge 30 luglio
1959, n. 559, cioè che per l'applicazione del condono concorra l'intervento
della definizione amministrativa dell'accertamento tributario entro l'anno
dall'entrata in vigore della legge stessa, derivi una disparità nel trattamento
dei contribuenti; dei quali, soltanto taluni riescono a veder definito
l'accertamento entro l'anno, mentre gli altri, per i quali l'accertamento
rimane tuttavia pendente, non possono avvalersi del beneficio. Tale disparità
non trova, ad avviso della Corte, un fondamento di ragionevolezza. I rilievi
circa le finalità della norma, la quale - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato
- sarebbe stata diretta a stimolare i contribuenti per la sollecita definizione
degli accertamenti, se valgono in certo modo a rivelare gli originari motivi
della disposizione impugnata, non sono idonei a fornire una soddisfacente e
razionale spiegazione della lamentata disparità. Né vale il richiamare la sentenza di questa Corte n. 171 del 1963, con la quale fu dichiarata infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del Codice penale e del
provvedimento di amnistia previsto dalla legge 23 gennaio 1963, n. 2. Come la
Corte ebbe ad osservare, la diversità di situazione in cui vengono a trovarsi
coloro che sono stati giudicati e condannati prima rispetto a coloro che sono
giudicati dopo il provvedimento di amnistia é una disparità di fatto cui rimane
estranea la legge, e deriva dalla diversa condizione nella quale
inevitabilmente si trovano condannati e imputati al momento della entrata in
vigore del provvedimento stesso. Nel caso in esame, invece, é proprio la norma
impugnata che, mediante la condizione disposta per l'applicazione del condono,
viene a creare la disparità di trattamento. La quale é da ritenersi priva di
ogni ragionevolezza, in considerazione delle varie e molteplici cause di ogni
genere, non imputabili ai contribuenti, che possono accelerare o ritardare la
definizione amministrativa degli accertamenti tributari. Sussiste per
conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione, e la
disposizione impugnata deve dichiararsi costituzionalmente illegittima.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in
cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario
deve intervenire entro un anno dalla entrata in vigore della legge, come
condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo
comma dello stesso articolo.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.