ORDINANZA
N. 84
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6 novembre 1964, recante "Modifiche alle leggi
regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10,
e disposizioni relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e
tecnica", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 14 novembre 1964, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi
1964.
Visto l'atto di
costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello
Stato.
Ritenuto che, col
ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta
del 6 novembre 1964, recante "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio
1957, n. 10, 1 agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni
relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica";
che per il
Commissario dello Stato si é costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato una memoria il 4 marzo 1965;
che ha resistito al
ricorso la Regione siciliana in persona del suo Presidente, col patrocinio
dell'avv. Giuseppe Guarino, il quale ha depositato in cancelleria le deduzioni
il 9 dicembre 1964 e una memoria il 25 marzo 1965;
che il Commissario
dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 5 maggio 1965;
che la Regione
siciliana ha accettato la rinuncia, con dichiarazione del suo Presidente in
calce alla rinuncia stessa;
Considerato che,
conseguentemente, il processo é da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 della
Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il
processo per rinuncia.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.