ORDINANZA
N. 82
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 14 maggio 1965 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di
Monguzzi Paolo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965;
2) ordinanza emessa
il 24 maggio 1965 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Ziantoni Alessandro, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio
1965.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli
Avolio;
Ritenuto che nel
corso dei sopra indicati procedimenti penali é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice per
violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata,
secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, escluderebbe
l'applicabilità all'istruttoria sommaria delle norme sull'intervento della
difesa nell'istruttoria formale;
che il Tribunale di
Sondrio ed il Pretore di Milano hanno ritenuto la non manifesta infondatezza
della questione e la rilevanza della stessa ai fini del giudizio, ed hanno
disposto la sospensione dei procedimenti e la rimessione degli atti a questa
Corte;
che le ordinanze sono
state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 178 del 17luglio 1965;
che nel presente
giudizio non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che la
Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 392, primo comma, del Codice
di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono
applicabili", rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le
disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice, e che
pertanto la detta norma, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, non può avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 3
luglio 1965);
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le
ordinanze sopra indicate, ed ordina la restituzione degli atti relativi agli
uffici giudiziari rispettivamente competenti.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.