ORDINANZA
N. 81
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924,
concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, promosso con ordinanza
emessa il 30 aprile 1965 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a
carico di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio
1965.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con
l'ordinanza predetta il Tribunale di Belluno ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924,
concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli artt.
3, 24, 27 e 111 della Costituzione;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio;
Considerato che con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, questa Corte ha dichiarato improponibile la
questione di legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, rilevando che
il testo unico approvato col citato decreto ministeriale ha natura
amministrativa;
che, non essendo
stato presentato alcun nuovo o diverso motivo avverso le ragioni esposte con la
precedente decisione, questa merita conferma;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di
fabbricazione degli spiriti sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.