Ordinanza n. 81 del 1965

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ORDINANZA N. 81

 

ANNO 1965

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

Composta dai signori Giudici:

 

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

 

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

 

Prof. ANTONINO PAPALDO

 

Prof. NICOLA JAEGER

 

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

 

Prof. BIAGIO PETROCELLI

 

Dott. ANTONIO MANCA

 

Prof. ALDO SANDULLI

 

Prof. GIUSEPPE BRANCA

 

Prof. MICHELE FRAGALI

 

Prof. COSTANTINO MORTATI

 

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

 

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

 

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

 

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.

 

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

 

Ritenuto che con l'ordinanza predetta il Tribunale di Belluno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione;

 

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

 

Considerato che con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, questa Corte ha dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, rilevando che il testo unico approvato col citato decreto ministeriale ha natura amministrativa;

 

che, non essendo stato presentato alcun nuovo o diverso motivo avverso le ragioni esposte con la precedente decisione, questa merita conferma;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

 

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

 

 

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.