ORDINANZA N. 79
ANNO
1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma;
10, primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n.
167, promosso con ordinanza emessa 11 16 dicembre 1964 dal Consiglio di Stato
in s.g. - Sezione IV - sui ricorsi riuniti di Magrini Ida ed altro e di Fremura
Gino contro il Ministero dei lavori pubblici e il Comune di Livorno, iscritta
al n. 24 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca.
Ritenuto che con
l'ordinanza sopra indicata pronunciata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, in
sede giurisdizionale, sono state sollevate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e
secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, per
contrasto con gli artt. 3, primo comma; 42, terzo comma; 53, primo comma, e 23
della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo
le prescritte notificazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 85
del 3 aprile 1965;
che in questa sede si
sono costituiti il Comune di Livorno, difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, e il
Ministero dei lavori pubblici, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, i
quali hanno depositato deduzioni, rispettivamente in data 10 marzo e 12 aprile
1965;
che é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto di costituzione in data 12 aprile 1965.
Considerato che, con
la sentenza n. 22 del 1965, questa Corte ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della
legge predetta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 3, primo comma,
della Costituzione;
che, pertanto, la
disposizione medesima ha cessato di avere efficacia (art. 136 della
Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87);
Considerato che, con
la sentenza sopra indicata, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale circa gli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto
comma; e 10, primo e secondo comma, della legge suddetta, in riferimento alle
indicate norme costituzionali;
che non sussistono
ragioni che inducono a modificare, per questo capo, la precedente decisione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9,
primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, ed ordina la restituzione degli atti
al Consiglio di Stato, Sezione IV.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata
in Cancelleria il 6 dicembre 1965.