ORDINANZA
N. 77
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148,
contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, promossi dal
Pretore di Augusta con ordinanze 10 e 11 novembre 1964 nei procedimenti penali
a carico di Fruciano Domenico e altri, e di Pandolfini Angelo e altri; dal
Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza 14
febbraio 1964 nel procedimento penale a carico di Tesauro Vittorio ed altro.
Nelle prime due ordinanze é stata proposta anche questione di costituzionalità
dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. della stessa legge comunale e
provinciale).
Le ordinanze sono
state iscritte ai nn. 1, 2 e 3 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate le
prime due nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 52 del 27 febbraio
1965, nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964 la terza (pervenuta
in precedenza a questa Corte e rinviata al giudice a quo per la
regolarizzazione delle notifiche, il quale l'ha restituita dopo avervi
provveduto).
Udita nella camera di
consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con le
ordinanze suddette, é stata proposta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (richiamato in vigore dall'art.
10 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203), e dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
ambedue contenenti il T. U. della legge comunale e provinciale, sotto il
profilo che il divieto di procedere per fatti commessi dal Prefetto o dal
Sindaco senza l'autorizzazione del Capo dello Stato, accordata previo parere
del Consiglio di Stato, é in contrasto con gli artt. 3 e 28 della Costituzione;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio.
Considerato che
questa Corte, con la sentenza n. 4 del 4 febbraio 1965, ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale
approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della
stessa legge approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
che, per effetto di
tale sentenza, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art.
136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo
1953, n. 87).
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 158 del
testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio
1915, n. 148, e 22 del testo unico della stessa legge approvata con R.D. 3
marzo 1934, n. 383, promosse con le ordinanze 10 e 11 novembre 1964 del Pretore
di Augusta e 14 febbraio 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Vallo
della Lucania.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.