ORDINANZA
N. 74
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
sull'istanza di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso proposto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 luglio 1965,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 19 successivo ed
iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra
lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna sorto a seguito del decreto
dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell'11 maggio 1965,
nonché di atti connessi, in materia di organico e trattamento economico del
personale impiegato e salariato del Comune di Cagliari.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro Gasparri, per la Regione autonoma
della Sardegna.
Ritenuto che, col
ricorso notificato il 13 luglio 1965 al Presidente pro tempore della Giunta
regionale sarda, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto
di attribuzioni in relazione al decreto dell'Assessore agli enti locali della
Regione n. 21 EE.LL. dell'11 maggio 1965, nonché degli atti connessi, in
particolare delle deliberazioni del Comitato di controllo di Cagliari del 27
febbraio 1964 e del 13 marzo 1964;
che con lo stesso
ricorso é stato chiesto in via pregiudiziale a questa Corte di sospendere la
esecuzione del decreto assessoriale predetto;
che a tale richiesta
si é opposta la Regione sarda, costituitasi con atto di controdeduzioni
depositato il 30 luglio 1965;
che le ragioni hinc
inde addotte sono state svolte nelle successive memorie, anche con
riferimento all'istanza di sospensione;
che con l'impugnato
decreto dell'Assessore agli enti locali, emesso ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. 18 agosto 1954, n. 968, e 14 della
legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, si é preso atto delle deliberazioni del
Consiglio comunale di Cagliari nn. 307 e 308 del 2 ottobre 1964, con le quali
venivano modificate le tabelle organiche rispettivamente del personale
impiegatizio ed ausiliario e del personale operaio;
Considerato che gravi
ragioni consigliano la sospensione del decreto assessoriale, la cui esecuzione
in pendenza del ricorso può dar luogo a situazioni contrastanti col pubblico
interesse;
Visti l'art. 40 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo
1956;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni
pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,
in accoglimento
dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso
notificato il 13 luglio 1965, indicato in epigrafe,
ordina la sospensione
del decreto assessoriale n. 21 dell'11 maggio 1965,
fissa per la
trattazione del ricorso l'udienza del 15 dicembre 1965.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 novembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 novembre 1965.