SENTENZA
N. 69
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso con
ordinanza emessa il 3 giugno 1964 dalla Commissione provinciale delle imposte
dirette e indirette di Perugia su ricorso di Buffetti Arturo e Maria Clara
contro l'Ufficio del registro di Foligno, iscritta al n. 182 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26
del 30 gennaio 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 3
giugno 1964, la Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di
Perugia, chiamata a giudicare su un ricorso degli eredi di Buffetti Berardi
Alessandro contro la liquidazione della imposta di successione fatta
dall'Ufficio del registro di Foligno senza tenere conto delle passività gravanti
su una azienda agraria, ha sollevato, su richiesta dei ricorrenti, la questione
di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione.
Il detto art. 31
dispone che le percentuali (del 2 e del 5 per cento) per la valutazione
presuntiva, rispettivamente, dei gioielli e denari e della mobilia, vanno
calcolate sul valore complessivo dei beni ereditari "al lordo del
passivo", mentre, quando si tratti di aziende industriali o commerciali,
vanno calcolate sulla differenza netta fra attivo e passivo. Secondo
l'ordinanza vi sarebbe una differenza di trattamento fra le aziende industriali
e commerciali (le quali possono detrarre per la determinazione dell'imponibile
i debiti) e le aziende agrarie, per le quali non é consentito detrarre le
passività; e da tale diversità di trattamento deriverebbero notevoli differenze
nella imposizione tributaria, in quanto l'imponibile delle prime risulterebbe
effettivo, e cioé conforme alle condizioni economiche dell'azienda, mentre
l'imponibile delle seconde risulterebbe fittizio, non essendosi tenuto conto
delle passività. Siffatta diversità di trattamento mal si concilierebbe con i
principi di eguaglianza tributaria, garantiti dagli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 26 del 30 gennaio 1965.
Nel presente giudizio
non vi é stata costituzione di parti.
Considerato
in diritto
La questione
sollevata con l'ordinanza di rimessione non si riferisce soltanto al primo
comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, che é stato impugnato,
ma anche al secondo comma dello stesso articolo, che dispone un particolare
trattamento tributario per le aziende industriali e commerciali.
L'ordinanza denunzia
infatti la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto per la
valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, denaro e mobilia si deve
tener conto, per le aziende agricole, del valore lordo di esse; e per quelle
industriali e commerciali, invece, del valore netto. Risultando il contrasto
tra le norme dal confronto dei due suindicati commi dell'art. 31, essi debbono
intendersi impugnati entrambi.
1. - La questione é
fondata.
Relativamente al
valore presunto dei gioielli, del denaro e della mobilia, é evidente la
diversità del trattamento fatto a coloro che ereditano un'azienda agricola
rispetto a coloro che ereditano un'azienda industriale o commerciale.
Nelle trasmissioni
per causa di morte, si presume la esistenza di gioielli, denaro e mobilia, il
cui valore viene calcolato secondo percentuali stabilite dalla legge (2 e 5 per
cento) dell'intero compendio ereditario.
La somma sulla quale
debbono essere applicate le dette percentuali varia evidentemente a seconda che
si applichi oppure no il principio della deduzione delle passività: ed
allorquando il valore del bene viene calcolato in base alla differenza fra
attivo e passivo si ottiene un imponibile reale, corrispondente cioè alla
effettiva consistenza economica; in caso diverso si ha un imponibile fittizio.
Orbene, secondo le norme impugnate, il principio della deduzione delle
passività nell'un caso é valido e nell'altro no, sicché per le aziende agricole
si assume un imponibile fittizio, per le aziende industriali invece un
imponibile reale.
2. - Diversità di
disciplina non si riscontrava nelle norme della legge sulle successioni, la
quale, prima della innovazione apportata dal R.D. 30 dicembre 1923, assumeva
l'imponibile fittizio (cioè senza detrazione delle passività) in ogni caso di
valutazione dei gioielli, del denaro e della mobilia. Soltanto col decreto del
1923, é stata introdotta la modifica a favore delle aziende industriali e
commerciali; ma le ragioni del particolare trattamento, quali si leggono nella
relazione ministeriale, potendo valere per qualsiasi azienda, comprese quelle
agricole, confermano la identità delle situazioni.
3. - La diversità di
trattamento non appare fondata su situazioni obbiettivamente diverse; le quali
sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed
invero, in relazione alla situazione di fatto, che va presa in considerazione
dalla legge al fine della imposizione di un tributo, non sussiste differenza
alcuna fra le aziende agricole e quelle industriali o commerciali.
Non che le aziende
agrarie non abbiano caratteristiche proprie, derivanti dalla esistenza di un
patrimonio in gran parte immobiliare; ma che le attività di esse si svolgano
nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicità
- che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie - che la funzione
dell'agricoltura si esaurisca nell'attività produttiva ecc., appaiono tutte
circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una
discriminazione.
La non diversità
sostanziale poi é innegabile nella attuale evoluzione delle aziende agricole le
quali vanno uniformandosi sempre più ai sistemi delle aziende industriali. E
con la meccanizzazione dell'agricoltura, oggi, il ricorso al credito é
diventato mezzo indispensabile di vita anche per le aziende agricole, sia per
far fronte ad una completa ed efficiente attrezzatura, sia per sopperire alle
spese di gestione.
4. - Pertanto le
norme impugnate contengono discipline diverse rispetto ad aziende, le quali,
come oggetto di una valutazione di natura tributaria, si trovano invece in
situazioni di fatto obbiettivamente identiche. Onde risulta violato il
principio garantito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel senso che
l'imposizione tributaria va commisurata in modo uniforme nei confronti di
soggetti, che si trovano nelle stesse situazioni.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le
aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e
commerciali.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.