SENTENZA
N. 68
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049,
modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, promosso con
ordinanza emessa l'8 febbraio 1964 dal Pretore di Pieve di Cadore nel
procedimento penale a carico di Pavan Vittorino, iscritta al n. 160 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 238 del 7 settembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
procedimento penale a carico di Pavan Vittorino, imputato di contravvenzione ai
sensi degli artt. 11-12 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive
modificazioni, per avere fatto pubblicare senza la prescritta autorizzazione
dell'Ente provinciale per il turismo un "pieghevole" pubblicitario
nell'interesse delle A.C.L.I. provinciali di Treviso, da lui presiedute, il Pretore
di Pieve di Cadore, con ordinanza dell'8 febbraio 1964, riteneva non
manifestamente infondata e deferiva a questa Corte la questione relativa alla
legittimità costituzionale del citato art. 11, modificato dall'art. 15 del
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Secondo il Pretore infatti la disposizione impugnata, nella parte in cui esige
la preventiva approvazione dell'Ente provinciale per il turismo per le
pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi,
pensioni o locande o gruppi di essi, contrasterebbe col precetto, enunciato nel
secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale la stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni, con conseguente esclusione della possibilità
che autorità amministrative incidano direttamente sulla libera manifestazione
del pensiero - e in particolare su quella effettuata a mezzo della stampa
(concetto nel quale sarebbe da comprendere anche la stampa meramente
pubblicitaria), arbitrariamente o comunque discrezionalmente consentendola o
impedendola di volta in volta.
L'ordinanza é stata
notificata al pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno e al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 10 aprile successivo e all'imputato il 15 aprile,
mentre é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'8 aprile;
ma é pervenuta a questa Corte soltanto il 7 settembre 1964. Essa é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1964, n. 238.
Nessuno si é
costituito davanti a questa Corte. Perciò la causa é stata trattata in camera
di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato
in diritto
L'art. 11 del R.D. 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e modificato
dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, impugnato in questa sede,
dispone che le "pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura
di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi" non possono aver
luogo se non con la "preventiva approvazione" dell'Ente provinciale
per il turismo. Tale "approvazione" é chiaramente preordinata,
secondo la disposizione, al fine di riscontrare che quelle pubblicazioni siano
conformi ai dati, relativi ai prezzi, alle attrezzature, ai servizi dei rispettivi
esercizi denunciati in precedenza dai gestori all'autorità amministrativa in
osservanza di un obbligo imposto dagli artt. 1 e 2 e sanzionato penalmente
dall'art. 12. Essa ha dunque come unico presupposto la verificazione di dati
assolutamente certi, ed é priva di qualsiasi elemento di discrezionalità.
Le
"pubblicazioni" soggette all'"approvazione" sono poi
unicamente quelle aventi per obbiettivo di diffondere, presso la potenziale
clientela, informazioni circa l'esistenza, l'importanza e le caratteristiche
dei singoli impianti ricettivi. Esse rientrano quindi sicuramente negli schemi
della pubblicità di attività economiche, mentre l'"approvazione"
amministrativa che le ri guarda appare ispirata unicamente ad esigenze di
protezione della fede pubblica, nel quadro generale degli interessi del
turismo.
L'impugnativa é stata
proposta con riferimento al solo secondo comma dell'art. 21 della Costituzione,
in base al quale "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure", assumendo che anche gli stampati meramente pubblicitari del tipo
di quelli cui ha riguardo la disposizione impugnata godrebbero della
particolare e più forte garanzia accordata dal riportato precetto
costituzionale.
La Corte ritiene però
di non poter condividere tale assunto e di poter affermare con sicurezza che,
nei confronti di pubblicazioni a stampa del tipo di quelle cui ha riguardo la
disposizione impugnata, un controllo preventivo come quello contemplato dalla
stessa disposizione non incide assolutamente nella particolare garanzia
costituzionale posta a difesa della stampa di cultura, di opinione,
d'informazione dal secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata
in epigrafe, dell'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in
legge 26 marzo 1936, n. 526, e modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno
1955, n. 630, in riferimento all'art. 21, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.